Gli articoli 9–14, 15 capoverso 5, 16 capoverso 3, 18 capoverso 3, 19–22 e 28 LMC entrano in vigore il 19 ottobre 2009.
432.301
Ordinanza
concernente l’entrata in vigore parziale della legge
sui musei e le collezioni e l’inizio dell’attività
del Museo nazionale svizzero
del 30 settembre 2009 (Stato 19 ottobre 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 e 31 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009 1 sui musei e
le collezioni (LMC),
ordina:
Art. 1 Entrata in vigore parziale
Art. 2 Competenze degli organi del MNS durante l’inizio dell’attività
Gli organi del Museo nazionale svizzero (MNS) sono autorizzati a prendere i dovuti provvedimenti per l’inizio dell’attività del MNS. In particolare possono stipulare allo scopo contratti con terzi.
Art. 3 Finanziamento dell’inizio dell’attività
Dei costi generati durante l’inizio dell’attività del MNS si fa carico l’Ufficio federale della cultura.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2009.