Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
- le vertenze civili;
- i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- l’arbitrato.
272 — CPC
del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 2 ,
decreta:
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987 3 sul diritto internazionale privato (LDIP).
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determinato secondo il presente Codice.
Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
Vi è contenzioso commerciale se:
Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. 23
I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. 25
I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 26 sull’assicurazione malattie.
Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.
L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. È parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. 27
Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.
Le parti non possono derogare a un foro imperativo.
Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
Il domicilio si determina secondo il Codice civile 29 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.
La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.
Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.
Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:
Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.
Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC 32 ) è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.
Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.
In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:
Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall’altra parte nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.
Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 33 sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.
Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:
Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l’insorgere della controversia.
Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell’atto o dell’evento.
Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.
Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
Se l’azione è diretta contro l’Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 1958 34 sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.
Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.
Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile.
Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.
È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.
Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.
Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice dell’ultima sede iscritta dell’ente giuridico cancellato. 37
Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 2003 39 sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.
Per l’ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.
Per l’ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.
Per l’ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.
Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.
Per l’autorizzazione a convocare l’assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall’articolo 1165 CO 40 .
Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell’autorizzazione interessato.
Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 1889 41 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se:
Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.
La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.
Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d’impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione. 43
Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
Le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino un vantaggio per la parte che se ne prevale. 44
Le parti hanno il diritto di essere sentite.
Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
Hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte. A tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si considera che vi abbiano rinunciato. 45
Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.
Il giudice applica d’ufficio il diritto.
Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
Sono presupposti processuali segnatamente:
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.
Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, o inoltrato conformemente all’articolo 143 capoverso 1 bis , la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. 46
Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF 47 .
La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.
Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili.
Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.
Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:
Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.
Il giudice avvisa l’autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive. 50
Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.
Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.
Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se:
Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.
Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.
Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.
L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.
Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.
L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.
Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.
L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:
Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.
Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.
Il denunciato può:
Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.
Si applica per analogia l’articolo 77.
La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l’azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se:
Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
... 53
La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch’essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. 54
Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
Dopo l’assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l’entità della pretesa. 55 Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
Il cumulo di azioni è pure ammesso quando la competenza per materia o il tipo di procedura differiscono soltanto a causa del valore litigioso. Se risultano applicabili procedure diverse, le pretese sono giudicate in procedura ordinaria. 56
Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.
Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Se l’azione principale è un’azione parziale, le spese giudiziarie sono determinate esclusivamente in base al valore litigioso dell’azione principale. 57
In caso di azione collettiva, se le parti non si accordano in merito al valore litigioso oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il giudice determina il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento, in funzione degli interessi dei singoli membri del gruppo di persone in questione e dell’importanza della causa.
Sono spese giudiziarie:
Sono spese processuali:
Sono spese ripetibili:
I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LEF 60 .
I Cantoni possono prevedere che l’avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili.
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.
Possono esigere l’anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:
Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:
In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Non vi è obbligo di prestare cauzione:
La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.
Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente. 64
Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore. 65
Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.
In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.
Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese. 66
La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice. 67
Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
L’interesse di mora è del 5 per cento.
Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:
In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.
Per le controversie di cui all’articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l’articolo 28 b CC 84 o una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28 c CC. 85
I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
Il gratuito patrocinio comprende:
Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. Può essere concesso anche per l’assunzione di prove a titolo cautelare. 86
Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.
L’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.
L’instante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato.
Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.
In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.
In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.
Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.
Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.
Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.
Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.
La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.
La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.
La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.
Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.
La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.
Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.
La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.
Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l’allontanamento.
Per l’esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.
In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.
Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.
Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, siano utilizzate le seguenti lingue:
Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.
In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201689 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.
Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato.
Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.
Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.
La citazione contiene:
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.
Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:
Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:
Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.
La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.
La notificazione è pure considerata avvenuta:
Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.
Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 92 sulla firma elettronica.
Il Consiglio federale disciplina:
Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all’estero a designare un recapito in Svizzera.
La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Il giudice può, su richiesta o d’ufficio, compiere atti processuali orali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, segnatamente mediante videoconferenza, o permettere alle persone che partecipano al procedimento di farlo mediante tali strumenti, sempre che la legge non disponga altrimenti e che tutte le parti vi acconsentano.
In quanto il presente Codice esiga la comparizione personale delle parti, l’impiego degli strumenti elettronici è ammesso soltanto se queste vi acconsentono e preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
In quanto il presente Codice preveda che un’udienza è pubblica, il giudice deve consentire a chi ne fa richiesta di seguirla in loco. Può anche consentire di seguirla mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.
L’impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se:
Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell’immagine se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.
I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell’articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente. 93
Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d’ufficio gli atti scritti. 94
In caso di trasmissione per via elettronica, per l’osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. 95
Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.
