Se le persone che potrebbero beneficiare di accrediti per un film in una delle funzioni di cui all’articolo 72 sono sconosciute o non è possibile recapitare loro delle comunicazioni, l’UFC pubblica il titolo del film sul proprio sito Internet e invita gli aventi diritto ad annunciarsi entro dieci giorni.
Non vengono calcolati accrediti per le funzioni per cui non si annuncia nessun avente diritto e per gli aventi diritto a cui non è possibile recapitare delle comunicazioni.
Se una funzione è rivendicata da diverse persone e non è disponibile una chiave di ripartizione sottoscritta, l’UFC stabilisce un termine per giungere a un’intesa.
Se, entro il termine stabilito, non perviene una chiave di ripartizione scritta, non vengono calcolati accrediti per la funzione in questione.
Chi fa valere degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per un film può, fino alla fine di gennaio dell’anno successivo, chiedere informazioni all’UFC in merito allo stato delle entrate e dei punti di partecipazione a festival dell’anno precedente nonché alle funzioni per cui è annunciato come avente diritto.
Se, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione, all’UFC non perviene un’opposizione scritta motivata, l’informazione è considerata approvata.