Se una domanda di promozione cinematografica selettiva per la distribuzione di film europei secondo gli articoli 44–49 è presentata nel 2021 o nel 2022, in deroga all’articolo 48 capoverso 1 l’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese computabili.
Per gli anni civili 2020 e 2021 gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per la distribuzione di film europei sono calcolati sulla base delle entrate effettive registrate (art. 52).
Se l’accredito di una società di distribuzione calcolato secondo il capoverso 2 è inferiore alla media degli accrediti che la società ha ottenuto nei tre anni civili precedenti l’anno di riferimento, la società riceve l’80 per cento di tale media, nella misura in cui ciò le sia più favorevole.
Se gli accrediti di cui ai capoversi 2 e 3 eccedono i mezzi disponibili, sono ridotti proporzionalmente prima gli accrediti di cui al capoverso 3.
Al reinvestimento degli accrediti secondo gli articoli 53–55 si applica il diritto vigente al momento della presentazione della domanda. Alle domande di reinvestimento presentate nel 2021 o nel 2022, in deroga all’articolo 54 si applica una quota pari al 70 per cento delle spese computabili.