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272.11

Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)

del 16 settembre 2014 (Stato 1° novembre 2014)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 1
sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili
e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE);
visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 2 sulla comunicazione per
via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

Art. 2 Presupposti per il riconoscimento

Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.

Art. 3 Domanda e documenti da produrre

La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG).

La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  1. una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;
  2. un piano di sicurezza informatica;
  3. una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;
  4. una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato;
  5. dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;
  6. dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato;
  7. indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.

L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.

Art. 4 Obblighi di rapporto e di notifica

I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.

Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.

L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.

Art. 5 Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute

L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet 3 .

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

Allegato4

(art. 2)

Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura
in ambito procedurale

(Versione 2.0)