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419.11 OFCo

Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)

del 24 febbraio 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 3, 16 capoverso 2 e 20 della legge del 20 giugno 2014 1 sulla formazione continua (LFCo),

ordina:

Sezione 1 Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua

(art. 12 cpv. 3 LFCo)

Art. 1 Organizzazioni della formazione continua

Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute finanziariamente dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:

  1. occuparsi prevalentemente di questioni riguardanti la formazione continua;
  2. fornire prestazioni di livello sovraordinato a beneficio della formazione continua.

Un’organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva nella Svizzera italiana, tedesca e francese e se le attività che svolge esplicano effetti sovraregionali, segnatamente in più regioni linguistiche.

Art. 2 Prestazioni sostenute

Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:

  1. informazione del pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all’apprendimento permanente;
  2. prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all’interno di reti;
  3. misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.

Il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca può proporre al Consiglio federale le priorità tematiche per il periodo di sussidio coperto dal messaggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (periodo ERI).

Art. 3 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi computabili delle prestazioni di cui all’articolo 2.

Sono considerati costi computabili:

  1. le spese seguenti direttamente connesse alle prestazioni di cui all’articolo 2:1.le spese per il personale e per i posti di lavoro,2.le spese per il materiale;
  2. i costi overhead.

L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dal richiedente e dal credito disponibile.

Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI.

Art. 4 Domanda

La domanda di concessione di aiuti finanziari deve comprendere:

  1. informazioni sul richiedente:1.comprova dell’adempimento dei criteri di cui all’articolo 12 capoverso 2 LFCo e dell’articolo 1 della presente ordinanza,2.rapporto annuale e conto annuale approvato;
  2. informazioni sulla prestazione per la quale è richiesto un aiuto finanziario:1.descrizione dettagliata della prestazione, basata su misure e obiettivi ben definiti, realistici e chiaramente quantificabili e indicazione del budget necessario,2.comprova della necessità.

La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell’ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concerne il periodo ERI successivo.

La SEFRI fornisce i moduli per la presentazione della domanda. 2

Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti sollecitandoli a coordinare tali prestazioni.

Art. 5 Decisione e accordo di prestazione

La SEFRI decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari, alle condizioni, alla loro durata ed entità, nonché alle modalità di pagamento.

Gli aiuti finanziari sono concessi in base ad accordi di prestazione.

Art. 6 Resoconto

I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti documenti:

  1. rapporto annuale e conto annuale approvato;
  2. rapporto sul raggiungimento di obiettivi e traguardi intermedi prestabiliti;
  3. conteggio delle prestazioni fornite.

La SEFRI fornisce i moduli per il resoconto. 3

Art. 7 Obbligo di comunicazione

I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI di ogni modifica sostanziale relativa alla loro organizzazione e di ogni eventuale rischio che gli obiettivi convenuti non vengano raggiunti.

Le proposte su come fornire in altro modo le prestazioni convenute devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione.

Sezione 2 Aiuti finanziari per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti

(art. 16 cpv. 2 LFCo)

Art. 8 Obiettivi nazionali

La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro, gli obiettivi nazionali concernenti l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A questo proposito la SEFRI provvede al coordinamento con altri servizi federali interessati.

Gli obiettivi nazionali vengono verificati ogni quattro anni.

Art. 9 Programmi cantonali

Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni.

I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone. Questo organismo è anche responsabile del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione.

I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 4 sugli stranieri e la loro integrazione 5 .

Nell’ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari.

Art. 10 Accordi di programma

I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa.

Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta.

Art. 11 Aiuti finanziari ai Cantoni

La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, sulla base di un accordo di programma di cui all’articolo 20 a della legge del 5 ottobre 1990 6 sui sussidi.

Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali.

Art. 12 Ripartizione degli aiuti finanziari

La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni la chiave di ripartizione degli aiuti finanziari a favore dei programmi cantonali.

Art. 13 Entità massima degli aiuti finanziari

L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione corrisponde al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per un programma cantonale.

Art. 14 Resoconto e controllo

I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull’impiego degli aiuti finanziari.

Il resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Per il periodo ERI 2017–2020 le domande di cui all’articolo 4 possono essere presentate alla SEFRI entro il 31 gennaio 2017.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.