La descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio.
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Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato.
Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29, 7 cm x 21 cm).
Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm.
Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe.
Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l’interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile.
La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni.
Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.
Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di brevetto devono essere uniformi.
Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4 a ), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.