Il Consiglio federale può designare come agenzia nazionale un’istituzione od organizzazione di diritto privato o pubblico con sede in Svizzera e delegarle compiti di attuazione in relazione alle misure di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b ed f. La delega è disciplinata in una convenzione sulle prestazioni.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione può delegare l’assegnazione dei sussidi all’agenzia nazionale.
Per poter essere designata agenzia nazionale, l’istituzione od organizzazione deve soddisfare le condizioni e gli oneri seguenti:
- tra i suoi scopi rientrano la promozione della cooperazione internazionale e della mobilità nazionale e internazionale in materia di formazione;
- dispone delle conoscenze specialistiche e delle capacità necessarie per assicurare un’attuazione coordinata a livello nazionale dei compiti che le sono stati delegati;
- garantisce che i sussidi siano impiegati in maniera efficiente e con oneri amministrativi contenuti;
- dispone di una struttura e forma giuridica che consentono alla Svizzera di partecipare a programmi dell’Unione europea.
La Confederazione indennizza l’agenzia nazionale per i costi di esecuzione dei compiti che le sono delegati. L’indennità può essere forfettaria.
L’agenzia nazionale rende conto al Consiglio federale della sua gestione e contabilità. Pubblica i suoi conti e il suo rapporto di attività annuali.
Il Consiglio federale vigila sull’adempimento dei compiti da parte dell’agenzia nazionale. Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nella convenzione sulle prestazioni.