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Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) dell’8 marzo 2013 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 355 e del Codice penale (CP) 1 ;
visto l’articolo 16 della legge federale del 13 giugno 2008 2
sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), 3

ordina:

Capitolo 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d’informazione di Schengen (N-SIS), sull’architettura del sistema N-SIS e sul sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE;
  2. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS;
  3. 4 la competenza per concludere trattati di portata limitata in relazione con i seguenti regolamenti:1.5regolamento (UE) 2018/18616,2.7regolamento (UE) 2018/18628,3.9regolamento (UE) 2019/81710,4.11regolamento (UE) 2019/81812,5.regolamento (UE) 2020/49313;
  4. l’organizzazione e i compiti dell’ufficio SIRENE;
  5. lo scambio di informazioni supplementari eseguito dall’ufficio SIRENE;
  6. le procedure, le condizioni, le misure e l’aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti in N-SIS;
  7. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
  8. i diritti delle persone interessate;
  9. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
  10. 14 la procedura di consultazione con altri uffici SIRENE.

La presente ordinanza si applica per quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non dispongano altrimenti.

... 15

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 16 segnalazione: un insieme di dati relativi a persone o oggetti da memorizzare o già memorizzato nel sistema d’informazione di Schengen (SIS) per gli scopi previsti;
  2. segnalazione in uscita: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità svizzere;
  3. 17 segnalazione in entrata: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato Schengen;
  4. informazioni supplementari: le informazioni non memorizzate nel SIS, collegate alle segnalazioni e scambiate fra gli uffici SIRENE;
  5. dati complementari: i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS;
  6. Stato terzo: ogni Stato che non è membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
  7. indicatore di validità: il contrassegno di una segnalazione in base al quale un determinato Stato Schengen non esegue la misura richiesta nella segnalazione oppure esegue una misura sussidiaria;
  8. SIRENE:richiesta di informazioni supplementari presentata all’ufficio nazionale di contatto (Supplementary Information REquest at the National Entry);
  9. 18 procedura di consultazione: lo scambio di informazioni con altri uffici SIRENE e altre autorità svizzere in merito a determinate segnalazioni;
  10. 19 immagine del viso: le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell’immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;
  11. 20 fotografia: un’immagine digitale;
  12. 21 Stato Schengen: uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen22;
  1. m.23 reati di terrorismo: i reati elencati nell’allegato 1a;
  2. 24 altri reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1b.

Capitolo 2 Responsabilità, architettura del sistema nonché sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE

Art. 3 Responsabilità del sistema N-SIS

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS.

Garantisce che i dati del SIS siano per quanto possibile disponibili per gli utenti. 25

Stabilisce, in conformità con gli articoli 10 e 45 del regolamento (UE) 2018/1861 26 nonché con gli articoli 10 e 60 del regolamento (UE) 2018/1862 27 , in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 28

I Cantoni sono responsabili nella loro sfera di competenza delle misure di cui al capoverso 2.

Art. 4 Architettura del sistema

N-SIS comprende un archivio di record che consiste in una copia dei record di dati contenuti nel sistema centrale dell’UE (copia nazionale).

N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall’UE.

La copia nazionale serve in particolare per la consultazione informatizzata.

I dati SIS sono trattati tramite N-SIS.

Ai dati N-SIS si accede tramite:

  1. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP;
  2. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200329 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
  3. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE;
  4. 30 il sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) di cui all’articolo 104a della legge federale del 16 dicembre 200531 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)32.

Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 stabilisce:

  1. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC, dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE e dal sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) sono trasferiti in N-SIS per via automatizzata;
  2. la trasmissione automatizzata dei dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e da AFIS nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, in particolare laddove sono costatate segnalazioni multiple.33

Art. 5 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti

Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è gestito come un sistema informatizzato per eseguire la transazione delle pratiche. Esso attesta l’attività dell’ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni nonché con lo scambio di informazioni supplementari e di dati complementari. 34

Il sistema racchiude le informazioni supplementari scambiate nonché le altre comunicazioni che sono in relazione con una segnalazione, in particolare le comunicazioni telefoniche, via e-mail, per posta o via fax in entrata e in uscita presso l’ufficio SIRENE. Nel sistema possono essere memorizzati i dati consultabili nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) (art. 21 cpv. 5 dell’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006 35 ). 36

I dati trattati nel sistema possono essere resi accessibili in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati dattiloscopici o ai profili del DNA. 37

Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nel sistema.

L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento dei collaboratori di fedpol, dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 38 per quanto riguarda i dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è disciplinata nell’allegato 2.

Capitolo 3 Diritti delle autorità in N-SIS

Art. 6 Autorità con diritto di comunicare

Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS:

  1. le autorità di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettere a–j LSIP;
  2. 39 le autorità cantonali di giustizia, le autorità preposte alle successioni ereditarie e le autorità di protezione dei minori e degli adulti, per quanto svolgano compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e LSIP;
  3. 40 le autorità competenti per l’esecuzione delle espulsioni secondo l’articolo 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192741 (autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione), per quanto svolgano compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c LSIP.

Art. 7 Autorità con diritto di accesso

Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

  1. presso fedpol:1.42i servizi competenti perla pronuncia di misure di allontanamento e di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzeraconformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI43,2.i servizi responsabili del sistema di ricerca RIPOL: per controllare e diffondere le segnalazioni di persone e oggetti,3.i servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, la Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: per svolgere i loro compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per controllare e diffondere le segnalazioni di persone,4.la Polizia giudiziaria federale,5.44i servizi competenti per le ricerche relative al luogo di dimora delle persone e il trattamento delle segnalazioni di documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,6.45i servizi competenti per il trattamento dei dati segnalatici di natura biometrica,7.l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro,8.46l’Ufficio centrale armi:–per verificare se il richiedente di un’autorizzazione al porto d’armi è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato, e–per verificare se l’arma da fuoco in questione sia ricercata per sequestro o ai fini di prova in un procedimento penale,9.47il servizio competente per lo scambio internazionale d’informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive: per raccogliere e scambiare informazioni nel quadro di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti, ai fini della prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica o della salvaguardia della sicurezza interna ed esterna;
  2. il Ministero pubblico della Confederazione: nell’ambito delle sue competenze per combattere i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale;
  3. nell’UFG:1.la divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con le procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge del 20 marzo 198148 sull’assistenza in materia penale,2.l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori: in relazione ai suoi compiti ai sensi della Convenzione del 25 ottobre 198049 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori;
  4. 50 le autorità cantonali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria;
  5. nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini51:1.il Corpo delle guardie di confine,2.52la divisione principale Antifrode doganale: per eseguire i suoi compiti nell’ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perseguimento e dell’esecuzione penali, nonché dell’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale,3.gli uffici doganali:–l’Ispettorato doganale: per sorvegliare e controllare il traffico delle persone e delle merci,–tutti gli altri uffici doganali: per sorvegliare e controllare il traffico delle merci;
  6. 53 i servizi competenti dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:1.per esaminare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno o documenti di viaggio, per ordinare e verificare le decisioni ai fini della non ammissione e i divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni,2.per confrontare sistematicamente e in modo automatizzato i dati dei passeggeri aerei precedentemente trasmessi dal sistema API con i dati del SIS allo scopo di migliorare il controllo alla frontiera e di lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e l’attraversamento illegale delle zone di transito internazionali degli aeroporti e per lottare contro la criminalità internazionale organizzata, il terrorismo, lo spionaggio e la preparazione del commercio illecito di armi e materiali radioattivi e dei trasferimenti di tecnologia illegali,3.per identificare le persone che hanno presentato una domanda d’asilo,4.per esaminare le domande di naturalizzazione;
  7. 54 i servizi competenti degli ambiti direzionali Immigrazione e integrazione nonché Asilo della SEM: per consultare le segnalazioni ai fini del rimpatrio iscritte nel SIS e per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
  8. 55 i servizi competenti dell’ambito direzionale Affari internazionali della SEM: per sostenere i Cantoni nei loro compiti riguardanti l’esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni;
  9. le rappresentanze svizzere all’estero: per controllare le domande di visto;
  10. 56 i servizi del Servizio delle attività informative della Confederazione incaricati dell’esecuzione della legge federale del 25 settembre 201557 sulle attività informative (LAIn):1.per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli conformemente ai compiti di tali servizi volti a salvaguardare la sicurezza interna,2.per prevenire o individuare reati di terrorismo o altri reati gravi;
  11. 58 le unità della SECO competenti per il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di armi da fuoco:1.per verificare se il richiedente di un’autorizzazione è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato,2.per verificare se le armi da fuoco da esportare sono ricercate per sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
  12. 59 i servizi dell’Ufficio federale dell’aviazione civile competenti per il rilascio delle autorizzazioni di certificazione degli aeromobili: per verificare se gli aeromobili e i relativi motori presentati per la certificazione sono stati rubati o sono ricercati per salvaguardare le prove in un procedimento penale; 1.per esaminare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS,2.per consultare le segnalazioni ai fini del rimpatrio iscritte nel SIS e per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
  13. 60 le autorità cantonali e comunali della migrazione:1.per esaminare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS,2.per consultare le segnalazioni ai fini del rimpatrio iscritte nel SIS e per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni;
  14. 61 le autorità cantonali e comunali: per verificare le domande di naturalizzazione;
  15. 62 gli uffici della circolazione stradale: per verificare se il veicolo loro presentato, il relativo documento o la targa sono stati rubati o altrimenti sottratti o se sono ricercati per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
  16. 63 gli uffici della navigazione: per verificare se il natante loro presentato o il relativo motore è stato rubato o altrimenti sottratto o se è ricercato per salvaguardare le prove in un procedimento penale;
  17. 64 gli uffici cantonali delle armi:1.per verificare se il richiedente di un’autorizzazione è ricercato ai fini dell’estradizione oppure di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato, e2.per verificare se l’arma da fuoco in questione è ricercata per sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale.

