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Ordinanza del Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia sui sussidi (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia)

del 22 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia,

visto l’articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell’11 dicembre 2009 1
sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti.

Essa non è applicabile a progetti legati a programmi e iniziative propri di Pro Helvetia realizzati nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dal Consiglio di fondazione; questi progetti sono disciplinati nel regolamento sulle competenze di Pro Helvetia di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera j del regolamento interno del 22 ottobre 2020 2 della Fondazione Pro Helvetia.

Art. 2 Diritto agli aiuti finanziari

Non può essere fatto valere alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 3 Categorie di aiuti finanziari

Pro Helvetia promuove la creazione artistica e culturale in particolare mediante:

  1. sussidi per la realizzazione di opere;
  2. sussidi per la realizzazione di mandati;
  3. sussidi per la realizzazione di progetti.

Sezione 2 Condizioni

Art. 4 Criteri di idoneità e priorità

Pro Helvetia sostiene progetti legati alla creazione artistica e culturale professionale contemporanea che:

  1. promuovono lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di opere;
  2. promuovono gli scambi culturali in Svizzera e all’estero;
  3. diffondono la creazione artistica e culturale professionale svizzera all’estero; oppure
  4. sono particolarmente atti a fornire nuovi stimoli artistici e culturali.

Pro Helvetia promuove progetti che:

  1. hanno un legame con la Svizzera;
  2. sono d’interesse nazionale; e
  3. beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.

Pro Helvetia sostiene prioritariamente i progetti legati alla creazione artistica e culturale contemporanea che maggiormente rispondono ai seguenti criteri di qualità e di efficacia:

  1. il progetto si distingue per la sua notevole originalità e competenza specialistica, per la sua rilevanza sociale e contenutistica;
  2. il progetto vanta un rapporto equilibrato tra risorse impiegate ed effetti.

Art. 5 Legame con la Svizzera e interesse nazionale

Un legame con la Svizzera è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da artisti e operatori culturali che:1.hanno la cittadinanza svizzera o di cui è accertato il domicilio stabile in Svizzera, e2.partecipano regolarmente sul piano artistico a manifestazioni di rilievo in Svizzera;
  2. l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da gruppi indipendenti o da istituzioni culturali che:1.hanno il loro luogo di creazione in Svizzera, e2.operano regolarmente a livello pubblico in Svizzera;
  3. il progetto comprende opere di artisti, operatori culturali, gruppi o istituzioni culturali ai sensi della lettera a o b.

Un interesse nazionale è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. gli artisti e gli operatori culturali coinvolti nel progetto sono regolarmente in programmazione o presentati in altre regioni linguistiche della Svizzera o all’estero da istituzioni artistiche e culturali riconosciute sul piano sovraregionale, e il progetto in questione ha una risonanza sovraregionale;
  2. il potenziale artistico di un artista emergente è tale da lasciar presagire una carriera artistica nazionale o internazionale;
  3. il progetto contribuisce in misura sostanziale allo sviluppo della creazione artistica e culturale nonché alla sua diffusione;
  4. il progetto assume un’importanza sostanziale per lo scambio tra le regioni linguistiche.

Art. 6 Esclusione dal sostegno

Non sono concessi aiuti finanziari se è data una delle seguenti condizioni:

  1. il progetto o la parte del progetto per cui è richiesto un sostegno a Pro Helvetia è già sostenuto da un altro organo della Confederazione;
  2. il progetto fa parte di un curriculo scolastico o universitario oppure di una formazione di base o continua;
  3. la concezione, l’elaborazione e lo svolgimento di un progetto non necessitano di un sostegno finanziario di Pro Helvetia.

Pro Helvetia non concede aiuti finanziari né per i costi per infrastrutture e attrezzature, né per l’esercizio di istituzioni culturali.

Sezione 3 Procedura

Art. 7 Richieste

Le richieste devono essere presentate a Pro Helvetia tramite l’apposito portale elettronico.

Le richieste devono essere presentate conformemente alle indicazioni contenute nelle Guide per i richiedenti sul portale elettronico. Esse devono comprendere almeno:

  1. indicazioni su tutte le persone coinvolte in misura sostanziale nel progetto;
  2. una descrizione del progetto sotto il profilo concettuale e organizzativo;
  3. il luogo e la data dell’esecuzione pubblica, della pubblicazione o della presentazione;
  4. un elenco dei costi e un piano di finanziamento dettagliati, incluse informazioni su tutte le richieste di finanziamento a terzi;
  5. l’indicazione dell’ammontare del sussidio richiesto a Pro Helvetia e dei motivi della sua necessità.

