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420.11 O-LPRI

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

del 29 novembre 2013 (Stato 1° febbraio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo e capoverso 6 terzo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 42 capoversi 2 e 4, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 1 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 2016 2 su Innosuisse (LASPI), 3

ordina:

Capitolo 1 Programmi speciali e programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione4

Sezione 1 Disposizioni generali

(art. 7 cpv. 3 LPRI)

Art. 15 Principi

I programmi speciali e i programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.

La realizzazione dei programmi speciali e dei programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:

  1. gli strumenti di promozione dei seguenti organi di promozione (organi di promozione):1.le istituzioni di promozione della ricerca di cui all’articolo 4 lettera a LPRI,2.l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse);
  2. le misure straordinarie, che devono essere adottate nell’ambito di competenza degli organi di promozione.

I programmi speciali e i programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.

Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione dei programmi, in particolare per la verifica dell’efficacia.

Art. 26 Procedura

Il mandato per la realizzazione di un programma speciale o di un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI.

In casi urgenti, segnatamente per i programmi speciali, il decreto di finanziamento per un mandato può essere richiesto anche nell’ambito di un messaggio specifico sulla promozione della ricerca e dell’innovazione secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LPRI.

Sezione 2 Programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero

(art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)

Art. 3 Definizione, scopo e oggetto

Attraverso i programmi nazionali di ricerca (PNR) del Fondo nazionale svizzero (FNS) devono essere avviati e realizzati progetti di ricerca fra loro coordinati e aventi obiettivi comuni.

Possono essere oggetto dei PNR soprattutto le tematiche:

  1. per la cui soluzione la ricerca svizzera può fornire un importante contributo;
  2. per la cui soluzione sono necessari contributi provenienti da diverse discipline;
  3. il cui studio dovrebbe permettere di ottenere entro cinque anni risultati utilizzabili nella pratica.

In casi motivati un PNR può essere impiegato per creare in modo mirato un ulteriore potenziale di ricerca in Svizzera.

Per la scelta è considerato anche se:

  1. i risultati attesi del programma possono servire come base scientifica per le decisioni governative e amministrative;
  2. il programma può essere realizzato nell’ambito della cooperazione internazionale.

Art. 4 Presentazione, vaglio e ordine di priorità delle tematiche proposte

I servizi federali e le persone fisiche o giuridiche possono presentare proposte per i PNR alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

La SEFRI vaglia periodicamente le proposte presentate. Consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico e predispone su questa base un elenco delle priorità.

Elabora per i temi aventi priorità elevata alcune proposte di programma che specificano le relative questioni e indicano il mandato di ricerca determinante e ulteriori disposizioni sul programma. 7

Art. 58 Verifica della fattibilità, elaborazione dei concetti di programma

La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di elaborare i concetti di programma.

Per i temi di ricerca vicini all’economia il FNS garantisce la partecipazione di Innosuisse alla redazione dei concetti di programma.

In casi specifici, segnatamente di fronte a temi d’attualità rilevanti per la società e d’importanza nazionale, su mandato del Consiglio federale o del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e in deroga alla procedura di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3, la SEFRI può incaricare direttamente il FNS di verificare la fattibilità e di redigere un concetto di programma. A tale scopo la SEFRI comunica al FNS le problematiche e le ulteriori disposizioni relative al programma oggetto di verifica.

Art. 69 Esame e scelta dei programmi

La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzione di compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scienza (CSS).

Sottopone periodicamente al DEFR proposte di nuovi programmi.

Il DEFR propone al Consiglio federale di realizzare i PNR. A tale proposito considera la quantità di fondi per periodo di sussidio stabilita nel messaggio ERI e prevista nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

Art. 710 Documentazione del bando di concorso e realizzazione dei programmi

Il FNS prepara per ogni programma la documentazione del bando di concorso conformemente alla decisione del Consiglio federale.

Esso designa per ogni programma un gruppo direttivo o istituisce un’altra struttura direttiva adeguata.

Per ciascun programma la SEFRI designa alcuni rappresentanti all’interno dell’Amministrazione federale. I loro compiti sono disciplinati in un mansionario. 11

Il DEFR approva la documentazione del bando di concorso. Può delegare questa competenza alla SEFRI. I servizi interessati dell’Amministrazione federale vengono consultati prima dell’approvazione.

Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto presentate e decide in merito ai progetti da realizzare nell’ambito dei programmi.

Art. 8 Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia

Il FNS informa regolarmente il pubblico e i destinatari del settore della ricerca, dell’economia e della società sullo stato e sull’avanzamento dei lavori dei PNR.

È responsabile della comunicazione dei risultati ai destinatari.

Terminato un PNR pubblica una sintesi dei principali risultati del programma.

Redige un rapporto finale destinato al Consiglio federale nel quale indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del PNR.

