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Ordinanza del DEFR sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera dell’11 febbraio 2013 (Stato 1° settembre 2018)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 8 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 gennaio 2013 1 sulle borse
di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera,

ordina:

Art. 1 Delega delle competenze

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per:

  1. l’attribuzione e il prolungamento delle borse di studio per studenti e artisti stranieri nel limite del numero massimo stabilito dal DEFR;
  2. la concessione di assegni in aggiunta alle borse sopracitate.

Art. 2 Premi dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione contro gli infortuni

La SEFRI si occupa del pagamento dei premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni di base dei borsisti non appartenenti a uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

Essa stipula un contratto di prestazioni con un assicuratore.

Essa versa i premi direttamente all’assicuratore. 2

Essa copre solamente i premi delle assicurazioni malattia e contro gli infortuni del borsista stesso, e non quelli dei familiari che lo accompagnano.

Art. 33

Art. 4 Indennità per il volo di ritorno

La SEFRI può concedere al borsista di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS un’indennità forfettaria unica per il volo finale di ritorno. 4

L’indennità è concessa solo per il volo di ritorno al Paese d’origine.

L’indennità è inoltre concessa solo se il borsista rientra nel suo Paese entro sei mesi dallo scadere della borsa.

Il borsista deve presentare alla SEFRI una richiesta scritta. La richiesta deve comprendere una copia del biglietto di ritorno e una ricevuta attestante il pagamento dello stesso.

L’indennità forfettaria corrisponde al prezzo medio per un volo verso il Paese di destinazione.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.