I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 2 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
In deroga al capoverso 1:
- sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:1.i redditi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC,2.la prestazione complementare annua secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPC;
- la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.