Se si tratta di un piccolo invio, l’UDSC trattiene la merce:a. se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera; eb. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b).
Può incaricare l’IPI delle ulteriori fasi della procedura.
L’autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.
Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso3, l’autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli86c capoversi3 e 4, 86d, 86e e 86k.
Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso3, l’autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l’articolo 86b capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.
L’autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all’estero della merce distrutta in virtù del capoverso5.