La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).
432.22 — OBiG
Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)
del 9 ottobre 2013 (Stato 1° novembre 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Sezione 1 In generale
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Statuto
La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata e dell’Esercito svizzero.
Sezione 2 Collezioni e prestazioni
Art. 3 Mandato di collezione
La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:
- utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Esercito svizzero; o
- pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero.
Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.
Art. 4 Acquisizione della collezione
La BiG amplia la sua collezione mediante:
- acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
- ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero;
- liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione;
- acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti.
Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:
- accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
- rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati;
- impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.
Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.
Art. 5 Preservazione della collezione
La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte.
Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.
Art. 6 Accesso alla collezione
La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.
Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:
- da collaboratori dell’Amministrazione federale;
- da militari;
- dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.
Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio.
Art. 7 Ricerca
Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:
- all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero;
- al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:
- mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi;
- permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne;
- fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario.
La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni.
Art. 8 Servizio degli archivi
La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.
Sezione 3 Coordinamento e collaborazione
Art. 9 Servizio bibliotecario dell’Amministrazione federale
La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.
Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.
Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione
La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’informazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnatamente a:
- fornire assistenza specialistica alla BiG;
- avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
- garantire uno scambio regolare di informazioni.
La CDC si compone:
- del capo della BiG quale presidente della CDC;
- di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.
Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:
- un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
- un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
- un rappresentante di altre unità amministrative interessate.
La BiG gestisce la segreteria della CDC.
Art. 11 Rete di biblioteche Alexandria
Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti:
- assiste i partner sotto il profilo tecnico;
- gestisce il catalogo online accessibile al pubblico;
- definisce e dirige l’impiego dell’informatica.
Art. 12 Collaborazione con terzi
Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.
Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.