La SEFRI decide, dopo aver consultato il FNS, se un PNR concluso o lo strumento PNR in quanto tale devono essere sottoposti a una verifica dell’efficacia. Sempre dopo aver consultato il FNS definisce le modalità della verifica e assegna i mandati corrispondenti.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il vaglio e l’esame dei temi per il PNR, nonché della verifica dell’efficacia.

Sezione 3 Poli di ricerca nazionali del FNS

(art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)

Art. 10 Definizione e scopo

Un polo di ricerca nazionale (PRN) ha le seguenti caratteristiche:

  1. è un progetto di ricerca d’importanza nazionale ed è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato;
  2. ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni interni o esterni al settore universitario.

Il ruolo di istituzioni ospitanti spetta soltanto ai centri di ricerca universitari.

Possono essere istituzioni ospitanti soltanto le istituzioni che dispongono delle competenze necessarie per soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 4.

L’istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi:

  1. il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione di una ricerca ai massimi livelli;
  2. il rinnovamento duraturo e l’ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca, nonché il loro collegamento alle reti internazionali;
  3. l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione della scienza.

Art. 11 Durata

Un PRN ha una durata massima di dodici anni.

La durata è suddivisa in periodi di finanziamento di quattro anni al massimo.

Art. 12 Organizzazione

La direzione del PRN, con sede presso l’istituzione ospitante, dirige il PRN dal punto di vista organizzativo e scientifico.

Prende autonomamente decisioni nell’ambito di un contratto PRN (art. 15). Tra i suoi compiti rientrano segnatamente:

  1. il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN;
  2. la direzione scientifica e l’orientamento generale del PRN;
  3. la gestione operativa del PRN, nonché l’attribuzione e il controllo dei fondi.

Le istituzioni ospitanti ottimizzano e rafforzano le proprie strutture di ricerca nei rispettivi settori di ricerca del PRN. Contribuiscono inoltre adeguatamente al finanziamento del PRN, segnatamente della sua direzione.

Art. 13 Procedura di selezione e di decisione

Su mandato del DEFR, il FNS procede alla messa a concorso delle nuove serie di PRN. 12

La procedura di selezione e di decisione prevede due fasi: prima vengono esaminati gli schizzi e poi le domande.

Il FNS è responsabile della valutazione scientifica e strutturale delle domande secondo gli obiettivi dell’articolo 10 capoverso 4. A tal fine consulta esperti internazionali.

Raccomanda alla SEFRI di operare una selezione delle domande per un PRN ritenute di elevato livello scientifico e strutturale.

La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione:

  1. svolge i necessari accertamenti e le trattative con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;
  2. chiede il parere dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico riguardo all’importanza dei progetti per l’esecuzione di compiti federali;
  3. chiede il parere di Innosuisse13 riguardo all’importanza dei progetti per la promozione dell’innovazione;
  4. consulta il FNS riguardo agli oneri finanziari e strutturali;
  5. chiede il parere del CSS riguardo alla valutazione globale dei progetti.

Presenta una proposta motivata al DEFR relativa all’istituzione di nuovi PRN. 14

Il DEFR decide in merito ai PRN da istituire stabilendo per ciascuno di essi gli oneri e il quadro finanziario per il primo periodo di sussidio.

Art. 14 Notifica delle decisioni

Il FNS notifica le sue decisioni sulle domande di cui non raccomanda la realizzazione.

Il DEFR notifica le sue decisioni sulle domande di cui il FNS raccomanda la realizzazione.

Art. 15 Contratto PRN

Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione del PRN concludono un contratto per ciascun periodo di finanziamento. 15

Prima di sottoscrivere il contratto PRN, il FNS lo sottopone per approvazione alla SEFRI. Quest’ultima verifica le disposizioni previste concernenti il rispetto del quadro finanziario stabilito, gli oneri e i relativi diritti e doveri dei partecipanti.

Art. 16 Realizzazione dei PRN

Oltre a finanziare e seguire i PRN, il FNS controlla il rispetto delle condizioni contrattuali. 16

Dopo la scadenza di un periodo di finanziamento decide in merito alla proroga del sostegno sulla base di una domanda in tal senso della direzione del PRN. Alla domanda deve essere allegata una lettera delle istituzioni ospitanti nella quale queste ultime assicurano la loro dotazione finanziaria del PRN e i loro piani di sviluppo strutturale. Nella decisione il FNS considera anche i risultati della sua valutazione intermedia.

