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418.3

Regolamento
del Fondo Antonio Cadonau

del 23 agosto 1947 (Stato 1° agosto 1996)

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

Art. 1

Il fondo speciale della Confederazione che, grazie al versamento di franchi 300 000 fatto dalla successione di Antonio Cadonau, di Waltensburg/Vuorz, è stato costituito il 24 gennaio 1930 sotto la denominazione di «Fondo Antonio Cadonau», è amministrato conformemente alla legge del 28 giugno 1928 1 su l’investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali.

Art. 2

Il capitale del fondo può essere aumentato con altri beni provenienti da donazioni, legati, prodotto di collette, ecc.

Art. 3

Gli interessi annui del capitale totale del fondo sono messi a disposizione dell’Ufficio federale della cultura, che deve impiegarli per aiutare le scuole svizzere all’estero riconosciute e il loro personale insegnante. 2 Ciò facendo il Dipartimento terrà conto, in particolare, dei bisogni che non sono stati presi in considerazione, o lo furono in misura insufficiente, dal decreto federale del 26 marzo 1947 3 concernente l’aiuto alle scuole svizzere all’estero.

Art. 4

Il capitale stesso del fondo non può essere intaccato che in circostanze straordinarie e in virtù di un decreto del Consiglio federale. In siffatto caso, il suo importo non dovrà tuttavia scendere al di sotto del primitivo ammontare di franchi 300 000.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1947. Esso sostituisce quello del 24 gennaio 1930 4 , che ha lo stesso titolo.