Salvo disposizione contraria della legge, l’omissione di un atto processuale ha la sola conseguenza che la causa continua il suo corso senza l’atto omesso.
Se una parte non compare, l’udienza ha nondimeno luogo. Tuttavia le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione.
Quando, per l’omissione di un atto scritto o per la mancata comparsa di una parte, allegazioni di fatto della controparte sono rimaste incontestate, la prova relativa deve essere ordinata se esistono motivi di dubitare della loro esattezza.
Alla parte non comparsa è notificata una copia del verbale. Tuttavia questa notifica non è fatta nel caso in cui essa dovesse avvenire mediante la pubblicazione, giusta l’articolo 11.
Se ambedue le parti non compaiono per il giorno stabilito, il giudice le invita a giustificarsi. Se la loro assenza risulta ingiustificata, egli può stralciare la causa dal ruolo e mettere a carico di ciascuna di esse la metà delle spese.