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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata in comunicazione alberghiera / Impiegato in comunicazione alberghiera (AFC) dell’11 ottobre 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

79200

Impiegata in comunicazione alberghiera /
Impiegato in comunicazione alberghiera AFC

Hotel-Kommunikationsfachfrau /
Hotel-Kommunikationsfachmann EFZ

Spécialiste en communication hôtelière CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina: 5

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli impiegati in comunicazione alberghiera di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

  1. sono impiegati in diversi reparti di un’azienda (cucina, servizio ai piani, ristorante, reception/back office). Conoscono i principi di tutti i reparti e delle transizioni da un reparto all’altro, ma lavorano principalmente a contatto diretto con gli ospiti. Incarnano i valori dell’azienda e mostrano uno spiccato orientamento alle esigenze degli ospiti;
  2. offrono agli ospiti assistenza, consulenza e informazioni in tre lingue e sono attenti al proprio modo di presentarsi. Sono consapevoli delle differenze culturali;
  3. comunicano in modo convincente instaurando un contatto cordiale con gli interlocutori e utilizzando un linguaggio adatto alla situazione. Per farlo sfruttano la propria conoscenza dei nuovi media;
  4. organizzano misure concernenti gli eventi per gli ospiti. Conoscenze basilari di marketing e amministrazione (contabilità e gestione delle risorse umane) sono indispensabili per assicurare sia questi compiti di collegamento sia i contatti con ospiti e partner;
  5. conoscono le basi dei processi interni necessarie per svolgere la funzione di interfaccia all’interno dell’azienda. Organizzano il proprio lavoro razionalmente secondo principi specifici dell’azienda, rispettano le scadenze e garantiscono la comunicazione interna.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

  1. consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner:1.comunicare in modo mirato con ospiti e partner,2.controllare e garantire la pianificazione giornaliera e lavorativa,3.realizzare e distinguere i prodotti e i servizi offerti dall’azienda,4.assistere gli ospiti, vendere prodotti e servizi dell’azienda,5.registrare e analizzare i feedback, dare riscontri e attuare misure,6.interagire nella seconda lingua nazionale con ospiti e partner,7.svolgere colloqui in inglese con ospiti e partner;
  2. ideazione e organizzazione di misure di marketing e cooperazioni:1.pianificare e realizzare offerte aziendali e di cooperazione,2.realizzare materiale informativo avvalendosi delle moderne tecnologie,3.elaborare strumenti per rilevare la soddisfazione degli ospiti;
  3. organizzazione e applicazione di processi amministrativi:1.procurare le basi, i dati e i valori numerici per l’amministrazione,2.sbrigare la corrispondenza interna ed esterna,3.tenere la contabilità finanziaria semplice,4.collaborare alla gestione dei dossier del personale, incluse assunzioni e dimissioni,5.svolgere statistiche aziendali, monitorare i processi aziendali, applicare misure gestionali, garantire la struttura organizzativa e operativa,6.redigere testi semplici e sbrigare la corrispondenza con ospiti e partner nella seconda lingua nazionale,7.redigere testi semplici e sbrigare la corrispondenza con ospiti e partner in inglese;
  4. garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità:1.gestire il magazzino in modo sostenibile e ricevere la merce,2.garantire la conservazione del valore aziendale,3.garantire il rispetto della sostenibilità in tutti i reparti e nella transizione da un reparto all’altro,4.applicare i valori e le norme aziendali.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 56

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 7 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Se la formazione professionale pratica avviene nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola, essa deve essere disciplinata insieme alla competente organizzazione del mondo del lavoro.

Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica viene impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente almeno 165 giorni lavorativi.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1640 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. Consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner
  2. Garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità

260

150

110

520

  1. Ideazione e organizzazione di misure di marketing e cooperazioni
  2. Organizzazione e applicazione di processi amministrativi

270

230

100

600

Totale conoscenze professionali

530

380

210

1120

  1. Cultura generale

120

120

120

360

  1. Educazione fisica

80

40

40

160

Totale delle lezioni

730

540

370

1640

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 8 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 9

La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 15 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

  1. il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende otto giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner,2.organizzazione e applicazione di processi amministrativi,3.garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità;
  2. il corso II si tiene nel 2° anno di formazione, comprende cinque giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner,2.organizzazione e applicazione di processi amministrativi,3.garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità;
  3. il corso III si tiene nel 3° anno di formazione, comprende due giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:1.consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner,2.organizzazione e applicazione di processi amministrativi,3.garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità.

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale;2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi;3.il livello richiesto per la professione.
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione. 10

Sezione 6
Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda11

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori12

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:13

  1. attestato federale di capacità di impiegato in comunicazione alberghiera AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di una professione del ramo alberghiero con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’impiegato in comunicazione alberghiera AFC e almeno tre anni di esperienza nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 1114 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tale scopo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per scritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo d’insegnamento dell’impiegato in comunicazione alberghiera AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Consulenza e assistenza agli ospiti e ai partner

Garanzia della sostenibilità e degli obiettivi di qualità

40 %

2

Ideazione e organizzazione di misure di marketing e cooperazioni

Organizzazione e applicazione di processi amministrativi

30 %

3

Colloquio professionale (comune a tutti i campi di competenze operative)

30 %

  1. 15 ...
  2. 16 «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202517 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento;
  3. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 30 per cento.18

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 80 per cento;
  2. cultura generale: 20 per cento.19

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «impiegata in comunicazione alberghiera AFC» / «impiegato in comunicazione alberghiera AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati in comunicazione alberghiera

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati in comunicazione alberghiera è composta da:

  1. 6 rappresentanti di Hotel & Gastro formation;
  2. 1 rappresentante dei docenti di materie professionali;
  3. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
  3. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
  4. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
  5. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali Hotel & Gastro formation .

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali20

Art. 24a21 Disposizioni transitorie della modifica del 7 novembre 2025 e prima applicazione di singole disposizioni

Gli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 4 e 21 capoverso 2 della modifica del 7. November 2025 si applicano dal 1° gennaio 2029.

Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato in comunicazione alberghiera AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

Le persone che, dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2025, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli articoli 18 capoverso 1 lettera b, 19 capoverso 4 e 21 capoverso 2, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per impiegato in comunicazione alberghiera AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 25 Entrata in vigore22

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.