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412.101.220.50

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Meccanica di manutenzione per automobili/
Meccanico di manutenzione per automobili
con attestato federale di capacità (AFC)

del 12 ottobre 2017 (Stato 1° febbraio 2026)

46324

Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC

Automobil-Fachfrau EFZ/Automobil-Fachmann EFZ

Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC/
Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC

46325

Veicoli leggeri

463261

Veicoli commerciali

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 2 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 3 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 4 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 5 sulla protezione die giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

I meccanici di manutenzione per automobili di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. controllano, mantengono in buono stato e valutano veicoli, sottosistemi e dispositivi ausiliari tramite il tester di diagnosi secondo le raccomandazioni del costruttore e preparano i veicoli per il collaudo ufficiale;
  2. sostituiscono sottosistemi e componenti usurati nel rispetto delle raccomandazioni del costruttore;
  3. lavorano autonomamente secondo l’incarico dell’officina e collaborano ai principali processi aziendali. Valutano i risultati dei viaggi di prova e svolgono attività di soccorso stradale;
  4. riparano i danni ai principali sottosistemi, componenti ed equipaggiamenti secondo le istruzioni di riparazione del costruttore;
  5. lavorano in modo responsabile, nonché autonomamente o in gruppo, e agiscono in maniera sistematica, razionale e affidabile; sono attenti alle esigenze dei clienti e utilizzano metodi, attrezzi e strumenti adeguati nel rispetto delle prescrizioni e degli standard di qualità vigenti; inoltre, attuano le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.

La formazione di meccanico di manutenzione per automobili di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

  1. veicoli leggeri;
  2. 6 veicoli commerciali.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente di manutenzione per automobili CFP è convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. controllo e manutenzione dei veicoli:1.effettuare il controllo e la manutenzione esterni dei veicoli,2.effettuare il controllo e la manutenzione interni dei veicoli,3.effettuare il controllo e la manutenzione dei componenti del vano motore,4.effettuare il controllo e la manutenzione dei componenti del fondo del veicolo;
  2. sostituzione di parti usurate:1.cambiare ruote e pneumatici,2.sostituire i componenti dell’impianto frenante,3.sostituire i componenti dell’impianto di scarico,4.sostituire i componenti dell’impianto elettrico,5.sostituire i componenti del gruppo propulsore;
  3. collaborazione ai processi aziendali:1.eseguire l’incarico dell’officina,2.definire i numeri dei pezzi di ricambio,3.eseguire il controllo finale,4.eseguire la manutenzione di attrezzi e impianti aziendali,5.rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente,6.valutare i risultati dei viaggi di prova;
  4. verifica e riparazione di sistemi:1.riparare l’autotelaio e sostituire i pezzi,2.riparare l’impianto frenante,3.riparare le parti della carrozzeria e gli equipaggiamenti,4.riparare la rete elettrica e l’impianto di illuminazione,5.riparare i sottosistemi del motore,6.riparare i componenti del gruppo propulsore,7.riparare i sistemi di comfort e di sicurezza,8.7riparare i sistemi di assistenza alla guida e di infotainment,9.8riparare i sistemi di propulsione elettrici e ibridi.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 9 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Per l’impiego di sostanze e preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005 10 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono adottate misure particolari.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media da 3,5 a quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

L’azienda di tirocinio si assume i costi di 15 lezioni di guida per il conseguimento della licenza di condurre in base all’indirizzo professionale scelto.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1240 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Controllo e manutenzione dei veicoli, sostituzione di parti usurate, collaborazione ai processi aziendali

200

190

60

450

  1. Verifica e riparazione di sistemi

170

140

310

Totale

200

360

200

760

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

520

360

1240

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 11 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 12

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 40 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

Anno

Corso

Campo di competenze operative / competenza operativa

Durata

1

Corso 1

Controllo e manutenzione dei veicoli

5 giorni

Sostituzione di parti usurate

9 giorni

Collaborazione ai processi aziendali

2 giorni

Totale

16 giorni

2

Corso 2

Controllo e manutenzione dei veicoli

2 giorni

Sostituzione di parti usurate

3 giorni

Collaborazione ai processi aziendali

2 giorni

Verifica e riparazione di sistemi

5 giorni

Totale

12 giorni

3

Corso 3

Controllo e manutenzione dei veicoli

2 giorni

Sostituzione di parti usurate

2 giorni

Collaborazione ai processi aziendali

1 giorno

Verifica e riparazione di sistemi

7 giorni

Totale

12 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 13 , emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
  4. precisa le capacità e le conoscenze richieste per l’impiego di sostanze e preparati secondo l’ordinanza del DATEC del 28 giugno 200514 concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 1015 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione per automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di meccatronico d’automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccanico di manutenzione per automobili AFC o del meccatronico d’automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l’attestato di un modulo didattico dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA).

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 16

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 17

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista. 18

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del meccanico di manutenzione per automobili AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di nove ore e dieci minuti. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Controllo e manutenzione dei veicoli

25 %

2

Sostituzione di parti usurate

25 %

3

Collaborazione ai processi aziendali

25 %

4

Verifica e riparazione di sistemi

25 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Tipo di esame/Durata

Ponderazione

Scritto

Orale

1

Controllo e manutenzione dei veicoli

25 min.

20 %

2

Sostituzione di parti usurate

35 min.

20 %

3

Collaborazione ai processi aziendali

15 min.

20 %

4

Verifica e riparazione di sistemi

60 min.

20 %

5

Campi di competenze operative 1-4 combinati (colloquio professionale)

45 min.

20 %

  1. 19 «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202520 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

  1. all’insegnamento delle conoscenze professionali;
  2. ai corsi interaziendali.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 21

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità riporta l’indirizzo professionale. 22

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «meccanica di manutenzione per automobili AFC»/«meccanico di manutenzione per automobili AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
  3. l’indirizzo professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell’automobile

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell’automobile è composta da:

  1. 7–9 rappresentanti dell’UPSA;
  2. almeno un rappresentante dell’Associazione svizzera maestri d’officina (Verband Schweizerischer Werkstattlehrer, VSW);
  3. almeno un rappresentante dell’Associazione svizzera degli insegnanti professionali di tecnica automobilistica (ASITA, SVBA, ASETA);
  4. un rappresentante di ognuna delle parti sociali;
  5. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
  3. gli indirizzi professionali sono rappresentati.

La commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere:1.riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,2.riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

L’UPSA è responsabile dei corsi interaziendali:

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2006 23 sulla formazione professionale di base Meccanica di manutenzione per automobili/Meccanico di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 2624 Disposizioni transitorie della modifica del 7 novembre 2025 e prima applicazione di singole disposizioni

Le competenze operative di cui all’articolo 4 lettera d numeri 8 e 9 della modifica del 7 novembre 2025 sono valutate nella procedura di qualificazione con esame finale per meccanico di manutenzione per automobili AFC a partire dal 1° gennaio 2029.

Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di manutenzione per automobili AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

Le persone che, dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025, iniziano una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per meccanico di manutenzione per automobili AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.