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414.161

Ordinanza del Consiglio dei PF
sugli istituti di ricerca del settore dei PF

del 13 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2004)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 27 capoverso 2 in relazione con l’articolo 23 della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui PF,

ordina:

Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti e i principi organizzativi degli istituti di ricerca del settore dei PF, ovvero:

  1. l’Istituto Paul Scherrer (IPS);
  2. l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);
  3. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR);
  4. l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

Capitolo 2 Indirizzo specifico e compiti

Sezione 1 Istituti di ricerca

Art. 2 IPS

L’IPS è attivo nei seguenti campi specifici:

  1. fisica della materia condensata;
  2. fisica delle particelle e della struttura fine della materia;
  3. scienze della vita;
  4. energia nucleare e sicurezza;
  5. energia in generale e scienze dell’ambiente connesse all’energia.

Concepito quale laboratorio aperto a terzi, l’IPS sviluppa, costruisce e gestisce grossi impianti di ricerca che, per grandezza e complessità, superano le possibilità degli istituti universitari.

Art. 3 FNP

Nel settore dello sviluppo sostenibile del territorio, in particolare nelle regioni di montagna e nelle aree periurbane, l’FNP è attivo nei seguenti campi specifici:

  1. ricerca sul paesaggio;
  2. ecologia e gestione forestale;
  3. pericoli naturali e gestione integrale dei rischi;
  4. neve, ghiaccio, valanghe e permafrost.

In qualità di servizio specializzato, l’FNP fornisce le seguenti prestazioni nel limite delle sue possibilità:

  1. assicura il servizio nazionale di vigilanza sulle valanghe e informa la popolazione sul pericolo di valanghe;
  2. gestisce il servizio nazionale per la protezione delle foreste giusta l’articolo 30 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste;
  3. garantisce l’assistenza scientifica e tecnica nell’ambito della protezione delle essenze forestali giusta l’articolo 103 dell’ordinanza del 31 ottobre 20183 sulla salute dei vegetali4.

Art. 4 LPMR

Il LPMR è attivo nei seguenti campi specifici del settore delle scienze e delle tecnologie dei materiali:

  1. materiali moderni, loro superfici e superfici di giunzione;
  2. materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano;
  3. scienze della costruzione e dell’ingegneria;
  4. tecnica dell’informazione, dell’affidabilità e della simulazione;
  5. energia, mobilità e ambiente.

Art. 5 IFADPA

L’IFADPA è attivo nei seguenti campi specifici dei settori acqua e risorse idriche:

  1. chimica, fisica, biologia e microbiologia dell’acqua;
  2. ecologia dei sistemi acquatici;
  3. idrotecnologia e tecnologia di depurazione delle acque di scarico;
  4. relazioni tra acqua, società e natura;
  5. gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse idriche.

Sezione 2 Disposizioni comuni

Art. 6 Trasferimento di conoscenze e tecnologie, diffusione dei risultati delle ricerche

Gli istituti di ricerca promuovono l’applicazione pratica dei risultati delle ricerche.

Rendono accessibili al pubblico i risultati della ricerca, sempre che non vi si
oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 7 Insegnamento

Gli istituti di ricerca offrono corsi propri.

Essi partecipano all’insegnamento di altre istituzioni scientifiche, in particolare alla formazione dei dottorandi.

Art. 8 Prestazioni di natura scientifica e tecnica

Nel limite delle loro possibilità, gli istituti di ricerca possono fornire prestazioni di natura scientifica e tecnica.

Art. 9 Collaborazione con altre istituzioni scientifiche

Gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni scientifiche operanti all’interno e all’esterno del settore dei PF.

Nel limite delle loro possibilità, gli istituti di ricerca possono mettere a disposizione di altre istituzioni scientifiche strutture di ricerca e accordarsi con esse per la gestione di strutture comuni.

Art. 10 Altre collaborazioni

Gli istituti di ricerca possono realizzare progetti comuni in collaborazione con terzi provenienti, in particolare, dall’amministrazione pubblica e dall’economia. La condizione è che questi partecipino in misura adeguata ai costi del progetto.

Capitolo 3 Organizzazione

Art. 11 Direzione

La direzione di ogni istituto di ricerca è composta di un direttore e di altri membri subordinati al direttore.

La direzione ha i compiti seguenti:

  1. pianifica l’orientamento strategico dell’istituto di ricerca;
  2. realizza gli obiettivi concordati e ne assicura il controllo;
  3. coadiuva il direttore nella gestione dell’istituto di ricerca.

Art. 12 Direttore

Il direttore gestisce l’istituto di ricerca. Egli risponde della gestione di fronte al Consiglio dei PF.

Il direttore:

  1. decide in merito alla pianificazione, alla ricerca, all’insegnamento, alle
    prestazioni e all’impiego dei mezzi, nonché all’utilizzo delle strutture dell’istituto da parte di terzi;
  2. concorda gli obiettivi con il Consiglio dei PF;
  3. emana un regolamento inerente all’organizzazione dell’istituto di ricerca e direttive di natura organizzativa;
  4. disciplina i compiti degli altri membri della direzione;
  5. disciplina le condizioni per l’elaborazione di perizie per conto di terzi.

Il direttore decide dopo aver consultato la direzione e gli interessati.

Art. 13 Organi consultivi

Ogni istituto di ricerca può istituire organi consultivi.

Art. 14 Collaboratori accademici

Le denominazioni dei collaboratori accademici si basano sull’allegato dell’ordinanza del 13 novembre 2003 5 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna.

I direttori possono nominare collaboratori scientifici con funzioni direttive ( maître d’enseignement et de recherche ) e collaboratori scientifici superiori persone che si distinguono per il loro percorso accademico ad alto livello e che forniscono prestazioni particolarmente qualificate nell’insegnamento e nella ricerca.

Essi possono proporre ai PF la nomina a professore titolare di persone attive nei propri istituti e operanti al tempo stesso in un PF quali liberi docenti, collaboratori scientifici con funzioni direttive o incaricati dei corsi.

Art. 15 Partecipazione

Prima di prendere decisioni d’interesse generale per gli istituti di ricerca riguardanti la pianificazione, l’istituzione o la soppressione di settori di ricerca o amministrativi, nonché questioni strutturali, il Consiglio dei PF e il direttore consultano il personale. Il direttore effettua le consultazioni del Consiglio dei PF.

Il direttore provvede a informare tutti i collaboratori affinché questi possano esercitare i propri diritti di partecipazione.

Il personale può eleggere i propri rappresentanti.

Art. 16 Collaborazione con le associazioni del personale

Per le questioni riguardanti il personale, gli istituti di ricerca collaborano con le associazioni del personale. La collaborazione si basa sugli accordi giusta l’articolo
13 dell’ordinanza del 15 marzo 2001 6 sul personale del settore dei politecnici federali.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 17 Disposizione transitoria

Le attuali commissioni consultive degli istituti di ricerca restano in carica sino allo scadere del loro mandato.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.