La Segreteria di Pro Helvetia può chiedere l’invio di ulteriori documenti necessari per il trattamento della richiesta.

Art. 8 Non entrata nel merito

La Segreteria di Pro Helvetia non entra nel merito di una richiesta se:

  1. la richiesta non risponde manifestamente ai criteri di idoneità di cui all’articolo 4;
  2. sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 6;
  3. la richiesta non è completa ai sensi dell’articolo 7; oppure
  4. la richiesta non è stata presentata entro il termine previsto dal bando di concorso del progetto o dalla Guida per i richiedenti.

La decisione di non entrata nel merito è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla Segreteria di Pro Helvetia.

Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 3 (OgeEm).

Art. 9 Termini per la decisione

Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese entro quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nella rispettiva Guida per i richiedenti.

Per tutte le altre richieste valgono i termini seguenti:

  1. richieste di sussidi fino a 25 000 franchi: otto settimane dalla presentazione della richiesta;
  2. richieste di sussidi superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: quattro mesi dalla presentazione della richiesta;
  3. richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nelle Guide per i richiedenti.

Se i termini non possono essere rispettati in seguito a un lavoro di verifica straordinario oppure a causa di altre circostanze eccezionali, la Segreteria comunica al richiedente la data per la quale è prevista la decisione.

Art. 10 Decisioni

Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese dal direttore di Pro Helvetia su proposta della stessa giuria.

Le decisioni in merito ad altre richieste sono prese, a seconda dell’ammontare del sussidio richiesto (in caso di contratti di prestazioni pluriennali è determinante l’ammontare del sussidio annuo richiesto), dai seguenti organi:

  1. richieste di sussidi annui fino a 25 000 franchi: dalla divisione competente, fatta salva la lettera c;
  2. richieste di sussidi annui superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: dal responsabile del settore competente;
  3. richieste di sussidi annui fino a 50 000 franchi che riguardano più di due divisioni o progetti interdisciplinari: dal responsabile del settore competente;
  4. richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: dal direttore su proposta della Commissione di esperti.

Le decisioni del direttore possono divergere dalle proposte della Commissione di esperti o dalle raccomandazioni di una giuria soltanto se:

  1. il progetto viola disposizioni normative;
  2. il progetto è contrario agli obiettivi strategici del Consiglio federale o del Consiglio di fondazione;
  3. il progetto non soddisfa i criteri di sostegno;
  4. i mezzi finanziari delle divisioni interessate sono esauriti; oppure
  5. il progetto potrebbe arrecare un danno notevole a Pro Helvetia.

In caso di circostanze nuove o sostanzialmente mutate in un secondo momento, è possibile chiedere un riesame della richiesta. In linea di principio non sussiste alcun diritto a un tale riesame .

Art. 11 Comunicazione della decisione

La decisione è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla divisione competente di Pro Helvetia.

Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l’OgeEm 4 .

Art. 12 Versamento dei sussidi

I sussidi sono versati a progetto concluso sulla base del rapporto finale e del conto finale.

Su richiesta dei beneficiari può essere versato un anticipo pari fino all’80 per cento del sussidio.

In caso di contratti e convenzioni di prestazioni pluriennali, le modalità di versamento sono definite nel contratto stesso.

Art. 13 Obblighi dei beneficiari dei sussidi

I beneficiari dei sussidi sono obbligati a:

  1. comunicare senza indugio modifiche sostanziali del progetto alla Segreteria di Pro Helvetia;
  2. fornire in qualsiasi momento, su richiesta della Segreteria di Pro Helvetia, informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori;
  3. pubblicizzare il sostegno ottenuto da Pro Helvetia secondo le indicazioni contenute nella decisione di Pro Helvetia;
  4. entro sei mesi dalla conclusione del progetto, presentare, tramite il portale elettronico di Pro Helvetia, un rapporto finale e un conto finale completo.

Pro Helvetia può esigere documenti che attestino la realizzazione del progetto nonché giustificativi e precisazioni in merito al conto finale.

Art. 14 Scadenza del diritto al sostegno e restituzione dei sussidi

Il diritto al sussidio decade e i sussidi versati devono essere rimborsati integralmente o parzialmente se:

  1. i sussidi sono stati concessi in violazione di disposizioni di legge o indebitamente sulla base di indicazioni false o incomplete;
  2. gli obblighi di cui all’articolo 13 non sono stati osservati; oppure
  3. le parti del progetto determinanti per l’ottenimento del sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente, oppure sono state realizzate in un modo sostanzialmente diverso rispetto a quanto esposto nella richiesta presentata.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 novembre 2011 5 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia è abrogata.

Art. 16 Disposizione transitoria

Le richieste non ancora evase al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto previgente.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.