Se il FNS approva una domanda di proroga è concluso un nuovo contratto per il nuovo periodo di finanziamento secondo l’articolo 15. 17

Art. 17 Monitoraggio, rapporto e valutazione

Il FNS garantisce il monitoraggio dei PRN in corso. Per il monitoraggio di ciascun PRN designa un comitato internazionale di accompagnamento. 18

Per ciascun PRN concluso il FNS redige un rapporto finale. Tale rapporto comprende la conclusione finanziaria e un rapporto sui risultati scientifici e strutturali. A tal fine procede a una valutazione finale in merito agli obiettivi principali perseguiti con il PRN. Per questo si basa sui rapporti corrispondenti della direzione PRN e sulla valutazione del comitato internazionale di accompagnamento.

La SEFRI decide, dopo aver consultato il FNS, se un PRN concluso, una serie di PRN conclusi o lo strumento PRN in quanto tale devono essere sottoposti a una verifica completa dell’efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Dopo aver consultato il FNS, decide le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.

Art. 18 Interruzione di PRN

Se respinge una domanda di proroga di un PRN, il FNS chiede al DEFR di interrompere il PRN in questione.

Il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se il PRN proseguirà alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analogia dalle disposizioni dell’articolo 13 capoversi 2-7.

Se le circostanze lo esigono, su proposta del FNS il DEFR può anche decidere di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento.

In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il PRN.

Art. 19 Procedura

Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concorso, la selezione e la valutazione dei PRN.

Sezione 4 Riserve delle istituzioni di promozione della ricerca19

Art. 19a Riserve del FNS20

In un determinato anno civile (anno contabile n) il FNS può superare eccezionalmente l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale approvato dal Parlamento per il FNS se:

  1. il totale delle riserve non supera il 20 per cento della somma degli impegni del FNS non iscritti a bilancio per i due anni successivi (anni n+1 e n+2); e
  2. l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale annuo previsto a favore del FNS è rispettata per l’anno successivo (n+3).

Il FNS sottopone alla SEFRI un’apposita pianificazione delle riserve aggiornata con cadenza annuale.

La SEFRI ne prende visione e approva un’eventuale deroga ai sensi del capoverso 1 previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 19b21 Riserve delle Accademie svizzere delle scienze

Nel rispettivo anno contabile il totale delle riserve di ogni singola istituzione di cui all’articolo 4 lettera a numero 2 LPRI non può superare il 10 per cento del sussidio federale annuo.

Capitolo 2 Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale

Sezione 1 Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale

(art. 15 LPRI)

Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame; decisione

Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI.

La domanda deve includere:

  1. indicazioni sui compiti e l’organizzazione della struttura richiedente;
  2. una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale;
  3. una panoramica delle spese necessarie all’adempimento dei compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese.

Il DEFR disciplina in un’ordinanza la procedura d’esame.

Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca

Le aliquote di sussidio di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI.

La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.

La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie.

Eventuali prestazioni in natura devono essere chiaramente identificate e iscritte a bilancio come entrate dell’infrastruttura o dell’istituzione di ricerca. 22

Art. 22 Calcolo dei sussidi per i centri di competenza per la tecnologia

Le aliquote di sussidio di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPRI e le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi valgono come valori medi per ciascun periodo ERI.

La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati e i contributi dell’economia nell’ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.

La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie.

Eventuali prestazioni in natura devono essere chiaramente identificate e iscritte a bilancio come entrate del centro di competenza per la tecnologia. 23

I nuovi settori d’attività ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 LPRI devono distinguersi chiaramente dalle priorità di ricerca di altri centri di ricerca universitari ed essere d’importanza nazionale.

In caso di sviluppo di nuovi settori d’attività, nel calcolo del finanziamento di base possono essere considerati al massimo per due periodi ERI gli eventuali mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. Per il loro conteggio, i mezzi finanziari corrispondenti devono poter essere assegnati al nuovo settore d’attività.

Art. 23 Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia

Per la concessione di sussidi ai centri di competenza per la tecnologia che, nell’ambito dei loro compiti secondo l’articolo 15 capoverso 4 lettera a LPRI, fondano proprie start-up o partecipano alla loro creazione valgono inoltre le seguenti condizioni:

  1. il centro di competenza per la tecnologia fonda start-up proprie o partecipa alla creazione di start-up solo se la tecnologia impiegata (prodotti o processi) è stata sviluppata o migliorata nell’ambito di uno dei suoi programmi di ricerca;
  2. fonda start-up proprie solo se le imprese partner che hanno partecipato al programma di ricerca secondo la lettera a rinunciano alla valorizzazione economica della proprietà intellettuale che ne deriva;
  3. non fornisce alla start-up né prestazioni in denaro né prestazioni in natura non indennizzate. In compenso, può attribuire a titolo gratuito alla singola start-up la proprietà intellettuale derivante dal progetto di ricerca determinante e i relativi diritti di utilizzazione;
  4. documenta un reddito derivante dalla vendita di brevetti, dai pagamenti delle licenze e dalle alienazioni di partecipazioni a start-up e il suo investimento nella gestione ordinaria.

