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412.101.220.31

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
delle professioni con AFC
nel campo professionale «Logistica»

del 15 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

95512

Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC

Logistikerin EFZ / Logistiker EFZ

Logisticienne CFC / Logisticien CFC

95513

95514

Distribuzione

Magazzino

95515

Agente del trasporto ferroviario AFC

Fachfrau Bahntransport EFZ /
Fachmann Bahntransport EFZ

Agente de transport ferroviaire CFC /
Agent de transport ferroviaire CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, professioni, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Professioni, indirizzi professionali e profilo professionale

Il campo professionale «Logistica» comprende le seguenti professioni con attestato federale di capacità (AFC):

  1. impiegata in logistica AFC / impiegato di logistica AFC;
  2. agente del trasporto ferroviario AFC.

La professione di impiegato in logistica AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

  1. Distribuzione;
  2. Magazzino.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

I professionisti di livello AFC del campo professionale «Logistica» svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. gli impiegati in logistica AFC prendono nota dei mandati logistici, li impostano e li ottimizzano in vari modi: prendono nota delle richieste dei clienti, le trattano o le inoltrano, ottimizzano la qualità e l’efficienza del proprio lavoro, utilizzano il materiale nel rispetto delle risorse ed evitano di produrre rifiuti ed emissioni; ricevono la merce e la gestiscono; scaricano la merce ricevuta, la controllano, la movimentano e la stoccano; identificano le merci pericolose, le movimentano e le trasportano;
  2. gli impiegati in logistica AFC analizzano le giacenze, definiscono il fabbisogno di merce, predispongono la merce commissionata e la preparano per il trasporto pianificando i giri di consegna, caricandola e assicurandola per il trasporto in sicurezza; distribuiscono o consegnano la merce ai gruppi di clienti, ritirano la merce danneggiata o rifiutata e gestiscono i resi;
  3. gli agenti del trasporto ferroviario AFC organizzano ed eseguono i mandati prestando grande attenzione alla qualità e ne controllano l’esecuzione in conformità con le prescrizioni legali e aziendali, garantendo così la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute; organizzano il lavoro in maniera efficiente e sostenibile e trattano in maniera mirata le richieste dei clienti senza perdere mai di vista la catena produttiva e l’impiego delle attrezzature di lavoro nel rispetto delle risorse; conducono autonomamente il veicolo motore (locomotiva) nelle stazioni, sui binari di raccordo o nei terminali, assicurando così i movimenti di manovra necessari per la formazione del treno; individuano le anomalie e ottimizzano costantemente il proprio lavoro; preparano i veicoli a regola d’arte, li uniscono per formare i treni nel rigoroso rispetto delle prescrizioni e li preparano per la partenza.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto alla logistica CFP è convalidato un anno della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

La formazione professionale di base di agente del trasporto ferroviario AFC può essere iniziata soltanto dalle persone che il 31 agosto del primo anno di formazione hanno almeno 16 anni.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative degli impiegati in logistica AFC

La formazione di impiegato in logistica AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei mandati:1.prendere nota dei mandati logistici,2.pianificare e organizzare i mandati logistici,3.istruire i collaboratori della logistica nello svolgimento degli incarichi,4.controllare e predisporre le attrezzature di lavoro per i mandati logistici;
  2. impostazione e ottimizzazione degli incarichi:1.prendere nota delle richieste dei clienti in ambito logistico, trattarle o inoltrarle,2.ottimizzare la qualità e l’efficienza del proprio lavoro in ambito logistico,3.ottimizzare i processi logistici,4.smistare i materiali residui e i rifiuti in base ai cicli dei materiali, stoccarli e conferirli allo smaltimento o al riciclaggio,5.documentare le informazioni relative ai mandati e ai processi logistici;
  3. ricevimento e gestione della merce:1.ricevere la merce nel processo logistico,2.scaricare e controllare la merce,3.movimentare la merce,4.stoccare la merce e gestire il magazzino,5.identificare, movimentare e trasportare le merci pericolose,6.analizzare le giacenze del magazzino e il volume delle scorte,7.definire il fabbisogno di merce, ordinare la merce o notificare i quantitativi necessari;
  4. distribuzione della merce:1.commissionare e preparare la merce,2.registrare e trasmettere dati e informazioni sulla merce da consegnare,3.preparare la merce e pianificare i giri di consegna,4.caricare la merce sulle unità di carico e assicurarla per il trasporto in sicurezza,5.distribuire o consegnare la merce ai vari gruppi di clienti,6.ritirare la merce e i contenitori danneggiati o rifiutati e gestire i resi;
  5. gestione degli invii e delle richieste di servizi:1.accettare gli invii e le richieste di servizi e fornire alla clientela una consulenza mirata,2.ritirare e prendere in consegna gli invii presso la clientela,3.preparare gli invii per i processi di smistamento,4.smistare gli invii per le organizzazioni di recapito, commissionarli e predisporli per il trasporto successivo;
  6. recapito degli invii e fornitura di servizi:1.predisporre gli invii e le attrezzature di lavoro per il processo di recapito,2.preparare e fornire servizi logistici,3.pianificare e organizzare i processi di distribuzione,4.recapitare gli invii e la merce secondo il programma dei giri di recapito,5.reimmettere gli invii e la merce nel ciclo della logistica di ritorno o provvedere al loro smaltimento;
  7. stoccaggio della merce:1.ricevere la merce, movimentarla e aggiornare le giacenze,2.stoccare la merce e ottimizzare il magazzino,3.registrare le scorte e i flussi di merce nel sistema e analizzare i dati,4.definire il fabbisogno di merce e ottimizzare la capacità di consegna;
  8. commissionamento della merce:1.commissionare la merce e sottoporla a un controllo visivo,2.preparare la merce commissionata per il trasporto e caricarla,3.analizzare e ottimizzare i sistemi di commissionamento, in particolare per quanto riguarda il flusso dei materiali, il flusso dei dati e l’organizzazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a–d le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere e–h le competenze operative sono obbligatorie come segue:

