Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
Hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore:
- sia stato rintracciato;
- si sia comportato in modo colpevole;
- abbia agito intenzionalmente o per negligenza.