Sezione 2 Ricerca del settore pubblico

(art. 16 LPRI)

Art. 24 Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico

I sussidi federali per la realizzazione di programmi di ricerca e i sussidi overhead secondo l’articolo 39 sono stabiliti nell’ambito di contratti o decisioni.

Nel caso di ricerche su commissione l’Amministrazione federale rimborsa le spese necessarie per adempiere al contratto.

Art. 25 Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico

Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considera per l’emanazione delle sue direttive sulla qualità della ricerca i principi della garanzia di qualità degli organi di promozione.

I servizi federali disciplinano nei contratti o nelle decisioni relativi alla ricerca del settore pubblico i diritti sui risultati ottenuti dalla ricerca e la loro utilizzazione.

Capitolo 3 Promozione dell’innovazione

(art. 18–25 LPRI; art. 23 LASPI) 24

Art. 26 Basi per la promozione dell’innovazione

(art. 18 cpv. 3 LPRI)

La SEFRI elabora le basi per la promozione dell’innovazione, in particolare la strategia in materia di politica dell’innovazione, e la sottopone al Consiglio federale ogni quattro anni nell’ambito del messaggio ERI.

Coordina tale attività con Innosuisse e altri servizi federali, e garantisce un coinvolgimento adeguato del settore economico e degli organi delle scuole universitarie. 25

Art. 26a26 Sede di Innosuisse

(art. 1 cpv. 5 LASPI)

Innosuisse ha sede a Berna.

Art. 27 Valutazione della promozione dell’innovazione

(art. 18 cpv. 4 LPRI)

La SEFRI garantisce la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della promozione dell’innovazione.

Essa presenta ogni quattro anni, nell’ambito del messaggio ERI, un rapporto al Consiglio federale contenente i risultati di tale valutazione.

Art. 2827

Art. 29e 3028

Art. 3129 Contributo federale ai costi d’esercizio dell’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione

Su richiesta, la SEFRI può contribuire ai costi d’esercizio sostenuti dalla segreteria dell’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione.

Il contributo serve a coprire i costi sostenuti dalla segreteria per adempiere i compiti di cui all’articolo 4 del contratto di diritto pubblico del 21 dicembre 2016 30 tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell’innovazione.

Sono considerati costi computabili:

  1. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per funzioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali;
  2. i costi per beni e servizi e i costi d’esercizio sostenuti per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l’istituzione responsabile (art. 5a del contratto);
  3. i costi di locazione, ragionevoli e conformi all’uso locale, per i locali necessari all’istituzione responsabile.

Il contributo ai costi d’esercizio copre anche il trattamento delle domande di fideiussione e il monitoraggio delle fideiussioni in essere.

La SEFRI fissa ogni anno mediante decisione il contributo federale massimo.

Rimborsa esclusivamente i costi effettivamente sostenuti e comprovati. I fondi eventualmente non utilizzati del contributo federale di un determinato anno sono compensati con il contributo federale dell’anno successivo dopo presentazione del bilancio annuale dell’istituzione responsabile.

Art. 3231 Domanda di contributo federale

L’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione presenta alla SEFRI la domanda di contributo federale annuo ai costi d’esercizio della sua segreteria al più tardi entro la fine dell’anno in corso per l’anno successivo.

La domanda deve contenere in particolare gli elementi seguenti:

  1. il preventivo dell’istituzione responsabile;
  2. un elenco delle attività e delle misure previste per adempiere i compiti definiti nella convenzione sulle prestazioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettera b.

Capitolo 4 Sussidi per la compensazione di overhead

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 3332 Scopo dei sussidi overhead

I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) rappresentano un contributo ai costi delle istituzioni derivanti dai progetti di ricerca sostenuti da FNS, Innosuisse e Amministrazione federale nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 34 Rapporto e controllo

Il FNS e Innosuisse presentano alla SEFRI per ogni periodo di sussidio un rapporto sull’assegnazione dei loro sussidi overhead. In particolare, esplicitano la ripartizione di tali sussidi in base a istituzioni e strumenti di promozione. 33

La SEFRI verifica nell’ambito dei suoi compiti di controllo se l’aliquota massima di sussidio stabilita nel decreto di finanziamento è rispettata e, se del caso, approva il rapporto.

Le unità dell’Amministrazione federale presentano un rapporto conformemente all’articolo 52 LPRI.

Sezione 2 Sussidi overhead del FNS

(art. 10 cpv. 4 secondo periodo LPRI)

Art. 35 Calcolo, assegnazione e versamento

Il FNS calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato l’anno precedente nell’ambito:

  1. dei crediti stanziati; e
  2. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.

Stanzia i sussidi mediante decisione.

I sussidi sono versati in due rate di pari importo alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.

