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412.106.1

Ordinanza sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale

(Ordinanza sulla SUFFP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 della legge del 25 settembre 20201 sulla SUFFP,

ordina:

Art. 1 Sede della Scuola universitaria

La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ha sede a Zollikofen.

Art. 2 Istituti regionali

La SUFFP offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

Art. 3 Obiettivi strategici del Consiglio federale

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sottopone per parere il progetto degli obiettivi strategici del Consiglio federale relativi alla SUFFP alle organizzazioni mantello nazionali del mondo del lavoro, segnatamente all’Unione svizzera delle arti e mestieri, all’Unione svizzera degli imprenditori, all’Unione sindacale svizzera e a Travail Suisse.

Art. 4 Coinvolgimento dei partner della formazione professionale da parte della SUFFP

La SUFFP coinvolge le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni nella sua pianificazione strategica, nell’orientamento delle nuove offerte d’insegnamento e dei nuovi servizi, nonché nella definizione delle priorità di ricerca.

A tal fine, può istituire comitati nazionali e regionali con rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, dei Cantoni e di altre cerchie interessate.

Art. 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052 è abrogata.

... 3

Art. 6 Disposizione transitoria

Gli articoli 16 e 16a dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20054 restano applicabili fino al 31 dicembre 2021.

Art. 7 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.

L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2022.