Qualora beni dello Stato cecoslovacco, della Banca di Stato cecoslovacca o di altre persone giuridiche cecoslovacche, segnatamente di aziende statali, di aziende nazionalizzate, di aziende nazionali o di aziende per il commercio con l’estero, formano oggetto di sequestro o hanno anteriormente formato oggetto di sequestro non diventato nel frattempo caduco, l’ufficio d’esecuzioni trasmette entro il termine di tre giorni, copia dell’atto di sequestro al Dipartimento federale degli affari esteri 4 .
Il Dipartimento federale degli affari esteri può fare opposizione contro tale sequestro all’ufficio d’esecuzioni per violazione dell’articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio del 24 novembre 1953 5 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca.