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Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l’estremismo)

del 16 maggio 2018 (Stato 1° luglio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ,

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento in tutte le sue forme;
  2. le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a.

Sezione 2 Misure

Art. 2 Obiettivi

Le misure servono in particolare:

  1. alla sensibilizzazione;
  2. all’informazione;
  3. al trasferimento di conoscenze;
  4. alla consulenza;
  5. alla formazione continua;
  6. allo sviluppo delle competenze;
  7. alla ricerca;
  8. allo sviluppo di reti di contatti;
  9. alla collaborazione.

Art. 3 Tipi di misure

Per misure s’intendono:

  1. programmi e progetti, nuovi o esistenti;
  2. manifestazioni;
  3. lo scambio tra esperti.

S’intende per:

  1. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
  2. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità.

Sezione 3 Responsabili delle misure

Art. 4 Terzi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l’attuazione di misure in Svizzera.

Art. 5 Confederazione

La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell’estremismo violento.

Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.

Per l’attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.

Sezione 4 Aiuti finanziari

Art. 6 Principi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi (LSu).

Art. 7 Condizioni materiali

Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:

  1. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
  2. hanno un effetto duraturo; e
  3. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

Non sono assunti i costi né per l’elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.

Art. 8 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

  1. del tipo e dell’importanza della misura;
  2. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
  3. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Sezione 5 Competenze e collaborazione per misure di terzi

Art. 9 Coordinamento

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti:

  1. riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;
  2. esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all’Ufficio federale di polizia (fedpol);
  3. offre sostegno a fedpol per l’esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari;
  4. valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni;
  5. d’intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all’adeguatezza e all’efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni.

Art. 10 Gruppo di accompagnamento strategico

Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:

  1. stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari;
  2. istituisce un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu3, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.

Art. 11 Fedpol

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti:

  1. sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
  2. comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari;
  3. informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili;
  4. esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari.

Sezione 6 Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 12 Base legale e forma giuridica

Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu 4 .

La decisione formale definisce segnatamente:

  1. lo scopo dell’aiuto finanziario;
  2. l’importo massimo dell’aiuto finanziario;
  3. eventuali condizioni e oneri per la concessione dell’aiuto finanziario (art. 13);
  4. i rapporti da presentare;
  5. la garanzia della qualità.

Art. 13 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

  1. coordinamento con altre misure;
  2. collaborazione con altri attori;
  3. ricorso a specialisti.

Art. 14 Richieste

Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest’ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell’annuncio.

Art. 15 Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all’articolo 23 LSu 5 .

I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.

Sezione 7 Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari

Art. 16 Informazione e rendiconto

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All’interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

Art. 17 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 8 Protezione giuridica

Art. 18

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9 Entrata in vigore e validità

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2028. 6