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412.101.220.78

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Custode di cavalli
con certificato federale di formazione pratica (CFP)

del 6 luglio 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

18123

Custode di cavalli CFP

Pferdewartin EBA / Pferdewart EBA

Gardienne de chevaux AFP / Gardien de chevaux AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2
sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I custodi di cavalli con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. si occupano del benessere dei cavalli loro affidati, li foraggiano e li curano i secondo le istruzioni dei superiori e instaurano con loro un rapporto di fiducia;
  2. conducono i cavalli mansueti a mano o li cavalcano sotto sorveglianza al chiuso o nella natura facendo attenzione a rispettarne il comportamento;
  3. collaborano alla manutenzione dei ricoveri, dell’ambiente e del materiale dei cavalli; nello svolgimento delle attività quotidiane, rispettano le disposizioni sulla protezione degli animali, dell’ambiente e della salute così come quelle sulla sicurezza del lavoro;
  4. assistono i collaboratori e i clienti dell’azienda assicurandosi di intrattenere con loro un’interazione responsabile.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura due anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. foraggiamento e cura dei cavalli:1.foraggiare i cavalli,2.curare i cavalli,3.collaborare all’assistenza dei cavalli malati o feriti;
  2. manutenzione dell’infrastruttura e del materiale:1.mantenere puliti i ricoveri,2.collaborare alla manutenzione dell’ambiente e dell’infrastruttura dell’azienda,3.curare l’equipaggiamento dei cavalli;
  3. rapporto con i cavalli e movimento dei cavalli:1.rispettare il comportamento dei cavalli mansueti,2.equipaggiare i cavalli mansueti per l’impiego,3.condurre e presentare i cavalli mansueti,4cavalcare i cavalli mansueti sotto sorveglianza,5.aiutare a caricare i cavalli;
  4. assistenza ai collaboratori e ai clienti:1.aiutare i clienti e i terzi a rapportarsi con i cavalli,2.prestare aiuto in caso di emergenza

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Foraggiamento e cura dei cavalli
  2. Manutenzione dell’infrastruttura e del materiale

100

100

200

  1. Rapporto con i cavalli e movimento dei cavalli
  2. Assistenza ai collaboratori e ai clienti

100

100

200

Totale conoscenze professionali

200

200

400

  1. Cultura generale

120

120

240

  1. Educazione fisica

40

40

80

Totale delle lezioni

360

360

720

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono sei giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

Anno

Corso

Competenze operative

Num. giorni

1

1

Curare i cavalli

Mantenere puliti i ricoveri

Curare l’equipaggiamento dei cavalli

Rispettare il comportamento dei cavalli mansueti

Equipaggiare i cavalli mansueti per l’impiego

Condurre e presentare i cavalli mansueti

Cavalcare i cavalli mansueti sotto sorveglianza

Prestare aiuto in caso di emergenza

3

2

2

Curare i cavalli

Mantenere puliti i ricoveri

Curare l’equipaggiamento del cavallo

Rispettare il comportamento dei cavalli mansueti

Equipaggiare i cavalli mansueti per l’impiego

Condurre e presentare i cavalli mansueti

Cavalcare i cavalli mansueti sotto sorveglianza

Aiutare a caricare i cavalli

3

Totale

6

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di professionista del cavallo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione affine o qualifica equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del custode di cavalli CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo del custode di cavalli CFP, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.il campo di qualificazione comprende le competenze operative sottoelencate con le ponderazioni seguenti:

Voce

Competenze operative

Ponderazione

1

Curare i cavalli

20 %

2

Mantenere puliti i ricoveri

Curare l’equipaggiamento dei cavalli

30 %

3

Rispettare il comportamento dei cavalli mansueti

Equipaggiare i cavalli mansueti per l’impiego

Condurre e presentare i cavalli mansueti

Cavalcare i cavalli mansueti sotto sorveglianza

50 %

  1. conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore; vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di qualificazione sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Foraggiamento e cura dei cavalli

Manutenzione dell’infrastruttura e del materiale

60 %

2

Rapporto con i cavalli e movimento dei cavalli

Assistenza ai collaboratori e ai clienti

40 %

  1. cultura generale: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20259 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base10.11

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 15 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 15 per cento.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 15 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

Art. 19 Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 20

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «custode di cavalli CFP».

Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 21 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo è composta da:

  1. 7–9 rappresentanti dell’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo;
  2. 1–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
  2. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 22 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 4 novembre 2013 12 sulla formazione professionale di base Custode di cavalli con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 24 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di custode di cavalli prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per custode di cavalli entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–20) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.