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272.1 OCE-PCPE

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)

del 18 giugno 2010 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice
di procedura civile (CPC) 1 ;
visti gli articoli 15 capoverso 2, 33 a capoversi 2 e 4 e 34 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 2 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);
visti gli articoli 86 capoverso 2, 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale (CPP) 3 , 4

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP.

La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinnanzi al Tribunale federale.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se:

  1. 5 per la firma e il criptaggio applica chiavi crittografiche basate su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (prestatore riconosciuto) secondo la legge del 18 marzo 20166 sulla firma elettronica (FiEle);
  2. 7 rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle);
  3. attesta quali documenti sono stati trasmessi;
  4. 8 protegge adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti, le citazioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito protetto dell’autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall’autorità e dal destinatario;
  5. garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale;
  6. è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;
  7. garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione riconosciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperabilità ed elenchi di partecipanti.

Art. 3 Procedura di riconoscimento

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito alle domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:9

  1. le esigenze funzionali e d’esercizio che devono essere adempite;
  2. le modalità di messa a disposizione delle funzioni di interoperabilità e degli elenchi di partecipanti;
  3. i dati da inoltrare con la domanda.

Può revocare il riconoscimento se constata, d’ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono più adempite.

L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 10 sugli emolumenti.

Sezione 2 Comunicazione di atti scritti a un’autorità

Art. 4 Atti scritti

Gli atti scritti destinati a un’autorità sono inviati all’indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata.

Art. 5 Lista

La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

Per ogni autorità la lista indica:

  1. l’indirizzo elettronico;
  2. l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica;
  3. l’indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell’autorità.

La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.

Art. 6 Formato

Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.

Il DFGP può stabilire in un’ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all’atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati. 11

Art. 712

Art. 8 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all’invio.

Art. 8a13 Trasmissione successiva in forma cartacea

Un’autorità può esigere che atti e allegati le siano inoltrati successivamente in forma cartacea se per problemi tecnici:

  1. non riesce ad aprirli; o
  2. non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata.

Essa invita le parti interessate a inoltrare i documenti in forma cartacea entro un termine adeguato motivando la sua richiesta.

Art. 8b14 Rispetto dei termini

Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna).

Il DFGP stabilisce come registrare nella ricevuta il momento della consegna.

Sezione 3 Notificazione da parte di un’autorità

Art. 9 Condizioni

Chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione. 15

Le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.

Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di trasmettergli le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta o un’altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche avvenire oralmente ed essere messi a verbale.

Art. 10 Modalità

Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

Le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle 16 ). 17

Le copie elettroniche delle comunicazioni possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato dell’autorità (art. 2 lett. d FiEle). 18

Art. 11 Momento della notificazione

Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

Sezione 4 Cambio del supporto

Art. 12 Trasmissione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica

Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che sono state loro notificate in altro modo.

L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.

Art. 13 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

L’autorità verifica la firma elettronica in merito:

  1. all’integrità del documento;
  2. all’identità del firmatario;
  3. alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi importanti giuridicamente;
  4. alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.

Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.

L’attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

Sezione 4a Fase pilota di sistemi di comunicazione alternativi

Art. 13a

Le autorità federali e i Cantoni, con l’autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute. 19

A questi sistemi di comunicazione e all’autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1–4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.

L’autorizzazione è concessa se:

  1. la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche;
  2. le condizioni di cui all’articolo 2 lettere a–e sono adempiute;
  3. 20 la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet della Confederazione o del Cantone interessato; e
  4. il campo d’applicazione del sistema è definito.

Il campo d’applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 5.

Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante il sistema di comunicazione alternativo nel campo d’applicazione dello stesso.

Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito (art. 9) a tale sistema di comunicazione. Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la modalità della notifica.

Sezione 5 Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento

Art. 14

Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull’esecuzione e sul fallimento. 21

Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.

Sulla piattaforma di comunicazione è installata una casella di posta elettronica per ogni membro della rete interna.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 1522 Disposizione transitoria

Il DFGP può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell’articolo 2 sono probabilmente adempite.

I riconoscimenti provvisori secondo il capoverso 1 nonché quelli secondo il diritto anteriore sono validi fino alla decisione definitiva, ma al massimo fino al 31 dicembre 2016. 23

Art. 15a24 Disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016

Per le ricevute secondo l’articolo 2 lettera b, fino al 31 dicembre 2018 è sufficiente apporre una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b FiEle 25 ) basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.