L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda le categorie di segnalazione nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 1.

Capitolo 3a Autorità competente per la conclusione di trattati internazionali

Art. 7a Conclusione di trattati internazionali concernenti il Sistema d’informazione di Schengen

Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2018/186166 e (UE) 2018/186267 e disciplinino:

  1. i compiti dell’ufficio SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari sotto forma di un manuale intitolato «manuale SIRENE» (art. 8 par. 4 dei regolamenti [UE] 2018/1861 e [UE] 2018/1862);
  2. le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni per N-SIS (art. 9 par. 5 dei regolamenti [UE] 2018/1861 e [UE] 2018/1862);
  3. il contenuto del registro delle consultazioni informatizzate di veicoli nel sistema «Ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)» (art. 12 par. 8 del regolamento [UE] 2018/1862);
  4. le norme tecniche necessarie per la registrazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati e delle informazioni supplementari (art. 20 par. 3 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 20 par. 4, 26 par. 6, 32 par. 9, 34 par. 3, 36 par. 6 e 62 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1862);
  5. le norme relative alla categorizzazione delle segnalazioni di persone e dei tipi di casi e alla registrazione dei dati in caso di connessione con segnalazioni di oggetti (art. 32 par. 9 del regolamento [UE] 2018/1862);
  6. le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche di fotografie, immagini del viso, dati dattiloscopici e profili del DNA (art. 32 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 42 par. 5 del regolamento [UE] 2018/1862);
  7. le norme tecniche necessarie per la registrazione e il successivo trattamento di casi di usurpazione di identità (art. 47 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 62 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1862);
  8. le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni (art. 48 par. 6 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 63 par. 6 del regolamento [UE] 2018/1862).

È competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempre che gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e disciplinino:

  1. gli altri casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del viso per identificare le persone (art. 33 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861);
  2. le nuove sottocategorie di oggetti (art. 38 cpv. 3 del regolamento [UE] 2018/1862).

Art. 7b Conclusione di trattati internazionali concernenti l’interoperabilità tra sistemi d’informazione della cooperazione Schengen/Dublino

Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA68 e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/81769 e (UE) 2019/81870 e disciplinino:

  1. 71 le modalità tecniche dei profili degli utenti del portale di ricerca europeo (ESP; art. 8 par. 2 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
  2. le norme per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 28 par. 7 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
  3. le modalità di cooperazione tra gli Stati Schengen interessati, l’unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA in caso di incidente di sicurezza (art. 43 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
  4. 72 la procedura tecnica di consultazione da parte dell’ESP dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino e delle loro componenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte dell’ESP (art. 9 par. 7 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
  5. 73 i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico (sBMS; art. 13 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
  6. 74 le specifiche della soluzione tecnica per gestire le richieste di accesso dell’utente e agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell’elaborazione delle relazioni e delle statistiche (art. 74 par. 10 del regolamento [UE] 2019/818 e art. 78 par. 10 del regolamento [UE] 2019/817).

È competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a LOGA e sempre che gli atti delegati siano stati emanati sulla base dell’articolo 39 paragrafo 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e disciplinino le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili all’archivio. 75

Art. 7c Conclusione di trattati internazionali concernenti il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA76 e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/49377 e disciplinino:

  1. l’architettura del sistema;
  2. le specifiche tecniche relative alla registrazione e alla memorizzazione delle informazioni;
  3. le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO.

Capitolo 4 Ufficio SIRENE

Art. 8 Organizzazione

Fedpol dirige l’ufficio SIRENE svizzero. È autorizzato a emanare istruzioni organizzative e tecniche che precisano i compiti dell’ufficio SIRENE. 78

L’ufficio SIRENE è l’interlocutore e il servizio di collegamento per:

  1. le diverse autorità della Svizzera;
  2. gli uffici SIRENE e altre autorità degli Stati Schengen responsabili della cooperazione nell’ambito del SIS.

L’ufficio SIRENE assicura un servizio permanente 24 ore su 24.

Art. 9 Compiti

L’ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti:

  1. nell’ambito di una segnalazione, si occupa della procedura di consultazione delle autorità svizzere e delle autorità degli altri Stati Schengen;
  2. 79 avvia le misure necessarie nel caso in cui la segnalazione di una persona o di un oggetto conduce a un riscontro positivo;
  3. diffonde, su incarico dell’UFG, segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione;
  4. 80 diffonde nel SIS tutte le segnalazioni di persone; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi; questa deroga non si applica alle segnalazioni concernenti un’espulsione;
  5. 81 verifica le segnalazioni in uscita compresi i dati complementari, nonché le informazioni supplementari controllandone l’ammissibilità formale, l’esattezza, la completezza e l’attualità; sono eccettuate le segnalazioni della SEM e dei Cantoni ai fini del ritorno nonché della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi; questa deroga non si applica alle segnalazioni concernenti un’espulsione;
  6. ordina, su incarico dell’UFG, di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione;
  7. ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata di persone scomparse e alle segnalazioni in entrata ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato;
  8. aggiunge, su richiesta di altri uffici SIRENE, un indicatore di validità alle segnalazioni in uscita;
  9. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 13 capoverso 4 su incarico dell’autorità segnalante;
  10. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 su incarico dell’autorità segnalante;
  11. 82 esegue le consultazioni necessarie nei sistemi d’informazione e riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari e i documenti motivanti le segnalazioni;
  12. consiglia e assiste le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché i partner internazionali in merito a questioni correlate al SIS;
  13. crea connessioni tra le segnalazioni ai sensi dell’articolo 14;
  14. verifica l’esistenza di segnalazioni multiple;
  15. esegue la procedura applicata ai casi di usurpazione di identità e completa le segnalazioni in uscita conformemente all’articolo 42;
  16. 83 conformemente agli articoli 11–11b, completa le segnalazioni con i dati complementari o diversi che gli sono comunicati;
  17. 84 è competente per verificare la qualità dei dati registrati e informa l’autorità responsabile per la segnalazione qualora debba correggere o cancellare una segnalazione.

Art. 9a85 Consultazione dei sistemi d’informazione da parte dell’ufficio SIRENE

Per adempiere i propri compiti, l’ufficio SIRENE può, nell’ambito dei suoi diritti d’accesso, verificare con una consultazione se sono registrate informazioni su segnalazioni di persone o di oggetti risultanti da comunicazioni nazionali o internazionali nei seguenti sistemi d’informazione:

  1. N-SIS;
  2. RIPOL;
  3. SIMIC;
  4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE;
  5. VOSTRA;
  6. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS);
  7. 86 sistema nazionale di indagine;
  8. sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS); e
  9. banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF).

Capitolo 5 N-SIS

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 9b87 Proporzionalità

Prima di inserire e prolungare una segnalazione, l’autorità segnalante verifica che la segnalazione sia proporzionale ai sensi degli articoli 21 dei regolamenti (UE) 2018/1862 88 e (UE) 2018/1861 89 .

La proporzionalità è in linea di massima rispettata se la segnalazione avviene in relazione a un reato terroristico.

Per motivi inerenti alla sicurezza pubblica o interna si può eccezionalmente rinunciare alla registrazione di una segnalazione se è presumibile che possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.

Art. 9c90 Compatibilità delle segnalazioni

Prima di inserire una segnalazione l’autorità segnalante verifica se la persona o l’oggetto in questione sono già segnalati. La verifica di una persona è effettuata mediante i dati dattiloscopici, se sono disponibili.

Qualora vi sia già una segnalazione, l’ulteriore procedura è retta dall’articolo 23 paragrafi 2–4 del regolamento (UE) 2018/1862 91 e del regolamento (UE) 2018/1861 92 , dall’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 10 Condizione per la diffusione dei dati

Una segnalazione può essere diffusa soltanto se l’insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.

