(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)
I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali.
In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:
- categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:1.che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;
- categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:1.che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;
- categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:1.che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.
L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.
Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:
Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.