La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.
272.11
Ordinanza del DFGP sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)
del 16 settembre 2014 (Stato 1° novembre 2014)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 1
sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili
e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE);
visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 2 sulla comunicazione per
via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Presupposti per il riconoscimento
Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell’allegato.
Art. 3 Domanda e documenti da produrre
La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG).
La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell’allegato sono soddisfatti.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;
- un piano di sicurezza informatica;
- una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;
- una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell’informazione ai sensi del numero 4 dell’allegato;
- dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell’allegato;
- dalle autorità: il rapporto dell’audit interno conformemente al numero 4.2 dell’allegato;
- indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell’orario di sistema della piattaforma di trasmissione.
L’UFG può avvalersi di terzi per l’esame dei documenti presentati.
Art. 4 Obblighi di rapporto e di notifica
I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.
Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.
L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.
Art. 5 Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute
L’UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet 3 .
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.
Allegato4
(art. 2)
Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura
in ambito procedurale
(Versione 2.0)