La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:3
- autorità federali, cantonali e comunali;
- federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport (LPSpo);
- terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.