Art. 36 Regolamento

Il FNS emana un regolamento sui sussidi overhead. Vi disciplina segnatamente:

  1. gli strumenti di promozione che possono dare diritto ai sussidi overhead;
  2. il rimborso dei sussidi overhead in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.

Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Sezione 3 Sussidi overhead di Innosuisse

(art. 23 cpv. 2 LPRI) 34

Art. 3735 Calcolo, assegnazione e versamento

Innosuisse calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato durante l’anno civile nell’ambito:

  1. dei crediti stanziati; e
  2. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.

Stabilisce l’ammontare del sussidio nell’ambito dell’approvazione del progetto.

Il versamento dei sussidi overhead avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

Art. 3836 Ordinanza sui sussidi

Innosuisse stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nella sua ordinanza sui sussidi.

Sezione 4 Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico

(art. 16 cpv. 6 secondo periodo LPRI)

Art. 39

L’Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere c e d LPRI. 37

Per il calcolo dei sussidi overhead vale al massimo l’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento per i sussidi overhead del FNS.

Il versamento dei sussidi overhead avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

Capitolo 5 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca come condizioni di promozione supplementari

(art. 27 LPRI)

Art. 40 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Gli organi di promozione decidono caso per caso se vogliono vincolare la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull’impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI.

In caso di decisione conforme al capoverso 1, valgono le seguenti condizioni:

  1. i ricercatori che svolgendo le loro attività finanziate con aiuti federali ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale devono informare il centro di ricerca universitario per il quale lavorano;
  2. i ricercatori e i centri di ricerca universitari per i quali lavorano si impegnano a non compromettere la tutela della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca attraverso pubblicazioni anticipate o in altro modo;
  3. se il centro di ricerca universitario sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa ai ricercatori un’equa indennità secondo i principi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni38. Sono fatte salve le disposizioni speciali;
  4. se il centro di ricerca universitario non adotta misure per promuovere la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro un periodo di tempo da concordare dopo l’annuncio da parte dei ricercatori, questi ultimi possono chiedere il ritrasferimento di tali diritti;
  5. se nell’esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi presso un centro di ricerca universitario si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, il centro di ricerca universitario partecipa alle entrate derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale almeno in misura proporzionale alla partecipazione della Confederazione ai costi complessivi del progetto di ricerca in questione. È fatto salvo l’articolo 41.

Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valorizzazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o chiedere la restituzione di quelli già versati.

Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d’innovazione

Innosuisse decide per ogni domanda se vuole subordinare la concessione di sussidi alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione.

Una convenzione conforme all’articolo 1 deve includere:

  1. una regolamentazione sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del progetto d’innovazione sostenuto;
  2. una regolamentazione sull’utilizzazione e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dal progetto d’innovazione sostenuto;
  3. una regolamentazione sull’utilizzazione e sulla valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale confluita nel progetto d’innovazione sostenuto;
  4. eventuali diritti a indennità;
  5. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

Nel settore dei beni e dei servizi i partner attuatori hanno almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusive e a titolo gratuito dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto. Tale diritto deve essere sancito nella convenzione.

Il diritto di utilizzazione e di valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 3 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situazione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca.

Per stabilire un’indennità per l’esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto è necessario considerare:

  1. la quota di partecipazione del partner attuatore al finanziamento del progetto d’innovazione sostenuto; e
  2. che l’obbligo d’indennità non deve compromettere la corretta valorizzazione dei risultati del progetto. I partner attuatori devono segnalare un eventuale rischio in tal senso.

Capitolo 5a Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse39

Art. 41a Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca40

A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione.

L’istituzione che impiega i ricercatori ha accesso esclusivamente ai dati riguardanti i progetti di ricerca che i ricercatori realizzano o intendono realizzare presso di essa. Utilizza i dati per:

  1. i pareri e le conferme di cui le istituzioni di promozione della ricerca hanno bisogno per il trattamento delle domande e il versamento dei sussidi;
  2. la gestione dei sussidi;
  3. la valutazione dell’impiego di mezzi terzi.

La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020 41 sulla protezione dei dati. 42

Art. 41b43 Comunicazione dei dati da parte di Innosuisse

A scopo informativo, Innosuisse può pubblicare su qualsiasi supporto dati relativi ai provvedimenti e ai progetti approvati dal 1° gennaio 2018 in virtù degli articoli 19–22a LPRI e comunicarli alle cerchie interessate, purché tali dati riguardino le seguenti categorie:

  1. dati relativi al provvedimento o al progetto, in particolare: tipo di strumento di promozione, titolo e numero di riferimento, stato, data di inizio e di fine, rilascio di conferme, costi complessivi, ambito tematico, settore e breve descrizione;
  2. dati sulle persone coinvolte, in particolare: partecipanti, persona di contatto, breve descrizione, dimensioni dell’impresa, fase di sviluppo, piano di finanziamento e Cantone o Paese in cui risiedono i partner coinvolti.

