Lexipedia

412.101.222.20

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Costruttrice nautica/Costruttore nautico
con attestato federale di capacità (AFC)

del 6 agosto 2015 (Stato 1° gennaio 2026)

30405

Costruttrice nautica AFC/Costruttore nautico AFC

Bootbauerin EFZ/Bootbauer EFZ

Constructrice de bateaux CFC/Constructeur de bateaux CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina: 5

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I costruttori nautici di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

  1. fabbricano e riparano parti di imbarcazioni e loro componenti di legno, metallo e materiale plastico;
  2. montano i componenti esterni, installano e modificano gli impianti tecnici delle barche e i relativi sistemi supplementari e di pilotaggio; tra questi rientrano anche semplici impianti sanitari ed elettrici;
  3. manovrano barche, sistemi di sollevamento e di trasporto per la messa in acqua, l’alaggio e il rimessaggio di barche e sono in grado di montare e posizionare l’albero;
  4. pianificano e riportano per iscritto le fasi lavorative, realizzano semplici schizzi, verificano, curano e puliscono le barche ed effettuano la manutenzione delle attrezzature aziendali;
  5. lavorano in modo accurato e affidabile, orientato alla clientela e alla ricerca di soluzioni, da soli o in team, basandosi sul mandato e sui piani ricevuti e rispettando gli standard di qualità, le prescrizioni e le disposizioni del produttore; in tutte le loro attività attuano le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

Ai titolari dell’attestato federale di capacità di manutentore nautico vengono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

  1. costruzione e riparazione di componenti di barche in legno:1.costruire, adeguare e installare i componenti della struttura della barca e i componenti esterni in legno,2.predisporre ed eseguire incastri incollati per componenti in legno,3.predisporre ed eseguire incastri meccanici per componenti in legno,4.lavorare e rivestire le superfici in legno,5.predisporre ed eseguire riparazioni su barche in legno;
  2. costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo:1.costruire, adeguare e installare componenti della struttura della barca e componenti esterni in materiale plastico,2.realizzare stampi per componenti,3.predisporre ed eseguire incastri per componenti interni ed esterni in materiale plastico,4.predisporre ed eseguire riparazioni su barche in materiale plastico,5.lavorare e rivestire superfici in materiale plastico,6.lavorare e rivestire componenti metallici;
  3. esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici:1.montare e armare guarnizioni, attrezzature e altri componenti esterni,2.installare e modificare impianti di propulsione,3.installare e modificare impianti elettrici semplici a bassa tensione e corrente continua,4.installare e modificare impianti sanitari;
  4. utilizzo di barche e di sistemi di trasporto e di sollevamento:1.predisporre ed eseguire la messa in acqua e l’alaggio di barche,2.trasferire le barche ed eseguirne il rimessaggio,3.predisporre, mettere in uso e smontare le attrezzature nautiche,4.condurre e gestire le imbarcazioni;
  5. esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione:1.progettare, controllare e fare rapporto,2.curare e pulire le barche,3.leggere i progetti di costruzione, disegnare e progettare componenti semplici,4.attuare le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente,5.manutenere le attrezzature aziendali.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 56

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 7 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. costruzione e riparazione di componenti di barche in legno

40

0

90

20

150

  1. costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo

20

0

0

80

100

  1. esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici

20

90

30

20

160

  1. conduzione di barche e di sistemi di trasporto e di sollevamento

20

50

0

0

70

  1. esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione

100

60

80

80

320

Totale

200

200

200

200

800

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Sport
  1. 40
  1. 40
  1. 40
  1. 40
  1. 160

Totale lezioni

360

360

360

360

1440

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 8 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 9 .

La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

  1. il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 10 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,2.costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,3.esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione;
  2. il corso II si tiene nel 1° anno di formazione, comprende cinque giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,2.costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,3.esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione;
  3. il corso III si tiene nel 3° anno di formazione, comprende cinque giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,2.costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,3.esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione.

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Permessi di condurre

La formazione professionale di base di costruttore nautico AFC prevede il conseguimento dei seguenti permessi di condurre:

  1. permesso di condurre di categoria A (imbarcazioni a motore);
  2. permesso di condurre di categoria D (imbarcazioni a vela).

L’azienda di tirocinio si assume:

  1. i costi di 10 lezioni di scuola guida per il conseguimento dei permessi di condurre;
  2. le tasse d’esame.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 10

Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione. 10

Sezione 6 Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

  1. attestato federale di capacità di costruttore nautico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di costruttore nautico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. attestato federale di capacità di manutentore nautico AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del costruttore nautico AFC e almeno sei anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  5. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 12 Numero massimo di persone in formazione

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 13 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 14 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del costruttore nautico AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva relativa procedura di qualificazione.

Per essere ammessi alla procedura di qualificazione occorre inoltre dimostrare di aver conseguito i permessi di condurre delle categorie A e D.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Costruzione e riparazione di componenti di barche in legno

30 %

2

Costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo

30 %

3

Esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici

20 %

4

Esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione

20 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Tipo di esame/Durata

Ponderazione

scritto

orale

1

Costruzione e riparazione di componenti di barche

in legno

25 min.

15 %

2

Costruzione e riparazione di componenti di barche

in materiale plastico e metallo

25 min.

15 %

3

Esecuzione di interventi di installazione

e modifica di impianti tecnici nautici

30 min.

20 %

4

Conduzione di barche e di sistemi di trasporto

e di sollevamento

25 min.

10 %

5

Esecuzione di interventi di progettazione,

controllo e manutenzione

90 min.

20 %

6

Campi di competenze operative 1-5 combinati

(colloquio professionale)

45 min.

20 %

  1. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202511 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base12.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «costruttrice nautica AFC»/«costruttore nautico AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nautiche

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nautiche è composta da:

  1. 5–7 rappresentanti della Schweizerischer Bootbauer- Verband SBV;
  2. 1–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
  3. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
  5. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali la Schweizerischer Bootbauer-Verband SBV .

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

  1. il regolamento del 15 novembre 200113 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio Costruttore nautico/Costruttrice nautica;
  2. il programma del 15 novembre 200114 per l’insegnamento professionale Costruttore nautico/Costruttrice nautica.

È revocata l’approvazione del regolamento del 1° ottobre 2003 concernente i corsi d’introduzione per costruttori nautici.

Art. 26 Disposizioni transitorie

Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore nautico prima del 1° gennaio 2016 la portano a termine in base al diritto anteriore.

Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore nautico entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 27 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.