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415.1 LSISpo

Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 68 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014 2 ,

decreta:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:3

  1. autorità federali, cantonali e comunali;
  2. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport (LPSpo);
  3. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.

Sezione 2 Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

Per l’adempimento dei compiti necessari all’esecuzione della LPSpo5 gli enti e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:

  1. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressamente;
  2. 6 ...
  3. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.

Gli enti e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

Lʼente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest’ultime.

Art. 3 Responsabilità

LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 47

Art. 5 Modifica dei sistemi dʼinformazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

I dati trattati nel sistema d’informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione.

I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d’informazione. Trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.

I dati cancellati secondo il capoverso 3 e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Statistica e ricerca

L’UFSPO può comunicare i dati necessari per scopi statistici o di ricerca. I dati sono anonimizzati.

Sezione 3 Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo8, segnatamente negli ambiti seguenti:

  1. promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;
  2. programma Gioventù e Sport;
  3. sport nella scuola;
  4. formazione degli allenatori;
  5. sport nell’esercito;
  6. correttezza e sicurezza nello sport.

Art. 9 Dati

Il sistema nazionale d’informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare:9

  1. le generalità;
  2. il numero AVS10;
  3. indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
  4. le qualifiche e i riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
  5. i dati di cui allʼarticolo 10 LPSpo11, nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera;
  6. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
  7. i dati forniti volontariamente.

Art. 10 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

  1. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
  2. i docenti;
  3. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
  4. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;
  5. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo12 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva regolare;
  6. l’agenzia nazionale antidoping di cui all’articolo 19 LPSpo;
  7. l’Aggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nell’esercito.

Art. 11 Comunicazione dei dati

Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:

  1. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
  2. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo13, o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport o a programmi destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
  3. alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
  4. allʼAggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nellʼesercito: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
  5. 14 ...

Esso trasmette i dati di cui all’articolo 9 lettere a–c all’Ufficio centrale di compensazione ai fini dell’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. 15

... 16

Su richiesta, lʼUFSPO può comunicare i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSPo. I dati non possono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.

Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

Sezione 4 Sistema dʼinformazione per i dati medici

Art. 13 Scopo

Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.

Art. 14 Dati

Il sistema d’informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13, in particolare:17

  1. le generalità;
  2. i dati relativi allo stato di salute;
  3. i certificati e le perizie di specialisti;
  4. i dati necessari per la gestione dei fascicoli;
  5. i dati forniti volontariamente.

Art. 15 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

  1. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
  2. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
  3. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 Comunicazione dei dati

LʼUFSPO comunica i dati del sistema:

  1. al personale medico curante;
  2. al personale medico che continua la cura, previo consenso della persona interessata.

LʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni, previo consenso della persona interessata.

Sezione 5 Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

Art. 18 Dati

Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 17, in particolare:18

  1. le generalità;
  2. i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
  3. i dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d’animo e alla capacità di raccogliere le sfide;
  4. i dati relativi allo stato di salute;
  5. i dati forniti volontariamente.

Art. 19 Raccolta dei dati

L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

  1. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
  2. il personale incaricato di una perizia;
  3. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 20 Comunicazione dei dati

L’UFSPO comunica i dati:

  1. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
  2. a persone, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami;
  3. al personale medico curante previo consenso della persona interessata.

Su richiesta degli sportivi interessati, l’UFSPO può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati:

  1. i dati che li riguardano;
  2. i dati riguardanti altre persone, previo consenso delle stesse.

Sezione 6 Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Art. 21 Scopo

Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:

  1. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;
  2. per amministrare i diplomi.

Art. 22 Dati

Il sistema d’informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:19

  1. riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:1.le generalità,2.il numero AVS,3.i diplomi e i titoli,4.le competenze linguistiche,5.le funzioni,6.il piano delle attività;
  2. riguardo agli studenti:1.le generalità,2.il numero AVS,3.le fotografie,4.i diplomi e i titoli,5.le competenze linguistiche,6.i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle lezioni,7.i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione,8.i provvedimenti disciplinari,9.le valutazioni delle competenze,10.le qualifiche finali.

Art. 23 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

  1. la persona interessata;
  2. i membri del corpo insegnante.

Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione

Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della SUFSM può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

Sezione 7 Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25 Scopo

Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:

  1. svolti dall’UFSPO o da terzi da esso incaricati;
  2. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26 Dati

Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare:20

  1. i dati relativi a singoli corsi e attività didattiche;
  2. le generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
  3. informazioni e valutazioni:1.sul corso o sull’attività didattica in generale,2.sui capicorso e sui docenti;
  4. i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

Art. 27 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

  1. i partecipanti;
  2. i capicorso;
  3. i docenti;
  4. gli esperti incaricati della valutazione del corso;
  5. gli organizzatori dei corsi.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L’UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell’organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione

Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d’informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.

Sezione 8 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Art. 30 Scopo

Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve all’adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo21 nel campo della lotta al doping, segnatamente:

  1. formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione;
  2. controllo e indagine;
  3. inflizione di sanzioni;
  4. amministrazione delle misure secondo l’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
  5. coordinamento a livello nazionale e internazionale.

Art. 31 Responsabilità e trattamento dei dati

L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.

I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi.

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32 Dati

Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la lotta contro il doping, in particolare:22

  1. le generalità dell’atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;
  2. indicazioni sul luogo di permanenza dell’atleta nella misura in cui questi sia assegnato a un pool di controllo dell’agenzia nazionale antidoping secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPSpo23;
  3. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;
  4. i dati medici;
  5. i dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;
  6. i certificati e le perizie di specialisti;
  7. le sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;
  8. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo;
  9. le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
  10. i dati forniti volontariamente.

Art. 33 Raccolta dei dati

L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

  1. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
  2. il personale curante o incaricato di una perizia;
  3. le organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
  4. gli organi antidoping nazionali e internazionali;
  5. i laboratori di analisi;
  6. le autorità doganali;
  7. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
  8. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie;
  9. altri informatori.

Gli enti e le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f–i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

L’ente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Art. 34 Comunicazione dei dati

L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema:

  1. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
  2. al personale curante o incaricato di una perizia;
  3. alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure infliggere sanzioni contro persone che praticano il doping;
  4. agli organi antidoping esteri o internazionali nei limiti dell’articolo 25 LPSpo24;
  5. alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie, in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 22 LPSpo.

Se lo ritiene necessario per lottare contro il doping, l’agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a perseguimenti penali secondo l’articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato per violazioni delle norme antidoping.

Per la durata della squalifica, l’agenzia nazionale antidoping pubblica su Internet le generalità degli sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni a titolo di sanzione.

Art. 35 Durata del periodo di conservazione

I dati del sistema possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:

  1. i dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino a quando la persona interessata ha compiuto i 70 anni;
  2. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo25 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;
  3. altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.

I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

  1. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
  2. ai dati trattati;
  3. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;
  4. alla collaborazione con i Cantoni;
  5. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 17 giugno 2011 26 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° novembre 2016 27