Il collocamento di valori patrimoniali sequestrati deve essere possibilmente sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio.
312.057
Ordinanza
sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati
del 3 dicembre 2010 (Stato 1° febbraio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 266 capoverso 6 del Codice di procedura penale 1 (CPP),
ordina:
Art. 1 Principio
Art. 2 Denaro contante, ricavi e redditi
Se l’importo del denaro contante sequestrato supera i 5000 franchi oppure se il sequestro dura più di tre mesi, chi dirige il procedimento deve depositare il denaro contante sequestrato nelle proprie casse dello Stato oppure, nei procedimenti condotti da autorità della Confederazione, presso l’Amministrazione federale delle finanze, oppure collocarlo, a nome dell’autorità penale, su conti risparmio o conti correnti presso una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 1934 2 sulle banche. 3
Al denaro contante depositato nelle casse dello Stato o presso l’Amministrazione federale delle finanze è applicato un tasso d’interesse conforme al mercato. Il tasso d’interesse è determinato:
- dalla competente autorità cantonale, per il denaro contante depositato in una cassa dello Stato;
- dall’Amministrazione federale delle finanze, per il denaro contante depositato presso di essa.4
Per i ricavi di crediti sequestrati o della realizzazione di oggetti, cartevalori oppure di altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato, nonché per i redditi da valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 3 Estratti conto
Chi dirige il procedimento provvede affinché ogni sei mesi sia allestito un estratto dei conti risparmio e dei conti correnti, da conservare negli atti procedurali.
Provvede inoltre affinché un estratto conto sia allestito e conservato in caso di:
- abbandono del procedimento;
- emanazione di un decreto d’accusa; e
- promozione dell’accusa.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.