A scopo di coordinamento e di prevenzione degli abusi, su richiesta scritta e motivata Innosuisse può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 relativi ai provvedimenti e ai progetti presentati, approvati o respinti dal 1° gennaio 2018 in virtù degli articoli 19–22a LPRI alle seguenti autorità:

  1. servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento di cui all’articolo 42 LPRI;
  2. autorità cantonali o istituzioni pubbliche incaricate di promuovere la ricerca e l’innovazione.

Capitolo 5b Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Art. 41c

Per garantire il rispetto delle regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica, il FNS, Innosuisse e gli istituti di ricerca del settore dei PF possono avvalersi dei servizi del Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica nelle loro procedure relative alle violazioni di tali regole, conformemente all’articolo 5 capoversi 2–5 dell’ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie del 20 novembre 2024 44 sulla garanzia della qualità in materia di integrità scientifica (O-GQIS), nella sua versione del 20 novembre 2024 45 .

Possono notificare le procedure relative alle violazioni dell’integrità scientifica e ai comportamenti scorretti in ambito scientifico conformemente all’articolo 3 O-GQIS.

Capitolo 6 Cooperazione internazionale

Sezione 1 Trattati e dichiarazioni d’intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale

(art. 28 cpv. 2 LPRI)

Art. 42 Trattati e dichiarazioni d’intenti

Il DEFR è autorizzato, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 46 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.

Nell’ambito delle sue competenze di cui al capoverso 1, il DEFR è autorizzato a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione. 47

Può attribuire le competenze di cui ai capoversi 1 e 2 alla SEFRI.

Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali

La SEFRI, nell’ambito dei trattati internazionali di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata a decretare la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti di cooperazione internazionali.

Invita altri servizi federali e gli organi di ricerca che, dato il loro settore di attività, hanno interesse a essere rappresentati nelle delegazioni e a formulare proposte su membri della delegazione ed esperti.

Art. 4448

Sezione 2 Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali; informazione e consulenza

(art. 29 cpv. 1 lett. a, b, f, g LPRI)

Art. 45 Scopo dei sussidi

I sussidi permettono ai servizi svizzeri interessati, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di:

  1. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali;
  2. integrarsi nei progetti di grande importanza per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore scientifico svizzero all’estero;
  3. utilizzare le infrastrutture di organizzazioni scientifiche internazionali.

Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in particolare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e alle attività nazionali nel settore spaziale. 49

Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi

I sussidi possono essere concessi alle istituzioni e alle organizzazioni se:

  1. il progetto è di interesse nazionale;
  2. la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari della Confederazione;
  3. il progetto è portato avanti da un’istituzione o un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.50

I sussidi sono concessi al massimo per cinque anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.

Art. 47 Proposta

Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere:

  1. il nome del richiedente;
  2. l’istituzione o l’organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sussidio;
  3. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario;
  4. le prestazioni proprie e altre partecipazioni, nonché ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
  5. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e l’interesse nazionale;
  6. il sussidio federale richiesto.

Art. 48 Consultazioni

La SEFRI consulta altri uffici o organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.

Art. 4951 Decisione

La SEFRI decide per i sussidi fino a 3 milioni di franchi.

Il DEFR decide per i sussidi superiori a 3 milioni di franchi. La SEFRI presenta la proposta.

... 52

I sussidi possono essere concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 5053 Informazione e consulenza

La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.

Può concedere sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI.

Per i sussidi di cui al capoverso 2 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, la locazione di spazi e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi.

I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.

Sezione 3 Sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali

(art. 29 cpv. 1 lett. c LPRI)

Art. 51 Principi

Possono essere versati sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione e lo scambio con i Paesi e le regioni designati nell’ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione. 54

La cooperazione tra centri di ricerca universitari svizzeri ed esteri è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l’utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari comuni, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti specifici e attività pilota.

I programmi e i progetti sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.

Qualora l’interesse per la politica scientifica nazionale e l’eccellenza scientifica di un progetto lo giustifichino, è possibile prescindere dal principio di reciprocità a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promozione della ricerca mettano a disposizione mezzi adeguati.

Art. 5255 Procedura per bandi di concorso comuni

La SEFRI istituisce un comitato direttivo nazionale per i Paesi e le regioni designati nell’ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione. Il comitato stabilisce l’orientamento del programma di cooperazione dal punto di vista nazionale.

Per ogni Paese o regione la SEFRI può designare come leading house un centro di ricerca universitario svizzero incaricato del coordinamento e dell’attuazione del programma di cooperazione. A tal fine consulta swissuniversities. Se per un Paese o una regione non è stata designata una leading house, la SEFRI adotta le misure e le decisioni del caso.

