I programmi speciali e i programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.
La realizzazione dei programmi speciali e dei programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:
- gli strumenti di promozione dei seguenti organi di promozione (organi di promozione):1.le istituzioni di promozione della ricerca di cui all’articolo 4 lettera a LPRI,2.l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse);
- le misure straordinarie, che devono essere adottate nell’ambito di competenza degli organi di promozione.
I programmi speciali e i programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.
Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione dei programmi, in particolare per la verifica dell’efficacia.