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Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri,
i Gran Premi svizzeri e gli acquisti1

del 6 maggio 2016 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009 2 sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1 Obiettivi di promozione

Art. 1 Obiettivi dell’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

L’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri ha lo scopo di:

  1. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
  2. riconoscere gli operatori culturali per le loro prestazioni culturali, segnatamente le loro opere, i loro progetti e la loro attività di mediazione;
  3. ottenere un effetto promozionale a favore degli operatori culturali premiati e delle loro prestazioni culturali;
  4. sensibilizzare il grande pubblico nei confronti della creazione culturale svizzera eccezionale.

Art. 2 Obiettivi degli acquisti

L’acquisto di opere d’arte e di lavori di design ha lo scopo di:

  1. promuovere la creazione culturale svizzera eccezionale e rafforzarne la qualità;
  2. documentare lo sviluppo della creazione svizzera di arte e design;
  3. arricchire gli arredi dei locali di proprietà della Confederazione;
  4. promuovere l’attività espositiva di istituzioni di terzi mediante prestiti.

Sezione 2 Strumenti di promozione

Art. 3 Assegnazione di Premi svizzeri e Gran Premi svizzeri

I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nelle discipline culturali arti visive (compresa l’architettura), design, letteratura, arti sceniche e musica. 3

I Premi svizzeri e i Gran Premi svizzeri sono assegnati nel quadro di cerimonie pubbliche. Le prestazioni culturali premiate sono presentate al pubblico in forma opportuna.

Non sussiste alcun diritto a un Premio svizzero o a un Gran Premio svizzero.

Art. 4 Acquisti

Sono acquistati opere d’arte e lavori di design.

Se il prezzo d’acquisto supera i 100 000 franchi, l’opera d’arte può essere acquistata in comune con un’istituzione di terzi. La quota di comproprietà della Confederazione corrisponde al 50 per cento.

Le opere d’arte acquistate servono per arredare i locali della Confederazione o sono date a istituzioni di terzi a titolo di prestito a lungo termine o per esposizioni temporanee.

Per partecipare a un’acquisizione comune o a un prestito, le istituzioni di terzi devono:

  1. essere finanziate prevalentemente mediante contributi statali;
  2. possedere collezioni importanti, aperte al pubblico e custodite secondo un elevato standard di conservazione;
  3. essere membro dell’Associazione dei musei svizzeri.

Se la Collezione d’arte della Confederazione non fa valere un uso proprio, i lavori di design sono dati in prestito al Museo di arti applicate di Zurigo, al mudac di Losanna o ad altri musei terzi. All’occorrenza, il Museo nazionale svizzero ha accesso ai prestiti depositati in detti musei.

Sezione 3 Requisiti di promozione

Art. 5 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri

Possono concorrere all’assegnazione dei Premi svizzeri gli operatori culturali di cittadinanza svizzera e gli operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina i dettagli nel bando di concorso, segnatamente:

  1. le categorie di premi nelle singole discipline culturali;
  2. il montepremi;
  3. i termini d’inoltro delle domande;
  4. il formato d’inoltro; e
  5. il consenso all’utilizzo da parte dell’UFC delle opere per pubblicazioni che sono in relazione diretta con i Premi svizzeri.

Art. 6 Requisiti di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri

I Gran Premi svizzeri sono assegnati a operatori culturali di cittadinanza svizzera e a operatori culturali che hanno il domicilio o la sede in Svizzera.

Chi riceve un Gran Premio svizzero, accettando il riconoscimento, acconsente all’utilizzo da parte dell’UFC delle sue opere a fini editoriali che sono in diretta relazione con il Gran Premio svizzero.

Sezione 4 Criteri di promozione

Art. 7 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Premi svizzeri

Le opere d’arte con cui gli operatori culturali concorrono ai Premi svizzeri sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

  1. qualità;
  2. irradiamento;
  3. attualità;
  4. forza innovatrice.

Art. 8 Criteri di promozione per l’assegnazione dei Gran Premi svizzeri

I Gran Premi svizzeri sono assegnati sulla base dei seguenti criteri:

  1. qualità della prestazione culturale;
  2. irradiamento della prestazione culturale;
  3. carriera artistica dell’operatore culturale.

Art. 9 Criteri di promozione per gli acquisti

Opere d’arte e lavori di design sono acquistati sulla base dei seguenti criteri:

  1. qualità dell’opera d’arte o del lavoro di design;
  2. importanza dell’operatore culturale;
  3. opportunità in relazione all’inserimento nella Collezione d’arte della Confederazione;
  4. richieste di potenziali interessati a un prestito.

Per gli acquisti di opere d’arte in comune con un’istituzione di terzi sono determinanti i seguenti criteri supplementari:

  1. qualità eccezionale dell’opera d’arte;
  2. irradiamento internazionale dell’operatore culturale;
  3. coerenza dell’opera d’arte in relazione al profilo della collezione dell’istituzione di terzi;
  4. visibilità dell’opera d’arte per un vasto pubblico nel quadro dell’esposizione permanente o di esposizioni temporanee ricorrenti;
  5. citazione della comproprietà da parte della Confederazione Svizzera.

Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 10 Procedura per l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri

L’UFC bandisce i Premi svizzeri per le singole discipline sul suo sito Internet. Il bando di concorso è pubblicato anche in altri organi di pubblicazione adeguati.

Nella disciplina della musica i vincitori sono proposti da esperti nominati dall’UFC, nella disciplina delle arti sceniche dall’apposita giuria. 4

L’UFC assegna i Gran Premi svizzeri senza bando di concorso.

Art. 11 Procedura per gli acquisti

L’UFC acquista opere d’arte e lavori di design senza bando di concorso su raccomandazione della Commissione federale d’arte o della Commissione federale del design.

Art. 12 Ordine di priorità

Nel decidere circa l’assegnazione dei Premi svizzeri e dei Gran Premi svizzeri nonché degli acquisti si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità a chi soddisfa al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del DFI del 25 novembre 2015 5 concernente il regime di promozione 2016 per i premi, i riconoscimenti e gli acquisti è abrogata.

Art. 146 Disposizione transitoria della modifica del 13 novembre 2020

Per i bandi di concorso già pubblicati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2020 si applica il diritto previgente.

Art. 15 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.

Ha effetto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021. 7

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