I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
Questa sospensione dei termini non vale per:
Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF 96 che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorità di vigilanza. 97
In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che il rifiuto della restituzione comporti la perdita definitiva del diritto in questione.
Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.
Possono pure essere oggetto della prova l’uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.
I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.
Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Il giudice provvede d’ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio.
Il giudice può, d’ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
L’assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.
L’assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell’intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.
Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove.
Se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela.
Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.
Il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora:
Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.
Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.
Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:
Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.
I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.
Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.
Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.
Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.
Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:
I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell’apprezzamento delle prove.
Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:
L’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.
Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all’attività del proprio servizio giuridico interno se:
Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un’impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.
Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.
Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto.
Sono ammessi come mezzi di prova:
Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.
Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.
I testimoni sono citati dal giudice.
Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.
La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.
Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch’essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione.
Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP 108 ).
Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.
Il giudice interroga il testimone:
Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande completive o, con l’accordo del giudice, porgliele direttamente.
Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.
A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.
Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice. 109
Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.
... 110
Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, alla verbalizzazione si applicano le seguenti deroghe:
Sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.
La parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata.
I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.
Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.
L’ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.
Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.
Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP 113 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.
Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.
Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.
Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta. L’articolo 170 a si applica per analogia. 114
La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176 a . 115
Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.
Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.
Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.
Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.
Per la forma dell’accordo fa stato l’articolo 17 capoverso 2.
La perizia dell’arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:
Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.
Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.
Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.
Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.
Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.
Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP 116 ).
All’interrogatorio e alle deposizioni delle parti si applicano per analogia gli articoli 170 a , 176 e 176 a .
I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.
Essi comunicano direttamente tra loro 118 .
Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.
Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.
Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l’atto processuale richiesto.
Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.
La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione.
La procedura di conciliazione non ha luogo:
Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.
L’attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:
Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice. 128
Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.
Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 129 sulla parità dei sessi l’autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.
L’autorità di conciliazione cerca, in un’udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.
Nelle controversie di cui all’articolo 200 l’autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.
La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione 130 ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.
L’udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.
L’autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un’ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di decisione ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.
L’udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l’articolo 200 l’autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.
Con l’accordo delle parti, l’autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev’essere però chiusa entro 12 mesi.
Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione. Se una persona giuridica è parte, devono comparire per lei un organo oppure una persona con mandato commerciale, autorizzata a condurre la causa e a concludere transazioni e con una buona conoscenza dell’oggetto litigioso. 131
Le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. 132
Non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare: 133
La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.
Le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale.
È eccettuato il caso di proposta di decisione (art. 210) o di decisione nel merito (art. 212) dell’autorità di conciliazione. 136
Se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).
Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto.
La parte che ingiustificatamente non compare può essere punita con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. 137
Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore:
Con l’inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.
Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.
La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Se non si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l’autorizzazione ad agire:
L’autorizzazione ad agire contiene:
L’autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.
Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni. 138
L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione:139
La proposta di decisione può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato.
Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di decisione è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Nella proposta di decisione le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.
Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.
La procedura è orale.
In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l’autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili. 142
Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione.
Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire.
Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
L’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti.
La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all’autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:143
Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applicano alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.
La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.
La petizione contiene:
Alla petizione devono essere allegati:
La petizione può contenere una motivazione giuridica.
Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.
Alla risposta si applica per analogia l’articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta.
Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).
Il giudice notifica la risposta all’attore.
Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.
Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.
Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale.
La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev’essere giudicata in procedura ordinaria assieme all’azione principale se:
Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.
Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.
Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
Il giudice può procedere all’assunzione di prove.
La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.
Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.
Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.
Il giudice dà loro l’opportunità di replicare e duplicare.
Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell’articolo 228 capoverso 1. 145
Negli altri casi, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, il più tardi durante le prime arringhe ai sensi dell’articolo 228 capoverso 1, se:
Dopo le prime arringhe, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova secondo il capoverso 2 lettere a e b sono considerati soltanto se vengono addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, se vengono addotti il più tardi nell’udienza successiva. 147
Quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
L’articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.
Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.
Chiusa l’assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L’attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.
Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.
Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:
Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.
Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.
Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.
Il tribunale statuisce a maggioranza.
Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d’esecuzione.
Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell’autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all’emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.
La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.
La decisione contiene:
Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta:150
La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005 152 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Se la legge lo prevede o ai fini dell’esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.
In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale.
La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Il giudice stralcia la causa dal ruolo.
Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi.
La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:
Una motivazione non è necessaria.
Vanno allegati:
Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un’unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un’eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima. 162
Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l’articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione. 163
Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.
Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.
Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
La procedura sommaria è applicabile:
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:164
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:170
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:183
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:186
Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, l’inglese sia utilizzato come lingua della procedura se la lingua inglese è impiegata nel patto di arbitrato, nella clausola di arbitrato o quale lingua del procedimento arbitrale. 188
La procedura è introdotta mediante istanza.
L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.
La prova dev’essere addotta mediante documenti.
Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.
Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.
Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.
Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.
Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch’essa sia motivata.
L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente. La convalida del divieto nei confronti dell’opponente si propone mediante azione.
Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’instante rende verosimile che:
Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.
Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:
Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’instante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.
Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’instante.
L’instante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.
La garanzia è liberata a favore dell’instante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.
In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.
Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.
Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia.
Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:
Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.
I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF 193 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva. 194
La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
Il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.
Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.
Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell’unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.
Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.
Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.
Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:196
Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.
Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. 199
Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC 201 e della legge del 17 dicembre 1993 202 sul libero passaggio (LFLP) (art. 122−124 e CC in combinato disposto con gli art. 22−22 f LFLP), stabilisce l’importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità di quanto convenuto. 203
Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:204
La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l’autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.
Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione. 207
Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124 e capoverso 2, 129 e 134 CC 208 . 209
Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.
In caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:
In caso d’intesa parziale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.
Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.
Per il resto si applica per analogia l’articolo 285.
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC 211 .
Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. 212 Si applica la procedura semplificata. 213 Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. 214 Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.
L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata. 216
La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
L’azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Le disposizioni sulla procedura dell’azione di divorzio si applicano per analogia all’azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.
L’azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.
Le azioni indipendenti riguardanti il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e gli altri interessi dei figli si svolgono in procedura semplificata.
Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
Non è ammesso l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. 218
Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
La decisione è comunicata:
Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 230 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.
Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
Se l’azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell’attore:
Il giudice competente per l’azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.
Il giudice competente per l’azione di mantenimento decide anche sull’autorità parentale e sugli altri interessi dei figli. Se il rapporto di filiazione è accertato, i genitori hanno qualità di parte. Il giudice può ripartire i ruoli di parte. 232
La procedura sommaria è applicabile per:233
Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.
Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.
Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.
Sono impugnabili mediante appello:
Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.
L’appello è improponibile:
Con l’appello possono essere censurati:
L’appello, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
Dev’essergli allegata la decisione impugnata.
L’autorità giudiziaria superiore notifica l’appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l’appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.
Il termine di risposta è di 30 giorni.
Nella risposta all’appello la controparte può appellare in via incidentale.
L’appello incidentale decade se:
Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni. L’appello incidentale è improponibile. 239
Nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di 30 giorni. L’appello incidentale è proponibile. 240
L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
L’appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva. 242
Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta:
L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell’appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente. 244
L’autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.
Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.
Può procedere all’assunzione di prove.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
Se deve esaminare i fatti d’ufficio, l’autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza. 245
Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
L’autorità giudiziaria superiore può:
L’autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell’articolo 239. 247
Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
Sono impugnabili mediante reclamo:
Con il reclamo possono essere censurati:
Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o un’altra decisione o disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti. 248
Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata.
Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.
Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.
Il reclamo incidentale non è ammesso.
L’autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.
Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
L’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta, sospendere l’esecutività della decisione impugnata se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione del reclamo. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente. 249
Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
L’autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.
Essa può decidere in base agli atti.
Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore:
Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l’autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.
L’autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell’articolo 239. 250
Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007 252 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l’autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.
Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l’articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF 253 .
Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall’articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.
Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:
La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950257 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:
La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.
Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.
La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
Il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata. 259 Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.
Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.
Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.
Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.
Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF 260 .
Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP 261 dispongano altrimenti.
Una decisione è esecutiva se:
A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1. 263
La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l’ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d’esecuzione (art. 236 cpv. 3).
La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione; l’articolo 341 si applica per analogia.
Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev’essere presentata al giudice dell’esecuzione.
La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d’esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.
È imperativamente competente a decidere le misure d’esecuzione e la sospensione dell’esecuzione il giudice:
Il giudice decide in procedura sommaria.
Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.
Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.
Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28 b CC 266 , il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28 c CC. 267
La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.
La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente.
Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione.
Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all’ufficiale del registro le istruzioni necessarie.
La parte vincente può chiedere:
Il giudice dell’esecuzione decide sull’ammontare di tali importi.
I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull’esecuzione possono proporre reclamo.
Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:
Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:
I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli definitivi di rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF 271 .
Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l’ha rilasciato fornisce all’obbligato, su domanda dell’avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l’adempimento. L’avente diritto riceve copia della notificazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, l’avente diritto può chiedere che il giudice dell’esecuzione proceda.
Riguardo alla prestazione dovuta, l’obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.
Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell’esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l’articolo 344 capoverso 2.