Art. 1193 Dati

I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 2.

Nelle segnalazioni di persone sono registrati i dati seguenti:

  1. cognomi;
  2. data di nascita;
  3. motivo della segnalazione;
  4. misura da adottare;
  5. dati dattiloscopici e immagini del viso, sempreché disponibili.

I dati trattati nel sistema possono essere ricercati in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati o alle tracce dattiloscopici o ai profili del DNA.

Se si viene a conoscenza di dati complementari o diversi in merito a una segnalazione esistente, tali dati sono aggiunti alla segnalazione conformemente all’articolo 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1862 94 e all’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1861 95 .

Art. 11a96 Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone

È obbligatorio registrare i dati supplementari seguenti:

  1. per le segnalazioni ai fini dell’estradizione e le segnalazioni di persone ignote: il tipo di reato;
  2. per le segnalazioni di persone bisognose di protezione:1.l’autorità segnalante,2.la decisione o la sentenza alla base della segnalazione,3.la categorizzazione del tipo di caso;
  3. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio:1.un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,2.il termine per la partenza volontaria, sempreché sia stato concesso,3.l’indicazione se la decisione è connessa a un divieto d’entrata;
  4. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno:1.un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,2.la categoria dei motivi della segnalazione.

Art. 11b97 Trattamento di profili del DNA, dati o tracce dattiloscopici, fotografie e immagini del viso

I profili del DNA, i dati e le tracce dattiloscopici, le fotografie e le immagini del viso possono essere registrati nel SIS soltanto se soddisfano le condizioni previste nelle decisioni di esecuzione (UE) 2020/2165 98 e (UE) 2021/31 99 .

Una consultazione basata esclusivamente sui dati dattiloscopici o sulle tracce dattiloscopiche è ammessa:

  1. a scopo d’identificazione, se non è possibile accertare l’identità della persona in base ai dati d’identità;
  2. se tali dati sono scoperti sul luogo di commissione di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all’autore del reato e la consultazione avviene simultaneamente in AFIS.

Art. 12 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca

Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d’informazioni hanno sempre la priorità sulle segnalazioni e lo scambio d’informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.

Art. 13 Indicatore di validità

L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o bisognosa di protezione oppure di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:100

  1. il diritto svizzero;
  2. gli obblighi sanciti in trattati internazionali; o
  3. interessi nazionali essenziali.

L’ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione se, in virtù dei trattati internazionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l’estradizione e se il diritto svizzero non consente l’estradizione.

Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare la decisione o la sentenza alla base della segnalazione e un riferimento alla decisione di iscrivere la segnalazione. 101

Se, in casi particolarmente gravi e urgenti, lo Stato Schengen autore della segnalazione chiede di eseguire la misura, l’ufficio SIRENE trasmette senza indugio la richiesta all’autorità svizzera responsabile della segnalazione. Quest’ultima verifica la propria richiesta iniziale di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione.

Art. 14 Connessioni tra segnalazioni

L’ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnalazioni, se sussiste una reale esigenza operativa.

Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conservazione delle segnalazioni interconnesse.

La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d’accesso.

Le autorità possono vedere le connessioni soltanto se dispongono del diritto d’accesso alle segnalazioni interconnesse.

Se una connessione tra segnalazioni creata da un altro Stato Schengen non è compatibile con il diritto svizzero o con gli obblighi internazionali della Svizzera, l’ufficio SIRENE è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché le autorità svizzere non possano vedere tale connessione.

Art. 14a102 Integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto

Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata, la segnalazione può essere integrata con un’informazione supplementare su un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile o un documento ufficiale vergine, se sussiste un indizio chiaro di connessione tra la persona segnalata e l’oggetto.

La procedura di cui al capoverso 1 è possibile nel caso delle seguenti segnalazioni:

  1. per l’arresto ai fini dell’estradizione;
  2. in vista della partecipazione a un procedimento penale;
  3. di persone scomparse o bisognose di protezione.

Una segnalazione di cui al capoverso 2 lettera a può essere integrata anche con un’arma da fuoco.

Art. 14b103 Connessione di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta,
di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata o localizzare un oggetto segnalato si può segnalare un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile, un’arma da fuoco, un documento ufficiale vergine oppure un documento d’identità smarrito o un mezzo di pagamento diverso dai contanti, se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1862 104 . La segnalazione dell’oggetto è associata alla segnalazione originaria della persona o dell’oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato.

Art. 15 Scambio di informazioni supplementari

Conformemente ai manuali SIRENE, l’ufficio SIRENE scambia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti, quanto prima possibile ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione, le informazioni supplementari necessarie nell’ambito di una segnalazione:105

  1. quando diffonde una segnalazione;
  2. in seguito a un riscontro positivo, affinché si possano adottare le misure necessarie;
  3. nei casi in cui non è possibile adottare le misure necessarie;
  4. con riguardo alla qualità dei dati;
  5. con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
  6. nei casi di connessione tra segnalazioni;
  7. nei casi di usurpazione di identità;
  8. con riguardo al diritto di informazione;
  9. 106 nel quadro di procedure di consultazione:1.prima del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata a cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio,2.per verificare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno o il visto ai cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o del rimpatrio;
  10. 107 se sono disponibili dati complementari o modificati riguardanti una segnalazione di un altro Stato Schengen.

. L’ufficio SIRENE agisce immediatamente nei casi seguenti:

  1. segnalazioni per reati di terrorismo;
  2. segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione;
  3. segnalazioni di persone bisognose di protezione;
  4. segnalazioni contrassegnate come urgenti secondo l’articolo 33.108

Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. Sono fatti salvi gli articoli 26 e 33 capoverso 2 lettera c. 109

Mediante lo scambio di informazioni supplementari, l’ufficio SIRENE informa Europol su riscontri positivi inerenti a segnalazioni concernenti reati di terrorismo. Non sono trasmesse le informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona o che sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato Schengen segnalante. 110

Art. 15a111 Ruolo della SEM

La SEM è il servizio di contatto dell’ufficio SIRENE per le questioni relative alla consultazione o allo scambio di informazioni supplementari concernenti le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Adotta le misure necessarie per mettere le informazioni a disposizione dell’ufficio SIRENE entro il termine previsto.

All’occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti.

In quanto servizio di contatto, può modificare o completare le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Sezione 2 Procedura

Art. 16 Segnalazioni di persone

Le autorità registrano le segnalazioni di persone in RIPOL o in SIMIC e trasmettono all’ufficio SIRENE tutte le informazioni supplementari rilevanti. 112

... 113

In casi urgenti le autorità di cui al capoverso 1 si rivolgono direttamente all’ufficio SIRENE.

Sono fatte salve le procedure disciplinate in modo speciale per le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione (art. 24 e 25).

Art. 17 Segnalazioni di oggetti

Le autorità registrano le segnalazioni di oggetti in RIPOL e le trasmettono al settore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL. Le segnalazioni di oggetti sono immediatamente visibili nel SIS.

Se sussistono le condizioni per una segnalazione, il settore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL diffonde i dati e la segnalazione è mantenuta. Se il settore rinvia i dati all’autorità segnalante, la segnalazione è automaticamente cancellata senza indugio.

RIPOL diffonde automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti che sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d’informazione:

  1. 114 il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) di cui agli articoli 89a-89h della legge federale del 19 dicembre 1958115 sulla circolazione stradale;
  2. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) di cui all’articolo 11 della legge del 22 giugno 2001116 sui documenti d’identità;
  3. 117 ...

Art. 18 Procedura in caso di riscontro positivo in Svizzera

In caso di riscontro positivo relativo a una persona o un oggetto, l’autorità che ha effettuato la consultazione contatta senza indugio l’ufficio SIRENE. L’autorità trasmette per scritto all’ufficio SIRENE tutte le informazioni necessarie in relazione alla segnalazione, in particolare:

  1. i dati personali o le caratteristiche per identificare gli oggetti;
  2. il momento e le circostanze della consultazione;
  3. le misure adottate.

L’ufficio SIRENE richiede, su domanda dell’autorità che ha effettuato la consultazione, informazioni supplementari all’ufficio SIRENE dello Stato autore della segnalazione. Comunica all’autorità che ha effettuato la consultazione le informazioni supplementari ricevute e le fornisce consulenza in merito alle misure da adottare.

Esso informa senza indugio l’UFG quando viene fermata una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione.

Esso informa senza indugio il Servizio giuridico di fedpol quando viene fermata una persona segnalata ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno in virtù degli articoli 67 capoverso 4 o 68 capoverso 3 LStrI 118 . 119

... 120

Art. 19 Procedura in caso di riscontro positivo all’estero

In caso di riscontro positivo all’estero inerente a una segnalazione svizzera, l’ufficio SIRENE contatta l’autorità segnalante e concorda con essa le misure da adottare.