Il FNS è responsabile su incarico della SEFRI della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale e della valutazione dei progetti. La procedura si basa sui regolamenti del FNS e sulla messa a concorso da parte del FNS.

Le convenzioni bilaterali con il Paese partner disciplinano la formazione dei gruppi di lavoro comuni e i loro compiti. In particolare, i gruppi di lavoro decidono dell’approvazione o del rifiuto delle domande di progetto presentate nell’ambito dei programmi.

Il DEFR stabilisce in un’ordinanza i rappresentanti all’interno del comitato direttivo nazionale e le modalità di lavoro del comitato.

Art. 53 Determinazione dei sussidi, mandati di prestazione

Il DEFR stabilisce nell’ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascun programma di cooperazione per la sua realizzazione nel rispettivo periodo di sussidio. 56

La SEFRI conclude con ciascuna leading house un contratto di prestazioni che stabilisce gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le prestazioni che la leading house deve fornire e le disposizioni per la presentazione dei rapporti (reporting e controlling). Nel contratto di prestazioni la SEFRI può attribuire alla leading house una competenza decisionale sulla scelta di singoli progetti e attività pilota.

I dettagli dei compiti del FNS e i relativi sussidi sono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

Capitolo 7 Coordinamento, pianificazione e sviluppo sostenibile

Sezione 1 Coordinamento da parte del Consiglio federale

(art. 41 e 42 LPRI)

Art. 54 Politica scientifica estera

La SEFRI elabora per il Consiglio federale, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto nell’ambito delle disposizioni secondo l’articolo 41 capoverso 3 LPRI sullo stato e lo sviluppo della politica scientifica estera della Svizzera. A tale proposito considera:

  1. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
  2. gli sviluppi nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo ed extraeuropeo;
  3. i provvedimenti di cui all’articolo 29 LPRI adottati nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Coordina tale attività con i servizi competenti per la politica estera del Dipartimento federale degli affari esteri e con altri servizi federali interessati e consulta il FNS e Innosuisse, segnatamente riguardo ai compiti loro delegati secondo gli articoli 30 LPRI e 3 capoverso 3 LASPI. 57

Il Consiglio federale prende atto del rapporto di cui al capoverso 1 e decide in merito ai provvedimenti di coordinamento necessari.

Art. 5558 Infrastrutture di ricerca

La SEFRI elabora per il DEFR, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto sullo stato e sullo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e di ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale proposito considera:

  1. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
  2. gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo riguardo all’istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale;
  3. le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;
  4. le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universitarie.

Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati nonché, all’occorrenza, il CSS e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente onerosi secondo la legge federale del 30 settembre 2011 59 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) vi sia un’armonizzazione materiale fra la pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione secondo la LPRI e il coordinamento della politica universitaria secondo la LPSU.

Il DEFR prende visione del rapporto.

Eventuali proposte di finanziamento delle infrastrutture di ricerca sono presentate nell’ambito dei periodici messaggi ERI.

Art. 56 Iniziative nazionali di promozione

Il DEFR coordina le iniziative nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 5 LPRI riguardo alla loro pianificazione e realizzazione.

Coordina tali iniziative con la procedura di pianificazione ordinaria (art. 58 e 59) e garantisce che eventuali proposte concernenti i provvedimenti di promozione siano presentate nell’ambito dei periodici messaggi ERI.

Sezione 1a Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico60

Art. 5761 Composizione del Comitato interdipartimentale

Il Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico (comitato di coordinamento RSP) è composto da un comitato strategico e da una commissione specializzata.

La segreteria del Comitato di coordinamento RSP si trova presso la SEFRI.

Art. 57a62 Comitato strategico

Il Comitato strategico è composto da rappresentanti:

  1. dei singoli servizi federali che svolgono compiti nell’ambito della ricerca del settore pubblico;
  2. dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e della Cancelleria federale (CaF).

I membri di cui al capoverso 1 rappresentano le direzioni o le unità amministrative dei singoli servizi federali. La nomina avviene da parte dei servizi federali competenti.

Partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato strategico rappresentanti della direzione del FNS, di Innosuisse e del Consiglio dei PF.

Il segretario di Stato della SEFRI dirige il Comitato strategico. Può designare un rappresentante.

Art. 57b63 Commissione specializzata

La Commissione specializzata è composta dai responsabili della ricerca dei servizi federali rappresentati nel Comitato di coordinamento RSP, dell’AFF e della CaF. È diretta dalla SEFRI.

Partecipano con voto consultivo alle sedute della Commissione specializzata un rappresentante del FNS, un rappresentante di Innosuisse e un rappresentante del Consiglio dei PF.

