La SEFRI può concedere al borsista di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS un’indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno.
L’indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d’origine.
L’indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa.
Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve comprendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso.
L’indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.