Se necessario, l’ufficio SIRENE chiede all’autorità segnalante di fornirgli informazioni supplementari e le trasmette all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto il riscontro positivo.

... 121

Capitolo 6 Categorie di segnalazione

Sezione 1 Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

Art. 19a Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel N-SIS è ordinata dal giudice che ha disposto la misura.

Art. 19b Procedura di segnalazione

La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e controllano se sono adempite le condizioni per una segnalazione nel SIS.

Tramite l’ufficio SIRENE, l’autorità segnalante consulta lo Stato Schengen interessato per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:

  1. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
  2. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.

Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen interessato.

fedpol registra in RIPOL le decisioni prese in virtù dell’articolo 68 capoverso 1 LStrI 122 .

La SEM, le autorità cantonali della migrazione, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.

La SEM e fedpol possono trasmettere in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.

Art. 19c Misure

In caso di riscontro positivo alla frontiera esterna, la segnalazione è cancellata ed è attivata un’eventuale segnalazione ai fini della non ammissione. Se la segnalazione è stata diffusa da un altro Stato Schengen, l’ufficio SIRENE lo informa del riscontro positivo.

In caso di riscontro positivo in Svizzera, le autorità cui compete l’esecuzione della LStrI 123 o dell’espulsione giudiziaria decidono nel caso concreto le misure da disporre, sempreché non si applichi la procedura di cui al capoverso 3.

Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 1999 124 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 125 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere tutte le informazioni necessarie, in particolare i motivi alla base della segnalazione. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.

Se l’autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione ai fini del rimpatrio .

Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione

Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all’articolo 19 b capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite.

Mettono a disposizione dell’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:

  1. la sentenza o la decisione su cui si basa il rimpatrio e che lo estende allo spazio Schengen;
  2. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
  3. le informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.

Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE.

Garantiscono la loro raggiungibilità.

Sezione 1a Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno

Art. 20126 Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente decisione pronunciata da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

Art. 21127 Procedura di segnalazione

La SEM e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono la registrazione della segnalazione dell’interessato nel SIMIC.

Tramite l’ufficio SIRENE, l’autorità segnalante consulta lo Stato Schengen interessato per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:

  1. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
  2. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.

Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen.

fedpol registra in RIPOL i divieti d’entrata disposti in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI 128 .

La SEM, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, ma al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.

La SEM e fedpol possono fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.

Art. 22 Misure

In caso di riscontro positivo alla frontiera, l’entrata è negata sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.

In caso di riscontro positivo sul territorio nazionale, le autorità competenti per l’esecuzione della LStrI 129 o dell’espulsione giudiziaria stabiliscono la misura da adottare nel caso concreto conformemente alle basi giuridiche, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3. 130

Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 1999 131 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 132 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base della segnalazione o ogni altra informazione pertinente. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno. 133

Se l’autorità esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione . 134

Art. 22a135 Compiti delle autorità competenti per l’esecuzione delle segnalazioni

Le autorità competenti per l’esecuzione delle segnalazioni ai fini della non ammissione verificano se le condizioni di una segnalazione nel SIS sono adempite.

Esse trasmettono all’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:

  1. la sentenza o la decisione su cui si basa il divieto d’entrata;
  2. la decisione che estende tale divieto allo spazio di Schengen;
  3. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
  4. informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.

Esse effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE.

Esse effettuano nel sistema le modifiche loro comunicate delle segnalazioni, delle decisioni e delle sentenze su cui si basano le segnalazioni.

Garantiscono la propria raggiungibilità.

Sezione 2 Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione

Art. 23 Condizioni

La segnalazione di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione è consentita soltanto:

  1. su incarico dell’UFG; e
  2. se esiste un mandato d’arresto, un documento dal medesimo effetto giuridico o una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva.

Art. 24 Procedura di segnalazione

L’UFG interviene su richiesta scritta dell’autorità cantonale o federale di perseguimento penale, di giustizia o di esecuzione penale.

Esso trasmette all’ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la segnalazione.

Se constata che i documenti della segnalazione sono incompleti o inesatti, l’ufficio SIRENE ne informa senza indugio l’UFG.

L’UFG garantisce che l’ufficio SIRENE, al fine di scambiare le informazioni supplementari, possa sempre consultare i documenti originali.

In virtù dell’articolo 14 a capoverso 2 lettera a la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti, se sussiste un indizio chiaro che gli oggetti sono collegati alla persona segnalata. 136

Art. 25 Procedura urgente

Se la segnalazione non può essere ritardata, l’UFG può ordinarla all’ufficio SIRENE anche per e-mail, per fax o per telefono.

In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio, l’autorità di cui all’articolo 24 capoverso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione direttamente all’ufficio SIRENE.

Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’ufficio SIRENE, esso consulta l’UFG e, su incarico di quest’ultimo, diffonde la segnalazione.

Se mancano documenti o dati oppure se sono incompleti, l’ufficio SIRENE consulta le autorità responsabili della Confederazione o dei Cantoni.

La richiesta scritta e i relativi documenti devono essere inviati all’UFG in ogni caso al più tardi il giorno feriale successivo; in caso contrario la segnalazione è cancellata.

Art. 25a137 Occultamento della segnalazione

Per non pregiudicare un’operazione in corso, l’ufficio SIRENE può occultare una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione per al massimo 48 ore per conto di un’autorità con diritto d’accesso se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: a. l’obiettivo dell’operazione non può essere raggiunto con altre misure;

  1. l’UFG ha concesso l’autorizzazione;
  2. gli Stati Schengen coinvolti nell’operazione sono stati informati.

Se necessario per ragioni operative, il termine secondo il capoverso 1 può essere prolungato di ulteriori periodi di 48 ore previo consenso dell’UFG.

Art. 26 Informazioni supplementari

L’ufficio SIRENE informa automaticamente tutti gli Stati Schengen, tramite lo scambio di informazioni supplementari, sulle nuove segnalazioni di persone da arrestare ai fini dell’estradizione.

Tutti gli Stati Schengen coinvolti in un’operazione sono inoltre automaticamente informati, mediante lo scambio d’informazioni supplementari, qualora una segnalazione sia occultata secondo l’articolo 25 a . 138

L’ufficio SIRENE trasmette a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla segnalazione, le seguenti informazioni supplementari:

  1. l’autorità che chiede l’arresto;
  2. l’esistenza di un mandato di arresto, di un documento dal medesimo effetto giuridico o di una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva;
  3. la natura e la qualificazione giuridica del reato;
  4. la descrizione delle circostanze del reato, compresi l’ora, il luogo e il grado di partecipazione;
  5. per quanto possibile, le conseguenze del reato;
  6. tutte le altre informazioni di cui all’allegato 4 che sono necessarie o utili per l’esecuzione della segnalazione.

Possono essere trasmesse esclusivamente le informazioni di cui all’allegato 4.

Art. 27 Conversione di segnalazioni contrassegnate

Se uno Stato Schengen chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione in uscita, l’ufficio SIRENE, dopo aver consultato l’UFG, converte per conto di questo Stato la segnalazione in una segnalazione ai fini dell’accertamento del luogo di dimora.

Sezione 3 Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione139

Art. 28140 Persone scomparse e persone bisognose di protezione

Possono essere segnalate:

  1. le persone scomparse che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce;
  2. le persone scomparse di cui si deve accertare il luogo di dimora;
  3. le persone alle quali deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela.

Art. 29141 Condizioni

È consentito segnalare persone scomparse secondo l’articolo 28 lettera a soltanto se:

  1. devono essere assolutamente internate per decisione di un’autorità competente; o
  2. sono minorenni.

Le persone bisognose di protezione capaci di discernimento di cui all’articolo 28 lettera c possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se vi acconsentono o su ordine delle autorità cantonali di polizia.

L’autorità che registra una segnalazione relativa a persone di cui all’articolo 28 lettere a e c, all’atto della registrazione, trasmette all’ufficio SIRENE la documentazione dell’autorità segnalante motivante la segnalazione.

Le condizioni della segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione sono rette dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862 142 .

Alla segnalazione di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1862 e di cui nella decisione di esecuzione (UE) 2021/31 143 .

Conformemente all’articolo 14 a , la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona oggetto della segnalazione.

Art. 30 Misure

L’ufficio SIRENE comunica senza indugio allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona scomparsa o bisognosa di protezione e scambia con quest’ultimo eventuali informazioni supplementari in merito alle misure da adottare nei confronti delle persone di cui all’articolo 28 lettere a e c. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso. 144

Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata.

Se l’ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all’autorità segnalante e chiede la cancellazione della segnalazione corrispondente.

È consentito porre sotto protezione le persone segnalate secondo l’articolo 28 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se sono date le condizioni per un internamento forzato ai sensi della legislazione svizzera. L’adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso.

Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi o bisognosi di protezione e impedire loro di proseguire il viaggio, se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto o se un’autorità competente lo ordina. 145

Se la persona scomparsa o bisognosa di protezione è minorenne, le misure sono adottate nel rispetto del suo interesse superiore e al più tardi entro 12 ore. 146

Sezione 4 Segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale

Art. 31 Condizioni

È consentito segnalare persone nell’ambito di in un procedimento penale soltanto su domanda di un’autorità di perseguimento penale o di un tribunale.

È consentito segnalare soltanto le persone seguenti:

  1. i testimoni;
  2. gli imputati citati a comparire, nell’ambito di un procedimento penale, dinanzi all’autorità di perseguimento penale o in tribunale;
  3. gli imputati o i condannati cui devono essere notificati una sentenza penale, altri documenti o un’ingiunzione di presentarsi per espiare una pena detentiva.

Conformemente all’articolo 14 a , la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona segnalata. 147

Art. 32 Misura

L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il domicilio o il luogo di dimora della persona.

Sezione 5 Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta,
di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

Art. 33 Condizioni

Ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato possono essere segnalati persone, veicoli, rimorchi, roulotte, natanti, aeromobili, container, armi da fuoco, documenti ufficiali vergini, documenti d’identità e mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se:

  1. sussistono indizi concreti che la persona interessata pianifichi o commetta un reato terroristico o un altro reato grave;
  2. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi;
  3. sussistono indizi concreti che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all’origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna; o
  4. le informazioni sono necessarie per eseguire una pena detentiva in seguito a un reato terroristico o a un altro reato grave.

L’ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c.

La segnalazione di oggetti di cui al capoverso 1 ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati di terrorismo o altri reati gravi oppure con gravi minacce di cui al capoverso 2.

Conformemente all’articolo 14 b , la segnalazione può essere collegata con la segnalazione di oggetti se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1862 148 .

Art. 34 Misure

Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l’ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia:

  1. il luogo, il momento e il motivo del controllo;
  2. l’itinerario e la destinazione del viaggio;
  3. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
  4. qualsiasi identità e descrizione rivelate della persona che usa il documento ufficiale vergine o il documento di identità oggetto della segnalazione;
  5. gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 che sono stati trovati;
  6. il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usati;
  7. gli oggetti e i documenti di viaggio trasportati;
  8. le circostanze in cui la persona o gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 sono stati trovati;
  9. tutte le altre informazioni richieste dallo Stato Schengen autore della segnalazione, sempreché la trasmissione sia conforme all’articolo 7 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2018149 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

Se la segnalazione di persone e oggetti è collegata a una segnalazione secondo l’articolo 14 b , l’ufficio SIRENE può trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni di cui al capoverso 1.

Le competenze nell’ambito della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine e del controllo mirato sono rette dall’articolo 37 paragrafi 3 5 del regolamento (UE) 2018/1862 150 .

Un’autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch’essa della facoltà di procedere a una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato.

Se l’autorità è abilitata a procedere a un controllo d’indagine ma non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di un controllo d’indagine.

Se l’autorità è abilitata a procedere a una sorveglianza discreta ma non dispone della facoltà di procedere a controlli d’indagine, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di una sorveglianza discreta.

Sezione 5a Segnalazione di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta

Art. 34a Condizioni

Ai fini dell’identificazione di persone sconosciute ricercate possono essere registrati nel SIS i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche completi o incompleti di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta se:

  1. i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche sono stati trovati sul luogo di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
  2. è molto probabile che appartengano all’autore del reato; e
  3. non consentono l’identificazione in altri sistemi d’informazione nazionali o internazionali.

Art. 34b Misure

In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE contatta lo Stato Schengen autore della segnalazione per far verificare:

  1. l’identità della persona;
  2. se sussiste una concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche.

Se lo Stato Schengen autore della segnalazione conferma l’identità della persona o la concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche, l’ufficio SIRENE trasmette allo Stato richiedente:

  1. le indicazioni sull’identità della persona; o
  2. l’informazione che non vi sono indicazioni sull’identità della persona.

Se una persona oggetto di una segnalazione è stata identificata, lo Stato Schengen autore della segnalazione cancella la relativa segnalazione.

Sezione 6 Segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale

Art. 35151 Condizioni

È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale:

  1. i veicoli a motore, i natanti e i motori di natanti nonché gli aeromobili e i motori di aeromobili;
  2. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali e i container;
  3. le armi da fuoco;
  4. i documenti ufficiali vergini autentici o falsificati;
  5. i documenti d’identità autentici o falsificati, quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;
  6. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore autentici o falsificati;
  7. le banconote autentiche o falsificate (banconote registrate);
  8. gli oggetti della tecnologia dell’informazione;
  9. le parti identificabili dei veicoli a motore e delle apparecchiature industriali;
  10. altri oggetti identificabili di grande valore.

Gli oggetti di cui alle lettere h ed i possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se necessario per la lotta alle forme gravi della criminalità transfrontaliera o al terrorismo.

Art. 36 Misure

In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione. A questo scopo è consentito anche trasmettere dati personali.

Capitolo 7 Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1 Trattamento e conservazione dei dati

Art. 37 Principio del trattamento

Soltanto l’autorità che ha segnalato i dati nel SIS è legittimata a modificarli, completarli, rettificarli, aggiornarli o cancellarli.

Sono eccettuate le verifiche relative a segnalazioni multiple effettuate dall’ufficio SIRENE in virtù dell’articolo 9 lettera m e i complementi di segnalazioni in casi di usurpazione di identità in virtù dell’articolo 9 lettera n.

Art. 38 Trattamento per altri scopi

Ogni trattamento dell’informazione contenuta in una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui la segnalazione è stata diffusa, presuppone il consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e deve essere correlato a un caso specifico.

Il trattamento è consentito soltanto:

  1. per prevenire una minaccia grave e imminente per la sicurezza e l’ordine pubblici;
  2. per motivi gravi di sicurezza interna; o
  3. per prevenire un reato grave.

Per reati gravi ai sensi del capoverso 2 lettera c s’intendono i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale 152 .

Art. 39 Qualità dei dati

L’autorità segnalante è responsabile dell’esattezza e dell’attualità dei dati nonché della legittimità della registrazione nel SIS.

Se esistono indizi su dati inesatti o trattati illecitamente, occorre informarne senza indugio l’ufficio SIRENE; i documenti pertinenti gli sono trasmessi per scritto.

Se apprende che i dati di una segnalazione in uscita sono inesatti o sono stati trattati in modo illecito, l’ufficio SIRENE informa senza indugio l’autorità competente per la segnalazione. Tale autorità effettua le modifiche necessarie in SIMIC o in RIPOL. Se si tratta di segnalazioni in entrata, l’ufficio SIRENE trasmette entro dieci giorni l’informazione allo Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione. 153

Art. 40 Distinzione tra persone con caratteristiche simili

L’ufficio SIRENE prende contatto con gli altri uffici SIRENE o con l’autorità segnalante se, quando registra o diffonde una nuova segnalazione, constata che è già segnalata una persona con i medesimi elementi di descrizione dell’identità. Verifica se si tratta della medesima persona.

Se dalla verifica risulta che la persona della nuova segnalazione corrisponde veramente alla persona già segnalata, l’ufficio SIRENE applica la procedura di cui all’articolo 41.

Se dalla verifica risulta che si tratta di due persone distinte, alla nuova segnalazione occorre aggiungere le informazioni necessarie onde evitare errori di identificazione.

Art. 41 Segnalazioni multiple

Una persona o un oggetto non può essere oggetto di più di una segnalazione in uscita.

Se in occasione della segnalazione di una persona o di un oggetto risulta che essa o esso è già oggetto di una segnalazione in uscita, l’ufficio SIRENE stabilisce, in base all’articolo 9 c e ai manuali SIRENE, dopo aver consultato le autorità segnalanti, quale segnalazione ha la priorità. 154

Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in entrata, l’ufficio SIRENE si accorda sull’inserimento della nuova segnalazione con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha segnalato per primo la persona.

Se uno Stato Schengen chiede di parificare una propria segnalazione con una segnalazione in uscita già diffusa, l’ufficio SIRENE esegue lo scambio di opinioni d’intesa con l’autorità segnalante.

Art. 42 Procedura nei casi di usurpazione di identità

Se una persona afferma di non essere la persona segnalata, gli uffici SIRENE si scambiano informazioni supplementari. Se dalla verifica risulta che si tratta veramente di due persone distinte, l’ufficio SIRENE chiede la cancellazione dei dati personali interessati o integra la segnalazione con i dati della persona la cui identità è stata usurpata, purché vi sia il suo consenso esplicito.

I dati di persone la cui identità è stata usurpata possono essere utilizzati soltanto per:

  1. permettere di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
  2. permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di comprovare la propria identità e di provare di essere stata vittima di un’usurpazione di identità.

