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251.4 MCO

Ordinanza
concernente il controllo delle concentrazioni
di imprese

del 17 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 60 della legge del 6 ottobre 1995 1 sui cartelli (legge),

ordina:

Art. 1 Assunzione del controllo

Un’impresa assume il controllo di un’impresa fino allora indipendente (art. 4 cpv. 3 lett. b della legge) quando ottiene, con l’acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di quest’ultima. Sono segnatamente considerati mezzi di controllo, singolarmente o combinati fra loro:

  1. i diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parte dei beni dell’impresa;
  2. i diritti o contratti che assicurano un’influenza determinante sulla composizione, le deliberazioni o le decisioni degli organi dell’impresa.

Art. 2 Impresa comune

L’operazione mediante la quale due o più imprese assumono il controllo comune di un’impresa che sino ad allora non controllavano congiuntamente è considerata una concentrazione di imprese ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b della legge, se l’impresa comune adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

La costituzione da parte di due o più imprese di un’impresa che intendono controllare congiuntamente è considerata una concentrazione di imprese se l’impresa comune adempie le funzioni di cui al capoverso 1 e le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passano all’impresa comune.

Art. 3 Imprese partecipanti

Per il calcolo degli importi limite giusta l’articolo 9 capoversi 1 a 3 della legge, sono determinanti le cifre d’affari realizzate dalle imprese che partecipano alla concentrazione. Sono imprese partecipanti ai sensi della presente ordinanza:

  1. in caso di fusione: le imprese che vi partecipano;
  2. in caso di assunzione del controllo: le imprese controllanti e le imprese controllate.

Quando la concentrazione concerne una parte d’impresa, siffatta parte è considerata impresa partecipante.

Art. 4 Calcolo della cifra d’affari

Per calcolare la cifra d’affari, occorre dedurre dal ricavo che le imprese partecipanti hanno realizzato con merci e prestazioni di servizi nel corso dell’ultimo esercizio e nell’ambito delle loro attività ordinarie, riduzioni quali sconti e ribassi, l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, come pure ulteriori imposte direttamente connesse con la cifra d’affari.

Gli esercizi aventi una durata inferiore a un anno sono convertiti in periodi di 12 mesi secondo la media dei mesi considerati. Le cifre d’affari espresse in moneta estera sono convertite in franchi svizzeri secondo le norme contabili vigenti in Svizzera.

Se, durante un periodo di due anni, avvengono fra le stesse imprese due o più transazioni tendenti all’assunzione del controllo di parti delle medesime, tali operazioni sono considerate, ai fini del calcolo della cifra d’affari, un’unica concentrazione. È determinante la data dell’ultima transazione.

Art. 5 Cifra d’affari di un’impresa partecipante

La cifra d’affari di un’impresa partecipante è costituita dalle cifre d’affari ricavate dalle proprie attività e dalle cifre d’affari:

  1. delle imprese nelle quali essa detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, o dispone della facoltà di eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l’impresa, o ancora, in altro modo, del diritto di dirigere gli affari dell’impresa (filiali);
  2. delle imprese che, singolarmente o in comune, vi dispongono dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese madri);
  3. delle imprese nelle quali un’impresa ai sensi della lettera b dispone dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (impresa affiliata);
  4. delle imprese nelle quali più imprese menzionate nel presente capoverso dispongono in comune dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese comuni).

Nel calcolo della cifra d’affari complessiva di un’impresa partecipante non è tenuto conto delle cifre d’affari risultanti da transazioni fra le imprese menzionate nel capoverso 1.

Le cifre d’affari di un’impresa comune controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti sono attribuite in parti uguali a queste ultime. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 6 Calcolo del totale lordo dei premi per le compagnie di assicurazione

Il totale lordo dei premi comprende tutti i premi di assicurazione diretta e di riassicurazione contabilizzati durante l’ultimo esercizio, compresi gli importi ceduti per la riassicurazione e deduzion fatta delle imposte o tasse prelevate sui premi di assicurazione diretta. Nel calcolo della quota svizzera, si tiene conto dei premi lordi versati da persone domiciliate in Svizzera.

L’articolo 4 capoversi 2 e 3 e l’articolo 5 si applicano per analogia.

