La presente legge:
- disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale3 (CP) o un’altra legge federale commina una pena;
- 4 ...
A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
- gli articoli 1–33 (Campo d’applicazione e punibilità), eccetto l’articolo 20 (Errore sull’illiceità);
- gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena);
- l’articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l’articolo 56a (Principi applicabili alle misure);
- gli articoli 69–73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato);
- l’articolo 74 (Principi dell’esecuzione);
- l’articolo 83 (Retribuzione);
- l’articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno);
- l’articolo 85 (Controlli e ispezioni);
- l’articolo 92 (Interruzione dell’esecuzione);
- 5 l’articolo 92a (Diritto d’informazione);
- 6 gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a‒d, 2 e 3 (Prescrizione);
- 7 gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni);
- l’articolo 110 (Definizioni);
- gli articoli 111–332 (Libro secondo: Disposizioni speciali);
- 8 gli articoli 333–392 (Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori);
- 9 ...
Nell’applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all’articolo 2 nonché, nel suo interesse, l’età e il grado di sviluppo del minore.