Nel caso di persone la cui identità è stata usurpata, possono essere registrati e trattati soltanto i seguenti dati personali:

  1. cognomi e nomi, cognomi alla nascita, cognomi precedenti e pseudonimi;
  2. 155 segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
  3. 156 data, luogo e Paese di nascita
  4. sesso;
  5. 157 fotografie e immagini del viso;
  6. 158 impronte digitali e palmari;
  7. cittadinanze;
  8. 159 tipi, numeri, Paesi di rilascio e date di rilascio dei documenti d’identità;
  9. 160 indirizzo;
  10. 161 cognomi del padre e della madre.

I dati di cui al capoverso 3 sono cancellati insieme alla segnalazione corrispondente o su richiesta della persona interessata.

Possono vedere i dati di cui al capoverso 3 soltanto le autorità che dispongono del diritto di accedere alla segnalazione pertinente.

Art. 43162 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone

Conformemente agli articoli 53 paragrafi 1 7 e 55 paragrafi 1 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1862 163 , agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1861 164 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1860 165 , le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate non appena è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o è pervenuta una conferma del rimpatrio. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se la cancellazione ne risulta semplificata.

Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:

  1. ai fini del rimpatrio oppure della non ammissione e del divieto di soggiorno: dopo tre anni;
  2. per l’arresto ai fini dell’estradizione: dopo cinque anni;
  3. di persone scomparse: dopo cinque anni;
  4. di persone bisognose di protezione: dopo un anno;
  5. in vista della partecipazione a un procedimento penale: dopo tre anni;
  6. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
  7. di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta: dopo tre anni.

L’ufficio SIRENE è informato automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.

L’ufficio SIRENE controlla, d’intesa con l’autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga della segnalazione.

La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni in uscita dal SIMIC programmata dal sistema.

Prima della cancellazione automatica della segnalazione, la SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione e, all’occorrenza, contatta l’autorità segnalante nel SIMIC.

Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario e proporzionale allo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.

In caso di proroga i capoversi 1 7 si applicano per analogia.

Nel caso in cui l’ufficio SIRENE constata che una segnalazione ha raggiunto il suo scopo, la procedura è retta dall’articolo 53 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 39 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 44166 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di oggetti,
delle integrazioni e dei collegamenti di segnalazioni

Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

Le segnalazioni di oggetti sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini: a. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno; b. ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale: dopo dieci anni; c. di container ai fini di sequestro o per salvaguardare le prove in un procedimento penale: dopo cinque anni; d. di oggetti della tecnologia dell’informazione: dopo un anno.

Le integrazioni a segnalazioni di persone e i collegamenti a segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono cancellati quando non sono più necessari. La cancellazione è effettuata automaticamente al più tardi al momento della cancellazione della segnalazione di persone entro i termini previsti dall’articolo 43 capoverso 3 lettere c g.

Una segnalazione può essere prorogata conformemente all’articolo 54 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1862 167 se ciò è necessario per il suo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.

In caso di proroga i capoversi 1 4 si applicano per analogia.

Le ulteriori modalità della cancellazione di segnalazioni di oggetti sono rette dall’articolo 55 paragrafi 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1861 168 .

Art. 45 Durata di conservazione delle informazioni supplementari

Le informazioni supplementari che si riferiscono a persone identificate o identificabili sono cancellate quando lo scopo perseguito è stato raggiunto.

Esse sono cancellate al più tardi un anno dopo la cancellazione delle segnalazioni concernenti la persona interessata.

A prescindere dal capoverso 2, è consentito conservare nei sistemi d’informazione federali o cantonali i dati:

  1. sulle segnalazioni in uscita;
  2. sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure.

Nei casi di cui al capoverso 3 la durata di conservazione è retta dalle disposizioni sui relativi sistemi d’informazione.

Art. 46 Rifiuto di comunicare i dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

Non è consentito comunicare i dati trattati nel SIS a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale.

Art. 46a169 Comunicazione di dati a Stati terzi ai fini del rimpatrio

I dati rilevati nel SIS in riferimento a una segnalazione ai fini del rimpatrio e le informazioni supplementari ad essa collegate possono essere comunicati a Stati terzi se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860 170 .

Art. 47 Scambio di dati con Europol ed Eurojust

Nell’ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all’approvazione dell’autorità segnalante. Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia quest’ultima ad aver effettuato la segnalazione. Lo scambio di informazioni supplementari con Europol si svolge conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1862 171 e al manuale SIRENE. 172

Nell’ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 28, 31, 34 a e 35. 173 Qualora da una consultazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust risulti la presenza di una segnalazione svizzera nel SIS, tale membro ne informa la Svizzera. Le informazioni ottenute tramite tale consultazione possono essere comunicate a Stati od organismi terzi soltanto con l’approvazione dell’autorità segnalante.

Gli utenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono accedere soltanto ai dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti.

Art. 48 Archiviazione

Fedpol offre all’Archivio federale i seguenti dati di cui non ha più bisogno o che sono destinati alla cancellazione, assieme a tutti i documenti che vi si riferiscono:

  1. i dati sulle segnalazioni in uscita;
  2. i dati sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure.

I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 49174 Statistica

L’ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le indicazioni sul numero:

  1. delle segnalazioni, delle modifiche e delle cancellazioni per categoria di segnalazione;
  2. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione;
  3. degli accessi al SIS;
  4. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata;
  5. delle segnalazioni cui sono stati aggiunti indicatori di validità;
  6. delle segnalazioni che sono state occultate;
  7. dei rimpatri avvenuti.

Sono allestite statistiche separate:

  1. sul numero delle consultazioni da parte delle autorità di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a numero 8, hbis, hter, jl, da cui deve risultare anche il numero dei riscontri positivi per categorie di segnalazione, nonché sullo scambio d’informazioni con Europol;
  2. sullo scambio d’informazioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1861175 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1860176.

La SEM e l’ufficio N-SIS di fedpol forniscono all’ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche.

Nell’ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1862 177 , 2018/1861 e 2018/1860, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell’UE.

Sezione 2 Diritti degli interessati

Art. 50 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione

Una persona che intende esercitare il proprio diritto d’accesso presenta una richiesta a fedpol nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 178 sulla protezione dei dati (OPDa). La pretesa di altri diritti della persona interessata è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020 179 sulla protezione dei dati (LPD). 180

Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l’autorità segnalante. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di esprimere un parere.

Se ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, il Servizio giuridico di fedpol redige il parere d’intesa con le autorità segnalanti.

Se una persona presenta una richiesta di informazione, in linea di principio dev’essere informata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l’informazione entro questo termine, occorre avvertire la persona. Tuttavia l’informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione.

Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, dev’essere informata sulle misure adottate al più tardi tre mesi dopo la ricezione della sua richiesta.

È fatto salvo l’articolo 8 a LSIP per la restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni per l’arresto a scopo di estradizione. 181

Art. 51 Diritto di informazione in caso di segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno182

I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 25 LPD 183 . 184

Art. 51 a 185 Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/1862 186 , 54 del regolamento (UE) 2018/1861 187 e 19 del regolamento (UE) 2018/1860 188 . Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.

È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:

  1. i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino interessato dello Stato terzo e informarlo si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati;
  2. il cittadino interessato dello Stato terzo è già informato; o
  3. 189 è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell’articolo 26 LPD.

Art. 52 Risarcimento dei danni

La responsabilità per danni correlati alla gestione del SIS è retta dagli articoli 19 a ‑19 c della legge del 14 marzo 1958 190 sulla responsabilità.

Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 53 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

  1. 191 l’OPDa192;
  2. 193 l’ordinanza dell’8 novembre 2023194 sulla sicurezza delle informazioni;
  3. 195 ...

Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Art. 53a196 Verbalizzazione

Ogni trattamento di dati nel N-SIS è verbalizzato. Sono verbalizzate le seguenti informazioni:

  1. la cronologia della segnalazione;
  2. la data e l’ora del trattamento dei dati;
  3. i dati utilizzati per la consultazione;
  4. le informazioni sui dati trattati; e
  5. l’identificatore personale e univoco dell’autorità competente e della persona che tratta i dati.

I verbali sono conservati per tre anni. Le modalità sono rette dall’articolo 12 dei regolamenti (UE) 2018/1862 197 e (UE) 2018/1861 198 .

Art. 54 Consulenza in materia di protezione dei dati

Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati coordinando l’esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP coinvolti.

I consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP si occupano di:

  1. informare le persone che trattano i dati;
  2. istruire queste persone;
  3. effettuare i controlli necessari;
  4. colmare tempestivamente le lacune;
  5. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 56 Modifica degli allegati

Il DFGP può modificare gli allegati d’intesa con i dipartimenti interessati.

Art. 57 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 maggio 2008 200 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE è abrogata.

