Questa Convenzione disciplina in particolare:
- la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS) e dell’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea (UE);
- l’elaborazione di posizioni comuni della delegazione svizzera nei comitati misti;
- i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE secondo l’articolo 7 AAS e l’articolo 4 AAD, che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).