Art. 72

Art. 83 Determinazione dei valori limite in caso di partecipazione di banche e altri intermediari finanziari

I proventi lordi comprendono tutti i proventi conseguiti nel corso dell’ultimo esercizio con l’attività ordinaria conformemente alle disposizioni della legge federale dell’8 novembre 19344 sulle banche e le casse di risparmio e alle sue prescrizioni esecutive, inclusi:

  1. i proventi per interessi e sconti;
  2. i proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione;
  3. i proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari;
  4. i proventi per commissioni su operazioni di credito;
  5. i proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento;
  6. i proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio;
  7. il risultato da operazioni di negoziazione;
  8. il risultato da alienazioni di investimenti finanziari;
  9. i proventi da partecipazioni;
  10. il risultato da immobili; e
  11. gli altri proventi ordinari.

L’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte riscosse direttamente sui proventi lordi possono essere dedotte.

Le banche e gli altri intermediari finanziari che applicano le regole contabili internazionali calcolano i proventi lordi per analogia alle disposizioni summenzionate.

Se le imprese che partecipano alla concentrazione non sono tutte banche o intermediari finanziari o svolgono solo parzialmente queste attività, per determinare se i valori limite sono stati raggiunti, si tiene conto dei proventi lordi di siffatte imprese o parti di imprese e si aggiunge l’importo così ottenuto rispettivamente alla cifra d’affari o al totale lordo dei premi delle altre imprese o parti di imprese partecipanti.

L’articolo 4 capoversi 2 e 3 e l’articolo 5 sono applicabili per analogia.

Art. 9 Annuncio di un progetto di concentrazione

L’annuncio di un progetto di concentrazione è inoltrato in cinque esemplari presso la segreteria della Commissione della concorrenza (segreteria):

  1. in caso di fusione, in comune dalle imprese partecipanti;
  2. in caso di assunzione del controllo, dall’impresa o, in comune, dalle imprese che assumono il controllo.

In caso di annuncio congiunto, le imprese che lo operano nominano almeno un rappresentante comune.

Le imprese che annunciano il progetto o il loro rappresentante il cui domicilio o sede si trovano all’estero designano un domicilio di notificazione in Svizzera.

Art. 10 Comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari5

La Commissione della concorrenza comunica senza indugi all’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari l’annuncio di progetti di concentrazioni di banche ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 6 sulle banche e le casse di risparmio.

Art. 11 Contenuto dell’annuncio

L’annuncio contiene le seguenti indicazioni:

  1. la ditta, la sede e una breve descrizione dell’attività commerciale delle imprese che, secondo gli articoli 4 a 8, devono essere prese in considerazione per determinare se i valori limite sono stati raggiunti, come pure l’identità degli alienatori delle partecipazioni;
  2. una descrizione del progetto di concentrazione e un esposto dei fatti e circostanze importanti, come pure degli obiettivi perseguiti con siffatto progetto;
  3. le cifre d’affari, rispettivamente le somme di bilancio o i totali lordi dei premi, calcolati conformemente agli articoli 4 a 8, e le quote svizzere delle imprese partecipanti;
  4. i dati inerenti a tutti i mercati materiali e territoriali interessati dalla concentrazione, nei quali due o più imprese partecipanti detengono in Svizzera una quota comune di mercato pari o superiore al 20 per cento o nei quali un’impresa partecipante detiene in Svizzera una quota di mercato pari o superiore al 30 per cento; inoltre, una descrizione di tali mercati che fornisca perlomeno informazioni sui canali di distribuzione e la struttura della domanda come pure sull’importanza attribuita alla ricerca e allo sviluppo;
  5. per i mercati menzionati nella lettera d, le quote di mercato detenute negli ultimi tre anni dalle imprese partecipanti alla concentrazione e, nella misura in cui sono note, quelle dei tre concorrenti più importanti; inoltre, una spiegazione delle basi di calcolo utilizzate per determinare le quote di mercato;
  6. per i mercati menzionati nella lettera d, i dati relativi alle imprese entrate a far parte del mercato negli ultimi cinque anni e a quelle che potrebbero accedervi nei prossimi tre anni; inoltre, nei limiti del possibile, i costi provocati da un’entrata sul mercato.

