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418.013 OSSE-DFI

Ordinanza del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero (OSSE-DFI)

del 2 dicembre 2014 (Stato 1° settembre 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 1
sulle scuole svizzere all’estero (OSSE),

ordina:

Sezione 1 Principi

(art. 10 della L del 21 mar. 20142 sulle scuole svizzere all’estero [LSSE]; art. 4 OSSE)

Art. 1

Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.

Gli aiuti finanziari si compongono:

  1. dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;
  2. dei sussidi per numero di docenti;
  3. dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento.

È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.

Sezione 2 Sussidi per numero di allievi e persone in formazione

Art. 2 Sussidio per allievo o persona in formazione

(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)

Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.

Art. 3 Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera

(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)

Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:

  1. della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;
  2. del livello secondario I: 1200 franchi;
  3. del livello secondario II: 2200 franchi.

Sezione 3 Sussidi per numero di docenti

Art. 4 Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi

(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)

Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60. 3

I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.

Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione. 4

Art. 5 Equivalenti a tempo pieno

(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)

La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.

Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:

  1. 5 ...
  2. 6 scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia): 25 ore settimanali;
  3. livello secondario I: 26 ore settimanali;
  4. livello secondario II: 22 ore settimanali.

Art. 67 Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera

(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)

I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali.

In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:

  1. categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:1.che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;
  2. categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:1.che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;
  3. categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:1.che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e2.la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.

L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.

Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:

Categoria A (onere basso)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

50 500

54 500

58 000

61 500

Secondario I

56 000

59 500

63 000

66 500

Secondario II

60 500

67 500

75 000

82 500

Direzione

84 000

84 000

84 000

84 000

Categoria B (onere medio)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

55 500

59 500

63 000

66 500

Secondario I

61 000

64 500

68 000

71 500

Secondario II

65 500

72 500

80 000

87 500

Direzione

89 000

89 000

89 000

89 000

Categoria C (onere alto)

Livello

dal 1° al 3°
anno di servizio

dal 4° al 9°
anno di servizio

dal 10° al 19°
anno di servizio

dal 20°
anno di servizio

Scuola elementare
(incl. scuola dell’infanzia)

60 500

64 500

68 000

71 500

Secondario I

66 000

69 500

73 500

76 500

Secondario II

70 500

77 500

85 000

92 500

Direzione

94 000

94 000

94 000

94 000

Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.

Art. 7 Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera

(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)

Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi. 8

La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE 9 sono soddisfatte.

Sezione 4 Sussidi per numero di lingue d’insegnamento

(art. 10 cpv. 2 lett. d LSSE)

Art. 8

Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.

Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità10

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Ha effetto sino al 31 dicembre 2028. 11

Allegato12

(art. 6 cpv. 3)

Categorie relative all’onere locale per i contributi sociali e fiscali

Categoria A (onere basso)
  1. Cile
  2. Italia
  3. Singapore
Categoria B (onere medio)
  1. Brasile
  2. Cina
  3. Spagna
  4. Thailandia
Categoria C (onere alto)
  1. Colombia
  2. Messico
  3. Perù