Art. 58 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 2013.

Allegato 1201

(art. 1 cpv. 3)

Allegato 1a202

(art. 2 lett. m)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono
o equivalgono a quelli della direttiva (UE) 2017/541203 (reati di terrorismo)
  1. Pubblica intimazione (art. 258 CP204);
  2. Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP);
  3. Sommossa (art. 260 CP);
  4. Atti preparatori punibili (art. 260bis CP);
  5. Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260ter CP);
  6. Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP);
  7. Finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP);
  8. Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies CP);
  9. Associazioni illecite (art. 275ter CP);
  10. Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn205);
  11. Disposizioni penali di cui all’articolo 2 della legge federale del 12 dicembre 2014206 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate;
  12. Atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.

Allegato 1b207

(art. 2 lett. n)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI208

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati considerati dal diritto svizzero

  1. Omicidio volontario, lesioni
    personali gravi

Omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio, lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 122 e 124 CP 209)

  1. Furti organizzati o con l’uso di armi

Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)

  1. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

  1. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione, franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

  1. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

  1. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità
    europee ai sensi della convenzione
    del 26 luglio 1995210 elaborata in base all’articolo K3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli
    interessi finanziari delle Comunità
    europee

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP).

Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA211)

Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LIFD212)

Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID213)

Crimini e delitti (art. 148 cpv. 1 LICol214)

Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC215)

  1. Contraffazione e pirateria
    in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP)

Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM216)

Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes217)

Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA218)

Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI219)

  1. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

  1. Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)

  1. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

  1. Tratta di esseri umani

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a e 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)

  1. Rapimento, sequestro e presa
    di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 183–185 CP)
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)

  1. Sfruttamento sessuale dei bambini
    e pornografia infantile

Minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)

  1. Stupro

Violenza carnale (art. 189–191 CP)

  1. Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

  1. Traffico illecito di materie nucleari
    e radioattive

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP)

Inosservanza di provvedimenti di
sicurezza interna ed esterna della legge sull’energia nucleare (art. 88–91 LENu220)

  1. Falsificazione di monete, compresa
    la contraffazione dell’euro

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

  1. Falsificazione di mezzi di
    pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione,
acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)

  1. Falsificazione di atti amministrativi
    e traffico di documenti falsi

Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, documenti esteri, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253, 255 e 317 n. 1 CP)

  1. Partecipazione a un’organizzazione criminale

Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP)

  1. Traffico illecito di armi, munizioni
    ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP)

Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm221)

  1. Terrorismo

Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258–260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP)

Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn222)

Disposizioni penali (art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate223)

  1. Razzismo e xenofobia

Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP)

  1. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 264a, 264c–264j CP)

  1. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

  1. Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP)

  1. Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali

Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI224)

  1. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizioni penali della legge sulla promozione dello sport (art. 22 LPSpo225)

Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr226)

Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1–3 LATer227)

  1. Traffico illecito di beni culturali,
    compresi gli oggetti d’antiquariato
    e le opere d’arte

Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC228)

  1. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCel229)

Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM230)

Delitti secondo la legge sui trapianti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge sui trapianti231)

  1. Traffico illecito di stupefacenti
    e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup232)

  1. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Delitti secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb233)

Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc234)

Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP235)

Disposizioni penali della legge sull’ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG236)

Disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (art. 26 cpv. 2 LF-CITES237)

Allegato 2238

(art. 5 cpv. 5)

Diritti d’accesso e di trattamento concernenti il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE

Livelli d’accesso

  1. = consultare
  2. = trattare
  3. = nessun diritto d’accesso

Abbreviazioni delle autorità

  1. Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
  2. Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e del settore ricerca di persone nonché Centrale operativa e di allarme
  3. Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
  4. Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
  5. Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
  6. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione (*solo per documenti d’identificazione e permessi di soggiorno)

fedpol I

fedpol II

fedpol III

fedpol IV

UFG I

SEM

Scopo della segnalazione

  1. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. B
  1. Segnalazioni ai fini del rimpatrio
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. B
  1. Persone per l’arresto ai fini dell’estradizione
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. B
  1. Persone scomparse
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. Persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. A
  1. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. Indiziati la cui identità è sconosciuta
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. Fermo o internamento di persone bisognose di protezione
  1. A
  1. A
  1. B
  1. B
  1. Segnalazioni di oggetti
  1. A
  1. A
  1. B
  1. A
  1. A*

Allegato 3239

(art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

Livelli d’accesso

  1. = consultare
  2. = trattare
  3. = nessun diritto d’accesso

Abbreviazioni delle autorità

  1. Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
  2. Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol e Centrale operativa e di allarme
  3. Ufficio federale di polizia: ufficio SIRENE
  4. Ufficio federale di polizia: servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
  5. Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale
  6. Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità
  7. Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL
  8. Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index)
  9. Ufficio federale di polizia: Servizio centrale Armi
  10. Ufficio federale di polizia: servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive
  11. Servizio delle attività informative della Confederazione
  12. Ministero pubblico della Confederazione
  13. Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
  14. Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori
  15. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1
  16. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2
  17. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione e ambito direzionale Asilo per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera fbis e ambito direzionale Affari internazionali per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera fter
  18. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 3
  19. Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 4
  20. Autorità cantonali e comunali cui compete l’esame delle domande di naturalizzazione
  21. Corpo delle guardie di confine
  22. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: divisione principale Antifrode doganale
  23. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: uffici doganali
  24. Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH)
  25. Ufficio federale dell’aviazione civile
  26. Segreteria di Stato dell’economia: settore Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti per i compiti ci cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera hbis
  27. Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale
  28. Uffici cantonali delle armi per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera l
  29. Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera i numeri 1 e 2
  30. Uffici della circolazione stradale e navale per i compiti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera k
  31. Rappresentanze svizzere all’estero

Denominazione
per campo dati

Confederazione

Cantoni

Estero

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII

fedpol VIII*

fedpol IX

fedpol X

SIC

MPC

UFG I

UFG II

SEM I

SEM II

SEM III

SEM IV

SEM V

Cgcf

UDSC I

UDSC II

UDSC III

UFAC

SECO

PoCa

UCA

Pol Str

NAT

UCSN

RSE

  1. 1. Segnalazioni di persone
  1. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  1. b. Cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  1. Persone per l’arresto ai fini dell’estradizione

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

  1. Persone scomparse

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Persone ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Indiziati la cui identità è sconosciuta

B

B

B

A

A

A

B

  1. Persone bisognose di protezione

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Segnalazioni di oggetti
  1. Veicolo a motore

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Natante

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Motore di natanti

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Aeromobile

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Motore di aeromobile

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Roulotte

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Apparecchiatura industriale (p. es. macchinari)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Container

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Arma da fuoco

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Documento ufficiale vergine

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Documenti d’identificazione quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Documenti dei veicoli

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Targhe dei veicoli

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Banconote

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

  1. Oggetti della tecnologia dell’informazione

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  1. parti identificabili di veicoli a motore

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. parti identificabili di apparecchiature industriali

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. altri oggetti identificabili di alto valore

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  1. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

B

A

A*

A*

A*

* questa possibilità di ricerca è limitata agli oggetti ai quali l’autorità ha accesso secondo la presente tabella

2 Dati memorizzati nel SIS
2.1 Segnalazioni di persone
2.1.1 Persona

Avvertimento

Insieme di dati principale

Categoria d’identità

Numero e Paese di registrazione della persona

Cognomi

Nomi

Data di nascita

Sesso

Luogo e Paese di nascita

Nazionalità

Numero dell’identità

Cognomi alla nascita

Cognomi utilizzati precedentemente

Barba, baffi

Colore dei capelli

Tipo di capelli

Caratteristica fisica 1

Caratteristica fisica 2

Statura

Forma del viso

Colore degli occhi

Forma degli occhi

Colore della pelle

Tipo di pelle

Naso

Orecchie

Mento

Denti

Andatura

Impronte digitali, palmari e del profilo della mano

Fotografia e immagine del viso

Immagine/documento d’identità scansionati

Categoria di documento

Numero di documento 1 e 2

Data di rilascio

Autorità di rilascio

Paese di rilascio

Immagine del documento

2.1.2 Informazioni supplementari in caso di usurpazione di identità

Informazioni sulla segnalazione

Cognomi

Nomi

Cognomi alla nascita

Cognomi utilizzati precedentemente

Pseudonimi

Data di nascita

Luogo e Paese di nascita

Caratteristica fisica

Sesso

Nazionalità

Cognome del padre

Cognome della madre

Indirizzo

Impronte digitali, palmari e del profilo della mano

Fotografia e immagine del viso

Categoria di documento

Numero di documento 1 e 2

Data di rilascio

Autorità di rilascio

Paese di rilascio

2.1.3 Informazioni su dati binari

Numero del file

Tipo

Genere di file

Grandezza del file

Formato del file

Referenza nazionale

Data in cui è stato rilevato il file

Luogo in cui è stato rilevato il file

File più importante

Qualità per il processo di automazione

Caratteristica fisica

Data di rilevamento

2.1.4 Informazioni sulla ricerca

Motivo della segnalazione

Misura da adottare

Tipo di reato (obbligatorio solo per gli art. 26 e 40 del R SIS [UE] 2018/1862)

Autorità segnalante (obbligatorio solo per l’art. 32 par. 1 lett. c, d ed e del R SIS [UE] 2018/1862)

Decisione o sentenza (obbligatorio solo per gli art. 3, 24 e 32 par. 1 lett. c, d ed e del R SIS [UE] 2018/1862)

2.1.5 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
ai fini del ritorno

Partenza volontaria concessa

Data del termine per la partenza volontaria

Indicazione che precisa se l’esecuzione della decisione è stata sospesa o revocata

Divieto d’entrata, se del caso

Indicazione che precisa se la decisione riguarda un cittadino di uno Stato terzo che costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza nazionale.