Sono allegati all’annuncio:

  1. le copie dei conti e dei rapporti annuali più recenti delle imprese partecipanti;
  2. le copie dei contratti che creano la concentrazione o che sono in relazione con la stessa, nella misura in cui il loro contenuto essenziale non risulta già dalle indicazioni di cui al capoverso 1 lettera b;
  3. in caso di offerte pubbliche d’acquisto, le copie dei documenti d’offerta;
  4. le copie dei rapporti, delle analisi e dei piani commerciali elaborati in vista della concentrazione e contenenti informazioni importanti per l’esame della stessa, nella misura in cui non risultano già dalla descrizione prevista nel capoverso 1 lettera b.

I mercati reali e territoriali ai sensi del capoverso 1 lettere d a f sono definiti nel seguente modo:

  1. il mercato reale comprende tutte le merci o prestazioni di servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all’uso al quale sono destinate;
  2. il mercato territoriale comprende il territorio all’interno del quale la controparte sul mercato domanda o offre le merci o prestazioni di servizi che compongono il mercato reale.

L’annuncio è inoltrato in una delle lingue ufficiali. In difetto d’altra disposizione, la procedura si svolgerà in questa lingua. Gli allegati possono essere presentati anche in inglese.

Art. 12 Annuncio facilitato

Prima che l’annuncio di una concentrazione sia inoltrato, le imprese partecipanti e la segreteria possono stabilirne di comune accordo il contenuto preciso. Se reputa che alcune indicazioni o documenti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 non sono necessarie per l’esame del caso, la segreteria può esonerare le imprese partecipanti dall’obbligo di produrli. È fatto salvo l’obbligo di produrre le indicazioni e documenti complementari previsto nell’articolo 15.

Art. 13 Formulari d’annuncio e note esplicative

La Commissione della concorrenza può precisare in formulari d’annuncio le indicazioni che devono essere fornite giusta l’articolo 11 e specificare a mezzo di note esplicative le condizioni dell’annuncio. Può stabilire fino a che punto un annuncio effettuato presso un’autorità estera possa essere utilizzato per comunicare un progetto di concentrazione in Svizzera.

La Commissione della concorrenza fa pubblicare sul Foglio federale i formulari d’annuncio e le note esplicative.

Art. 14 Conferma che l’annuncio è completo

Entro dieci giorni la segreteria accusa per scritto ricevuta dell’annuncio e ne conferma la completezza alle imprese interessate. Se le indicazioni o i documenti sono incompleti in merito a un punto essenziale, la segreteria invita entro lo stesso termine le imprese che hanno formulato l’annuncio a completarlo.

Art. 15 Indicazioni e documenti complementari

Anche dopo la conferma che l’annuncio è completo, le imprese partecipanti, quelle che sono loro legate ai sensi dell’articolo 5 e gli alienatori di partecipazioni hanno l’obbligo di fornire alla segreteria, entro il termine da essa stabilito, le indicazioni e documenti complementari che potrebbero avere una rilevanza ai fini dell’esame del progetto di concentrazione. Segnatamente, sono tenuti a fornire informazioni in merito al valore o al volume delle vendite realizzate o previste, come pure sull’evoluzione del mercato e sulla loro posizione nell’ambito della concorrenza internazionale.

La segreteria può raccogliere presso terzi interessati informazioni che potrebbero essere importanti ai fini dell’esame del progetto di concentrazione. A tal proposito, può informarli in modo appropriato del progetto, tutelando al contempo il segreto d’affari delle imprese partecipanti, di quelle ad esse legate ai sensi dell’articolo 5 e degli alienatori.

Art. 16 Autorizzazione di procedere alla concentrazione

Le imprese partecipanti possono effettuare la concentrazione prima che sia decorso il termine di un mese di cui all’articolo 32 capoverso 2 della legge, se la Commissione della concorrenza comunica loro di ritenere che la concentrazione non solleva difficoltà.

Se autorizza l’attuazione della concentrazione secondo gli articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 2 della legge, la Commissione della concorrenza può vincolarla a condizioni e oneri. Se l’autorizzazione è legata a un’offerta pubblica d’acquisto, può segnatamente disporre che i diritti di voto acquisiti dalla società incorporante siano esercitati unicamente per mantenere il valore dell’investimento effettuato.