  1. per l’indirizzo professionale «Distribuzione»: tutte le competenze operative dei campi e–f;
  2. per l’indirizzo professionale «Magazzino»: tutte le competenze operative dei campi g–h.

Art. 5 Competenze operative degli agenti del trasporto ferroviario AFC

La formazione di agente del trasporto ferroviario AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione dei mandati:1.prendere nota dei mandati logistici,2.pianificare e organizzare i mandati logistici,3.istruire i collaboratori della logistica nello svolgimento degli incarichi,4.controllare e predisporre le attrezzature di lavoro per i mandati logistici;
  2. impostazione e ottimizzazione degli incarichi:1.prendere nota delle richieste dei clienti in ambito logistico, trattarle o inoltrarle,2.ottimizzare la qualità e l’efficienza del proprio lavoro in ambito logistico,3.ottimizzare i processi logistici,4.smistare i materiali residui e i rifiuti in base ai cicli dei materiali, stoccarli e conferirli allo smaltimento o al riciclaggio,5.documentare le informazioni relative ai mandati e ai processi logistici;
  3. conduzione del veicolo motore:1.organizzare l’impiego nel servizio di manovra,2.prendere in consegna il veicolo motore e metterlo in funzione,3.condurre i veicoli secondo la rispettiva categoria dell’ordinanza del DATEC del 27 novembre 20095 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF),4.mettere fuori servizio i veicoli o consegnarli,5.gestire, documentare e segnalare le irregolarità che si verificano durante la corsa;
  4. preparazione e conduzione dei movimenti di manovra:1.organizzare i movimenti di manovra,2.prendere in consegna i veicoli e controllarli,3.formare un treno ed eseguire la verifica d’esercizio,4.movimentare e trasportare le merci pericolose.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 6

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 6 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d’insegnamento

Art. 7 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Nell’indirizzo professionale «Distribuzione» della professione di impiegato in logistica AFC l’azienda di tirocinio offre la possibilità di conseguire la licenza di condurre della categoria A1 o B secondo l’ordinanza del 27 ottobre 1976 7 sull’ammissione alla circolazione. L’azienda di tirocinio si assume i costi come segue: 1200 franchi per la licenza di condurre della categoria A1 e 2200 franchi per la licenza di condurre della categoria B.

Nella professione di agente del trasporto ferroviario AFC l’azienda di tirocinio garantisce che le persone in formazione conseguano la licenza di condurre veicoli motore della categoria A40 secondo l’OVF 8 . L’azienda di tirocinio si assume i costi per il conseguimento della licenza di condurre.

Art. 8 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1020–1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise in base alla professione secondo le tabelle seguenti:

  1. per la professione di impiegato in logistica AFC:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Organizzazione dei mandati
  2. Impostazione e ottimizzazione
    degli incarichi

100

40

60

200

  1. Ricevimento e gestione della merce
  2. Distribuzione della merce

100

60

40

200

  1. Insegnamento specifico dell’indirizzo professionale

100

100

200

Totale conoscenze professionali

200

200

200

600

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

360

360

1080

  1. per la professione di agente del trasporto ferroviario AFC:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Organizzazione dei mandati
  2. Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

80

40

80

200

  1. Conduzione del veicolo motore
  2. Preparazione e conduzione dei movimenti di manovra

120

140

80

340

Totale conoscenze professionali

200

180

160

540

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

340

320

1020

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 9 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 10 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 9 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 15–25 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 3–6 corsi come segue:

  1. per la professione di impiegato in logistica AFC:

