Chi si rivolge a un’autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.
Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale.
Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.
Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d’attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.
Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.
Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l’amministrazione della giustizia federale.