L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
Fatti salvi i capoversi 4 e 5, per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base .
Nella scuola professionale una parte dei contenuti di cultura generale è trasmessa insieme all’insegnamento delle conoscenze professionali nei campi di competenze operative a-b-c-d; a tal fine si tiene conto del profilo professionale specifico degli assistenti del commercio al dettaglio di livello CFP e delle relative esigenze ed esperienze professionali. I contenuti si basano sul Programma quadro per l’insegnamento della cultura generale del 27 aprile 2006 e sono specificati nel piano di formazione nonché nel Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP del 19 febbraio 2021 . Il Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale specifica altresì i contenuti di cultura generale che non sono trasmessi dall’insegnamento delle conoscenze professionali e che sono oggetto di lezioni di cultura generale separate.
Del Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP è responsabile l’organizzazione del mondo del lavoro «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS), che emana il programma dopo la presa di posizione della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nel commercio al dettaglio. Il programma sostituisce il programma d’istituto di cui all’articolo 5 dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale per la formazione professionale di base.
La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.