Indirizzo professionale

Distribuzione

Magazzino

Anno

Corsi

Campo di competenze operative

1

1

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Ricevimento e gestione della merce

Distribuzione della merce

Num. giorni

4

4

1

2

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Ricevimento e gestione della merce

Distribuzione della merce

Num. giorni

4

4

1

3

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Ricevimento e gestione della merce

Distribuzione della merce

Num. giorni

4

4

1

5

Gestione degli invii e delle richieste di servizi

Recapito degli invii e fornitura di servizi

Num. giorni

4

2

4

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Ricevimento e gestione della merce

Distribuzione della merce

Num. giorni

4

4

2

5

Stoccaggio della merce

Commissionamento della merce

Num. giorni

5

2

6

Gestione degli invii e delle richieste di servizi

Recapito degli invii e fornitura di servizi

Num. giorni

4

3

6

Stoccaggio della merce

Commissionamento della merce

Num. giorni

4

Totale giorni

24

25

  1. per la professione di agente del trasporto ferroviario AFC:

Anno

Corsi

Campo di competenze operative

Durata

1

1

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Conduzione del veicolo motore

Preparazione e conduzione dei movimenti di manovra

4 giorni

2

2

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Conduzione del veicolo motore

Preparazione e conduzione dei movimenti di manovra

7 giorni

2

3

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Conduzione del veicolo motore

Preparazione e conduzione dei movimenti di manovra

4 giorni

Totale

15 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piani di formazione

Art. 10

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile per ciascuna professione un piano di formazione 11 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

I piani di formazione:

  1. contengono il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisano i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determinano quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

A ciascun piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 11 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di impiegato in logistica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di agente del trasporto ferroviario AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. attestato federale di capacità di assistente di logistica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. attestato federale di capacità di magazziniere e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  5. attestato federale di capacità di impiegato postale e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  6. attestato federale di capacità di un’altra professione con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività della professione corrispondente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  7. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 12 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 13 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 14 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre, ad eccezione dell’ultimo semestre.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Art. 16 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 3 e 4 nella professione di impiegato in logistica AFC nonché per i corsi 2 e 3 nella professione di agente del trasporto ferroviario AFC.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Nella professione di impiegato in logistica AFC gli operatori dei corsi interaziendali rilasciano il titolo di formazione per condurre mezzi di movimentazione e piattaforme elevatrici.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 18 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo della professione prescelta, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Inoltre, per l’ammissione alla procedura di qualificazione con esame finale sono necessari i seguenti requisiti:

  1. nella professione di impiegato in logistica AFC, indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»: il possesso del titolo di formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento;
  2. nella professione di impiegato in logistica AFC, indirizzo professionale «Distribuzione»: il possesso della licenza di condurre della categoria A1 o B;
  3. nella professione di agente del trasporto ferroviario AFC: il superamento dell’esame teorico per il conseguimento della licenza di condurre della categoria A40.

Art. 19 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione o del rispettivo indirizzo professionale di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di sei ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:–per la professione di impiegato in logistica AFC:

Voce

Campi di competenze operative (CCO)

Ponderazione

1

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

10 %

2

Ricevimento e gestione della merce

Distribuzione della merce

30 %

3

CCO specifici dell’indirizzo professionale

40 %

4

Colloquio professionale

20 %

  1. per la professione di agente del trasporto ferroviario AFC:

Voce

Campi di competenze operative (CCO)

Ponderazione

1

Conduzione del veicolo motore

40 %

2

Organizzazione dei mandati

Impostazione e ottimizzazione degli incarichi

Preparazione e conduzione dei movimenti di manovra

40 %

3

Colloquio professionale

20 %

  1. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202512 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base13.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 21 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 18 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 per cento;
  2. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento;
  3. nota relativa ai corsi interaziendali: 15 per cento.

Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto:

  1. della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze per la professione di impiegato in logistica AFC;
  2. della somma delle due note conseguite nei controlli delle competenze per la professione di agente del trasporto ferroviario AFC.

Art. 22 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 23

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità riporta l’indirizzo professionale.

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi, a seconda della professione appresa, di uno dei seguenti titoli legalmente protetti:

  1. «Impiegata in logistica AFC» / «Impiegato in logistica AFC»;
  2. «Agente del trasporto ferroviario AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione;
  3. l’indirizzo professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore della logistica

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore della logistica è composta da:

  1. 5–9 rappresentanti dell’Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL SVBL);
  2. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
  3. sono rappresentati tutti gli indirizzi professionali e tutte le professioni del campo professionale «Logistica».

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’ASFL SVBL.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 9 novembre 2015 14 sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica/Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato in logistica AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per impiegato in logistica AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18–23) si applicano dal 1° gennaio 2027.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.