È in ogni caso fatta salva l’azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l’obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l’adempimento è stata concessa una dilazione.
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP 272 .
Le parti possono escludere l’applicabilità delle presenti disposizioni sull’arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all’articolo 358. 273
L’arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.
La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.
Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.
Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356.
Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.
Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:
Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:
Il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, salvo nei casi di cui al capoverso 1 lettera a. 274 L’articolo 251 a capoverso 2 è applicabile. 275
Il patto d’arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.
Contro il patto d’arbitrato non può essere eccepita l’invalidità del contratto principale.
Il patto d’arbitrato dev’essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte. 277
Se la validità, il contenuto o la portata del patto d’arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.
L’eccezione d’incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.
Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.
Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un’ulteriore persona debba essere designata come presidente.
Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.
Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.
Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell’accettazione del mandato arbitrale.
Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d’abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l’autorità di conciliazione.
Se il patto d’arbitrato non specifica l’ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:
In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.
Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.
La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.
Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
Gli arbitri confermano l’accettazione del mandato.
Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.
Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.
Gli articoli 363 capoverso 1 e 367–369 si applicano per analogia.
Le parti possono limitare nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.
La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:
Un arbitro può essere ricusato se:
Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione. 278 Il motivo di ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte.
Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.
Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.
Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.
Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione. 279
La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusazione, rivolgersi all’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2. 280
Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l’esame dell’istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.
La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L’accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d’arbitrato. 281
Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2. 282
All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.
Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d’arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.
Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.
La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.
Il procedimento arbitrale è pendente:
... 283
Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
Ogni parte può farsi rappresentare.
Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione. 284
Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.
Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni. 285
Se vi è da temere un danno per l’altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.
La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l’istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.
La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l’azione.
Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.
Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.
L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un’eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d’arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d’arbitrato o una proroga di foro.
Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d’arbitrato concordante.
Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l’importo a carico di ciascuna.
Se una parte non versa l’anticipo che le incombe, l’altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.
Se risulta che l’attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l’articolo 378 capoverso 2.
Il gratuito patrocinio è escluso.
Il tribunale arbitrale decide:
In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.
Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.
Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.
Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.
Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.
Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.
Il lodo contiene:
Il lodo dev’essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.
Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.
Una copia del lodo dev’essere notificata ad ogni parte.
Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 1.
Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un’attestazione di esecutività.
Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.
Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.
La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione. 286
Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.
La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005 287 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.
Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1.
La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.
Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l’esaurimento dei mezzi d’impugnazione arbitrali previsti nel patto d’arbitrato.
È impugnabile:
Il lodo può essere impugnato unicamente se:
L’autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.
Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio. Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371. 288
L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se:
La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU291 se:
La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.
Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.
Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371.
Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
Mette a disposizione del pubblico informazioni sulle spese giudiziarie, nonché sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo. 293
Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia la competenza di emanare norme amministrative e tecniche, nonché quella di informare il pubblico e di mettere moduli a sua disposizione. 294
Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.
Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all’Ufficio federale di giustizia.
La Confederazione e i Cantoni provvedono assieme ai tribunali all’allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi e sugli indicatori relativi all’applicazione della presente legge, segnatamente sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti.
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1.
Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell’allegato 2.
Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.
La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita.
La validità dei patti d’arbitrato conclusi prima dell’entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.
Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione del nuovo diritto.
I mezzi d’impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.
Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356, se già pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.
Nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall’entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.
Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.
Le procedure di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.
Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.
I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.
Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020 sono rette dal nuovo diritto.
Gli articoli 8 capoverso 2 secondo periodo, 63 capoverso 1, 118 capoverso 2 secondo periodo, 141 a , 141 b , 143 capoverso 1 bis , 149, 167 a , 170 a , 176 capoverso 3, 176 a , 177, 187 capoversi 1 terzo periodo e 2, 193, 198 lettere b bis , f, h e i, 199 capoverso 3, 206 capoverso 4, 210 capoverso 1, frase introduttiva e lettera c, 239 capoverso 1, 298 capoverso 1 bis , 315 capoversi 2–5, 317 capoverso 1 bis , 318 capoverso 2, 325 capoverso 2, 327 capoverso 5 e 336 capoversi 1 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.
Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2011 297
(art. 402)
La legge del 24 marzo 2000 298 sul foro è abrogata.
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
… 299
(art. 403)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 13 giugno 2008 300 sulla responsabilità civile in materia nucleare (nuova LRCN) o il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:
… 301
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LRCN 302 o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 19 dell’allegato 1 CPC diverrà privo d’oggetto e la nuova LRCN risulterà modificata conformemente al numero 20 dell’allegato 1 CPC.
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del CC del 19 dicembre 2008 303 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:
… 304