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Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione
della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° settembre 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004 2 ,

decreta:

Art. 1

Sono approvati:

  1. l’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. l’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
  3. l’Accordo del 17 dicembre 20045 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  4. l’Accordo del 26 ottobre 20046 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Nell’ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 1999 7 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell’entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla trasposizione nel diritto svizzero e all’ulteriore sviluppo dell’ acquis di Schengen e di Dublino.

Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.

Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali. 8

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso 1 .

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all’articolo 1 capoverso 1:

  1. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
  2. Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Art. 3

... 9

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141 a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all’articolo 3. Data dell’entrata in vigore:
Art. 3 n. 7 e 8: 1° marzo 2008 10
Art. 3 n. 4 (art. 355 c a 355 e) : 1° giugno 2008 11
Le rimanenti disposizioni: 12 dicembre 2008 12