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Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle infrazioni e sui provvedimenti disciplinari alla SUFFP (Ordinanza disciplinare della SUFFP)

del 18 novembre 2021 (Stato 1° marzo 2022)

Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

visto l’articolo 31 capoverso 2 della legge sulla SUFFP del 25 settembre 2020 1 ,

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica:

  1. a tutti gli studenti e uditori della SUFFP;
  2. ai partecipanti ai programmi e ai corsi di formazione continua organizzati dalla SUFFP;
  3. agli studenti ex-matricolati e alle persone non più iscritte alla SUFFP che, quando erano immatricolati o registrati, hanno commesso un’infrazione disciplinare e nei confronti dei quali entra tuttora in considerazione un provvedimento disciplinare.

Sezione 2 Infrazioni disciplinari e provvedimenti disciplinari

Art. 2 Infrazioni disciplinari nella procedura di qualificazione

Commette un’infrazione disciplinare chi, durante una procedura di qualificazione:

  1. tiene a propria disposizione o utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
  2. tiene a propria disposizione o utilizza dispositivi elettronici o per comunicare non autorizzati;
  3. viola le istruzioni inerenti all’esame;
  4. consegna un lavoro scritto non redatto di proprio pugno o un risultato non frutto del proprio lavoro oppure contenente risultati di lavori o esiti di ricerche di terzi presentati come propri.

Sono considerati mezzi ausiliari e dispositivi non autorizzati tutti gli oggetti, la documentazione e i dispositivi non esplicitamente autorizzati.

Art. 3 Ulteriori infrazioni disciplinari

Commette inoltre un’infrazione disciplinare chi:

  1. perturba l’attività della SUFFP, in particolare le lezioni o gli eventi da essa organizzati;
  2. viola le prescrizioni d’ordine della SUFFP;
  3. fa un uso improprio o illecito di un mezzo di informazione e comunicazione della SUFFP;
  4. arreca intenzionalmente o per grave negligenza danni alla SUFFP;
  5. minaccia, molesta, costringe, offende nella dignità oppure ostacola nella loro attività alla SUFFP i membri della SUFFP, gli ospiti o i visitatori;
  6. contraffà o altera documenti autentici della SUFFP, oppure usa tali documenti a scopo d’inganno per procurare un vantaggio a sé stesso o a terzi;
  7. commette un reato ai sensi del diritto penale svizzero contro la SUFFP o di cui la SUFFP o membri della SUFFP sono parte lesa nel quadro delle loro attività o dei loro studi alla SUFFP;
  8. è complice di un’infrazione disciplinare o istiga a commettere tale infrazione.

Art. 4 Provvedimenti disciplinari

In caso di infrazione il direttore può:

  1. infliggere un ammonimento;
  2. intimare l’esclusione dalla SUFFP;
  3. informare la persona interessata in merito a eventuali ulteriori provvedimenti.

In caso di infrazioni gravi o ripetute sono disposti provvedimenti secondo l’articolo 31 capoverso 3 della legge SUFFP.

In caso di infrazioni nel contesto di una procedura di qualificazione il direttore dichiara non superati l’intera procedura o alcuni elementi della stessa.

In caso di infrazioni disciplinari particolarmente lievi che esulano da una procedura di qualificazione è possibile rinunciare a un provvedimento disciplinare.

Sezione 3 Competenza e procedura

Art. 5 Competenza

Sono competenti per la procedura disciplinare:

  1. il responsabile dell’inchiesta o il suo sostituto; e
  2. il direttore.

Il responsabile dell’inchiesta e il suo sostituto devono essere impiegati della SUFFP e disporre di una formazione giuridica.

Sono nominati dal direttore.

La nomina è a tempo indeterminato. Può essere revocata dal direttore.

Art. 6 Constatazione dell’infrazione disciplinare e decisione in merito all’apertura del procedimento disciplinare

In caso di sospetta infrazione disciplinare devono essere accertati i fatti e gli indizi e riuniti i mezzi di prova.

Il responsabile dell’inchiesta prepara tutta la documentazione relativa alla presunta infrazione e altri documenti sulla fattispecie.

Chiede al direttore l’avvio del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere.

L’avvio del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere è deciso dal direttore.

Art. 7 Provvedimenti cautelari

In caso di infrazione disciplinare grave o per il mantenimento dell’ordine, il direttore può, dopo averla sentita, sospendere la persona dagli studi alla SUFFP e vietarle l’accesso alle strutture della SUFFP fino alla conclusione del procedimento.

Art. 8 Svolgimento del procedimento

Il responsabile dell’inchiesta informa tempestivamente il responsabile del relativo ciclo di studio e l’esaminatore responsabile sullo svolgimento del procedimento disciplinare.

Il responsabile dell’inchiesta può, se necessario, coinvolgere altri specialisti, in particolare in caso di infrazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.

Informa il diretto interessato che è stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti e per quali motivi e lo esorta a prendere posizione in merito alla fattispecie imputatagli e alla questione della sua colpevolezza entro un lasso di tempo adeguato, oralmente o per scritto, nel quadro di un’audizione. Informa il diretto interessato in merito ai diritti procedurali.

In caso di audizione orale, le dichiarazioni della persona interessata vengono annotate in un verbale che le viene sottoposto per controllo e firma.

Art. 9 Riservatezza

Tutte le persone coinvolte nel procedimento disciplinare o informate in merito sono tenute alla riservatezza.

Art. 10 Scadenze

Le infrazioni disciplinari si prescrivono cinque anni dopo essere state commesse, le infrazioni disciplinari commesse nel contesto di procedure di qualificazione si prescrivono dopo sei mesi.

Se l’infrazione disciplinare porta al conseguimento illecito di un titolo accademico della SUFFP, l’infrazione disciplinare non si prescrive.

La procedura disciplinare deve essere avviata entro tre mesi dalla constatazione dell’infrazione, salvo nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale per la medesima cosa. In tal caso la prescrizione è sospesa fino alla conclusione giuridicamente vincolante dell’inchiesta o fino alla presenza di un verdetto cresciuto in giudicato.

Sezione 4 Decisione disciplinare e protezione giuridica

Art. 11 Provvedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare è notificato per scritto sotto forma di decisione. La notifica per via elettronica non è ammessa.

La decisione deve riportare la motivazione e i rimedi giuridici.

Art. 12 Protezione giuridica

Le decisioni pronunciate sulla base della presente ordinanza possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla ricezione.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

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