La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:a. le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di programmi secondo la LPSU;b. le prestazioni fornite dall’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) per conto di terzi.
414.205.6
Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi (OEm-CSA)
(Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEm-CSA)
Approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018
Preambolo
Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA),
visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del
26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione
nel settore universitario (ConSU),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Emolumenti a copertura dei costi
In base all’articolo 35 capoverso 1 LPSU, per le procedure di accreditamento secondo la LPSU sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Questi sono composti da:4a. i costi diretti, segnatamente gli onorari degli esperti, le loro spese e le spese dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento legati alle visite sul posto;b. i costi indiretti, segnatamente il dispendio del CSA e dell’Agenzia di accreditamento legato alle procedure di accreditamento.
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Sezione 2 Emolumenti per le procedure di accreditamento secondo la LPSU
Art. 4 Accreditamento istituzionale
I costi diretti di una procedura di accreditamento istituzionale secondo la LPSU che richiede cinque esperti, una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
I costi indiretti di una procedura di accreditamento istituzionale che richiede una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 27 000 franchi, IVA esclusa.
In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o di una visita sul posto più lunga, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.
I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi negli importi forfettari; essi sono fatturati in base al dispendio.
Art. 5 Accreditamento di programmi
I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.
I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 20 000 franchi, IVA esclusa.
In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.
I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell’importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.
Sezione 3 Emolumenti per prestazioni fornite per conto di terzi
Art. 6 Indennità per esperti
Per le prestazioni fornite dagli esperti nelle procedure di accreditamento e in altre procedure di garanzia della qualità per conto di terzi per l’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura dei seguenti costi:a. onorario per giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 800 franchi (importo lordo);b. onorario per giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 1200 franchi (importo lordo);c. forfait per attività nel quadro di verifiche delle condizioni senza visita sul posto, incluso il rapporto, pari a un giorno di lavoro: 800 franchi (importo lordo);d. forfait per la redazione del rapporto del gruppo di esperti: 1600 franchi (importo lordo);e. forfait per altre attività nell’ambito della procedura di accreditamento, ad esempio procedura di esame preliminare o verifica delle condizioni senza rapporto degli esperti, pari a una mezza giornata di lavoro: 400 franchi (importo lordo).
Gli emolumenti non coprono le prestazioni sociali e gli oneri fiscali (imposta alla fonte inclusa) di esperti domiciliati all’estero.
Art. 7 Spese degli esperti
Per le spese degli esperti sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi.
Sono considerate spese tutti i costi sostenuti per la prestazione di servizio da fornire, in particolare spese di viaggio, di vitto e di pernottamento.
L’Agenzia di accreditamento disciplina i dettagli per la definizione degli emolumenti, per la copertura delle spese e per il computo delle spese. Essa non può tuttavia superare gli importi massimi di cui agli articoli 41–48 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20017 concernente l’ordinanza sul personale federale.
Art. 8 Base di calcolo per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento
Per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi. Si applicano le seguenti tariffe comprendenti un contributo all’infrastruttura e i costi d’esercizio ordinari:a. tariffa oraria del direttore, IVA esclusa: 200 franchi;b. tariffa oraria per la direzione della procedura di accreditamento, IVA esclusa: 140 franchi;c. tariffa oraria per i lavori amministrativi della segreteria, IVA esclusa: 80 franchi.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 12 marzo 20158 sugli emolumenti del CSA è abrogato.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.