La Commissione specializzata svolge i compiti operativi del Comitato di coordinamento RSP e prepara le basi decisionali del Comitato strategico. Gli ulteriori compiti sono stabiliti dal Comitato di coordinamento RSP nelle direttive sulla garanzia della qualità nel campo della ricerca del settore pubblico.

Art. 57c64 Coordinamento dei programmi di ricerca del settore pubblico di grande portata

Nella fase iniziale della pianificazione i servizi federali competenti per la ricerca del settore pubblico notificano con sufficiente anticipo al Comitato di coordinamento RSP i programmi di ricerca del settore pubblico che comportano spese minime di 2,5 milioni di franchi all’anno o superiori a 10 milioni di franchi su quattro anni. I programmi di ricerca del settore pubblico che presentano una stretta correlazione tematica sono considerati un unico programma di ricerca di grande portata.

La Commissione specializzata verifica la compatibilità di questi programmi di ricerca del settore pubblico con i programmi di ricerca in corso e previsti dell’Amministrazione federale, del FNS, di Innosuisse e del Consiglio dei PF. Stabilisce la procedura di verifica adeguata.

Può coinvolgere nella verifica organi esistenti della Confederazione e consultare esperti esterni.

Informa il Comitato strategico sui risultati della verifica. Quest’ultimo decide in merito al seguito della procedura. Può emanare delle raccomandazioni per i servizi federali competenti per la ricerca del settore pubblico.

Sezione 2 Pianificazione

(art. 43-48 LPRI)

Art. 58 Programmi pluriennali

(art. 45 LPRI)

Gli organi della ricerca informano nei loro programmi pluriennali sulle attività previste per il successivo periodo ERI, in particolare su:

  1. quali priorità intendono fissare e in che misura coincidono con l’orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell’innovazione della Confederazione;
  2. come prevedono di ripartire i loro mezzi rispetto all’attività svolta fino a quel momento;
  3. come intendono coordinare le loro attività internamente e con gli altri organi di ricerca;
  4. quali ripercussioni ci si deve attendere a livello di personale e finanziario.

La SEFRI fissa il termine entro il quale gli organi di ricerca devono presentare i loro programmi pluriennali.

Art. 59 Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca

(art. 48 LPRI)

Durante la realizzazione del piano annuale di promozione ogni istituzione di promozione della ricerca verifica la validità del suo programma pluriennale. Le deroghe alle convenzioni sulle prestazioni stipulate sulla base dei programmi pluriennali devono essere motivate.

Il piano di promozione indica il modo in cui devono essere utilizzati i fondi nell’anno successivo. Gli importi sono espressi in franchi e in percentuale sull’onere complessivo; a titolo di paragone, sono menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La promozione prevista deve essere motivata.

Il piano annuale di promozione è approvato dalla SEFRI. 65

Sezione 3 Sviluppo sostenibile

(art. 6 cpv. 3 lett. a LPRI)

Art. 60

Nell’ambito della procedura di domanda gli organi di promozione chiedono informazioni sul contributo dei progetti allo sviluppo sostenibile.

Conformemente all’obbligo di rapporto di cui all’articolo 52 LPRI le istituzioni di promozione della ricerca e l’Amministrazione federale, così come Innosuisse nel suo rapporto di gestione secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera o LASPI, illustrano in che modo hanno rispettato gli obiettivi della Confederazione per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente nell’ambito della loro attività di promozione. 66

Capitolo 8 Consiglio svizzero della scienza

(art. 54-55 LPRI)

Art. 61

Il Consiglio svizzero della scienza (CSS) 67 è una commissione consultiva permanente secondo l’articolo 8 a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 68 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. È aggregato amministrativamente al DEFR .

Dispone di una segreteria propria.

I fondi per l’esercizio del CSS sono inseriti nel preventivo della SEFRI.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 62 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’ordinanza del 10 giugno 1985 69 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è abrogata.

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: ... 70

Art. 63 Disposizioni transitorie

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni sul finanziamento e i sussidi federali secondo i capitoli 7 e 8 della LPSU 71 e al massimo fino al 31 dicembre 2016, per la concessione dei sussidi overhead di Innosuisse e per i dettagli relativi al calcolo dei sussidi valgono l’articolo 10 s capoversi 6 e 7 con allegato dell’ordinanza del 10 giugno 1985 72 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e la relativa disposizione transitoria del 24 novembre 2010.

Fino all’entrata in vigore dei capitoli 1–5 della LPSU il tenore dell’articolo 52 capoverso 2 secondo periodo è il seguente: ... 73

Art. 64 Entrata in vigore

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

L’articolo 55 capoverso 3 entra in vigore contemporaneamente ai capitoli 1–5 LPSU 74 .

Gli articoli 37 e 38 entrano in vigore contemporaneamente alle disposizioni sul finanziamento e i sussidi federali secondo i capitoli 7 e 8 LPSU, ma non oltre il 1° gennaio 2017.