2.1.6 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
ai fini del rifiuto dell’entrata e del soggiorno

Riferimento della decisione

Indicazione del familiare UE/avente diritto alla libera circolazione

2.1.7 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
ai fini dell’estradizione

Mandato d’arresto europeo

2.1.8 Informazioni supplementari riguardanti le segnalazioni
di persone scomparse e persone bisognose di protezione

Tipo scomparsa

Profilo del DNA (solo per l’art. 32 par. 1 lett. a del R SIS [UE] 2018/1862)

2.1.9 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni
di persone ricercate la cui identità è ignota

Nessun altro campo

2.1.10 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni
ai fini delle indagini sulla dimora

Nessun altro campo

2.1.11 Informazioni supplementari riguardanti segnalazioni ai fini
della registrazione discreta, della richiesta di indagine o del controllo mirato

Informazioni da rilevare

2.2 Segnalazioni di oggetti
2.2.1 Documento vergine

Numero del documento

Categoria

Paese

Numero di serie (range)

Status del documento

2.2.2 Arma

Numero dell’arma

Categoria

Marca

Modello

Calibro

Altro numero 1 e altro numero 2

RFID set ID 240

Numero del tag RFID

2.2.3 Documento d’identità

Numero del documento

Numero del documento 2

Categoria

Paese

Rilasciato a

Rilasciato il

Cognomi

Nomi

Data di nascita

Sesso

Numero e Paese di registrazione della persona

Furto/Perdita

Status del documento d’identità

2.2.4 Banconota

Numero della banconota

Numero della banconota 2

Numero fissato

Valuta

Valore nominale

Numero di serie (range)

Osservazione

2.2.5 Veicolo

Categoria

Marca

Modello

Paese

Colore

Anno di produzione

Targa

Numero d’identificazione (VIN) del veicolo

Altro numero 1 e altro numero 2

RFID set ID

Numero del tag RFID

Avvertimento

2.2.6 Apparecchiatura industriale

Categoria

Marca

Modello

Paese

Colore

Numero di serie

Numero di flotta

Numero del motore

Altro numero 1 e altro numero 2

Capacità del motore

Marca del motore

Numero d’immatricolazione

RFID set ID

Numero del tag RFID

VIN

Avvertimento

2.2.7 Aeromobile

Categoria

Marca

Modello

Paese

Colore

Compagnia aerea

Numero di serie

Codice di registrazione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Codice di registrazione OACI)

Altro numero 1 e altro numero 2

Anno

Nome

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Numero di motori

RFID set ID

Numero del tag RFID

Avvertimento

Attributi di un motore di aeromobile

2.2.8 Motore di aeromobile

Numero di serie

Marca

Modello

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.9 Natante

Categoria

Marca

Modello

Numero d’immatricolazione

N. di certificazione

Paese

Anno

Nome

Colore

Lunghezza (m)

Quantità di motori

Quantità di alberi

Numero di marca

Numero di scafo

Quantità di scafi

Materiale dello scafo

Numero della vela

Numero d’identificazione esterno

Altro numero 1 e altro numero 2

RFID set ID

Numero del tag RFID

Avvertimento

Attributi di un motore di natante

2.2.10 Motore di natante

Numero di serie

Marca e numero di serie

Categoria

Marca

Tipo

Anno di produzione

Colore

Potenza del motore

Altro numero 1 e altro numero 2

RFID set ID

Numero del tag RFID

2.2.11 Container

Numero del Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (numero BIC)

Altri numeri

Altezza (m)

Larghezza (m)

RFID set ID

Numero del tag RFID

Avvertimento

2.2.12 Targa

Targa

Paese

Furto/perdita

Status della targa

2.2.13 Mezzi di pagamento diversi dai contanti

International Securities Identification Number (numero ISIN)

Numero del conto

Numero di serie (range)

Valuta

Valore nominale

Categoria

Rilasciato da

Rilasciato il

Data di scadenza

Serie

Ufficio di pagamento

Codice d’identificazione bancaria (BIC, Bank Identifier Code)

Luogo di giurisdizione

Importo originario

Mercato valutario

Unit

Osservazione

Furto/perdita

2.2.14 Licenza di circolazione

Numero di licenza 1

Numero di licenza 2

Categoria

Paese

Rilasciata a

Rilasciata il

Cognomi

Nomi

Sesso

Data di nascita

Marca

Modello

Targa

VIN

Furto/Perdita

Status della licenza

2.2.15 Oggetto della tecnologia dell’informazione

Tipo

Marca

Modello

Numero di serie

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.16 Parti identificabili di veicoli a motore

Tipo

Marca

Numero d’identificazione del veicolo (VIN, Vehicle Identification Number)

Numero di serie

Colore

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.17 Parti identificabili di apparecchiature industriali

Tipo

Marca

Numero d’identificazione dell’apparecchiatura (VIN, Vehicle Identification Number)

Numero di serie

Colore

Altro numero 1 e altro numero 2

2.2.18 Oggetti identificabili di grande valore

Tipo

Marca

Modello

Numero di serie

Altro numero 1 e altro numero 2

Incisione

Materiale

Contrassegno di sicurezza

Allegato 4241

(art. 26 cpv. 2 e 3)

Informazioni supplementari relative alle segnalazioni
per l’arresto ai fini dell’estradizione
1 Identità

Identità principale

Numero dell’identità

Cognomi

Nomi

Cognome alla nascita

Cognomi utilizzati precedentemente

Data di nascita

Luogo di nascita

Paese di nascita

Sesso

Nazionalità

Pseudonimo e dati connessi

Identità usurpate

Informazioni su come è stata scoperta l’identità

2 Ulteriori informazioni sull’identità

Luogo di domicilio / ultimo indirizzo conosciuto

Lingue parlate o comprese dalla persona

Descrizione della persona ricercata, comprese le caratteristiche fisiche inalterabili o altri dati biometrici

Fotografie

Impronte digitali

Impronte palmari e del profilo della mano

DNA

Altre informazioni sull’identità

Stato di rilascio del passaporto o del documento d’identità

Numero del documento d’identità

Data di rilascio

Luogo di rilascio

Autorità di rilascio

Data di scadenza

Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

3 Informazioni sul mandato d’arresto/sulla sentenza

Mandato d’arresto, sentenza passata in giudicato ed esecutiva o documento dal medesimo effetto giuridico

Riferimento del dossier/numero del fascicolo/numero di riferimento

Data del mandato d’arresto

Denominazione dell’autorità/del tribunale che ha emesso il mandato o pronunciato la sentenza

Indirizzo

Data della sentenza o del documento dal medesimo effetto giuridico

Autorità/tribunale competente

Pena massima comminata

Pena inflitta

Pena rimanente da scontare

Misure

Durata della pena o della misura

Liberazione condizionale, successo del periodo di prova, revisione della sentenza penale

Sentenza contumaciale, informazioni sulla sentenza contumaciale, garanzie legali

4 Informazioni sui reati

Numero di reati e data di commissione

Data/periodo di commissione dei reati

Luoghi di commissione dei reati

Descrizione dei fatti

Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro)

Disposizioni di legge applicabili

Qualificazione giuridica dei reati

Conseguenze del reato

5 Ulteriori informazioni

Altre circostanze pertinenti inerenti al caso

Informazioni sulla confisca di beni patrimoniali

Descrizione dei beni patrimoniali (compresa la loro ubicazione)

6 Informazioni specifiche sull’Autorità centrale (UFG)

Denominazione dell’Autorità centrale

Indirizzo/casella postale

Persona di contatto

Numero di telefono

Numero di fax

E-mail

7 Allegati

Formato del file

Nome del file

Traduzione

8 Altre informazioni

Connessioni con altre segnalazioni

Avvisi di pericolo (persona armata, violenta, in fuga, a rischio di suicidio, pericolo per sicurezza pubblica, persona coinvolta in reati di terrorismo)