Art. 17 Autorizzazione di procedere alla concentrazione per le banche

Se reputa una concentrazione di banche necessaria per motivi di protezione dei creditori, l’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari può, a domanda delle banche partecipanti o d’ufficio, in qualsivoglia fase della procedura e, se necessario, prima che le sia pervenuto l’annuncio del progetto di concentrazione, autorizzare la realizzazione della concentrazione secondo gli articoli 32 capoverso 2 e 33 capoverso 2 in relazione con l’articolo 10 capoverso 3 della legge. Prima di decidere, invita la Commissione della concorrenza a esprimere un parere.

Art. 18 Pubblicazione dell’avvio di una procedura di esame

La decisione della Commissione della concorrenza di avviare una procedura di esame ai sensi dell’articolo 32 della legge è pubblicata nel più breve tempo possibile sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione menziona la ditta, la sede e l’attività commerciale delle imprese partecipanti; contiene inoltre una breve descrizione della concentrazione e l’indicazione del termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.

Art. 19 Prese di posizione di terzi

Le prese di posizione di terzi di cui all’articolo 33 capoverso 1 della legge sono effettuate per scritto. Nel caso singolo, la segreteria può ordinare un’audizione.

Art. 20 Termini

Il termine di un mese per l’avvio della procedura di esame giusta l’articolo 32 capoverso 1 della legge decorre il giorno seguente l’arrivo dell’annuncio completo e scade allo spirare di quel giorno del mese successivo che per il numero corrisponde a quello dell’inizio della decorrenza del termine; se tal giorno manca nel mese successivo, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. L’articolo 22 a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 7 non è applicabile.

La decisione di avviare la procedura di esame è notificata alle imprese partecipanti entro il termine di un mese previsto dall’articolo 32 capoverso 1 della legge.

Il termine per eseguire l’esame giusta l’articolo 33 capoverso 3 della legge decorre il giorno seguente la notificazione della decisione della Commissione della concorrenza di procedere all’esame di cui all’articolo 10 della legge. Il capoverso 1 si applica per analogia al computo del termine.

Art. 21 Modifiche fondamentali della situazione

Le modifiche fondamentali di fatti descritti nell’annuncio sono comunicate spontaneamente e senza indugio alla segreteria. Se tali modifiche possono influire in modo rilevante sull’esame del progetto di concentrazione, la segreteria prima dell’avvio della procedura di esame o la Commissione della concorrenza a conclusione della stessa sono autorizzate a decidere che il termine previsto dall’articolo 20 decorre soltanto il giorno seguente la comunicazione delle modifiche fondamentali.

Art. 22 Rapporti concernenti le concentrazioni che non danno adito
a difficoltà

La Commissione della concorrenza fa rapporto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 8 in merito alle concentrazioni che, secondo la sua opinione, non sollevano difficoltà alcuna. Indica le imprese partecipanti ed espone brevemente i motivi per cui non ha avviato la procedura di esame (art. 32 cpv. 1 della legge) di una concentrazione soggetta all’obbligo di annuncio o non ha pronunziato né un divieto, né un’ammissione vincolata a condizioni o oneri.

Art. 23 Pubblicazione della decisione dopo la chiusura della procedura di esame

Dopo la chiusura della procedura di esame, la segreteria ordina che la decisione della Commissione della concorrenza sia pubblicata sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione menziona la ditta e la sede delle imprese partecipanti; contiene inoltre una breve descrizione del progetto di concentrazione e un riassunto dei motivi e del dispositivo della decisione.

Art. 24 Disposizione transitoria

Nei quattro mesi seguenti l’entrata in vigore della legge, le concentrazioni di imprese ai sensi della stessa non sono soggette all’obbligo di annuncio:

  1. se il contratto alla base della concentrazione è stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge;
  2. se un’offerta pubblica d’acquisto è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della legge.

Se un divieto temporaneo fondato su una procedura di autorizzazione di diritto pubblico, compresa una procedura estera di controllo delle fusioni, impedisce la realizzazione della concentrazione in Svizzera, il termine di quattro mesi non decorre fino all’abolizione di siffatto divieto.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.