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432.22 OBiG

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)

del 9 ottobre 2013 (Stato 1° novembre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).

Art. 2 Statuto

La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata e dell’Esercito svizzero.

Sezione 2 Collezioni e prestazioni

Art. 3 Mandato di collezione

La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:

  1. utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Esercito svizzero; o
  2. pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero.

Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.

Art. 4 Acquisizione della collezione

La BiG amplia la sua collezione mediante:

  1. acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
  2. ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero;
  3. liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione;
  4. acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti.

Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:

  1. accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
  2. rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati;
  3. impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.

Art. 5 Preservazione della collezione

La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte.

Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.

Art. 6 Accesso alla collezione

La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.

Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:

  1. da collaboratori dell’Amministrazione federale;
  2. da militari;
  3. dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.

Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio.

Art. 7 Ricerca

Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:

  1. all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero;
  2. al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.

Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:

  1. mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi;
  2. permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne;
  3. fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario.

La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni.

Art. 8 Servizio degli archivi

La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.

Sezione 3 Coordinamento e collaborazione

Art. 9 Servizio bibliotecario dell’Amministrazione federale

La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.

Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione

La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’informazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnatamente a:

  1. fornire assistenza specialistica alla BiG;
  2. avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
  3. garantire uno scambio regolare di informazioni.

La CDC si compone:

  1. del capo della BiG quale presidente della CDC;
  2. di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.

Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:

  1. un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
  2. un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
  3. un rappresentante di altre unità amministrative interessate.

La BiG gestisce la segreteria della CDC.

Art. 11 Rete di biblioteche Alexandria

Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti:

  1. assiste i partner sotto il profilo tecnico;
  2. gestisce il catalogo online accessibile al pubblico;
  3. definisce e dirige l’impiego dell’informatica.

Art. 12 Collaborazione con terzi

Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.

Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.