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451.51

Legge federale
che accorda un aiuto finanziario per la conservazione
e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali1

del 3 maggio 1991 (Stato 1° agosto 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale 2 ; 3
esaminata l’iniziativa parlamentare del 26 novembre 1990 4 ;
visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 1991 5 ,

decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali. 6

Essa istituisce un fondo apposito.

Art. 2 Oggetto

L’aiuto finanziario è accordato per l’esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a:

  1. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;
  2. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali;
  3. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;
  4. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari dell’aiuto finanziario possono essere:

  1. i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico;
  2. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Art. 4 Entità

L’aiuto finanziario ammonta, a seconda dell’importanza del provvedimento, fino all’80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

Art. 5 Concessione

L’aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.

Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l’aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 7 sui sussidi.

Art. 68

Art. 79 Rapporto con altri sussidi

L’aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 810

Art. 9 Commissione

Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell’aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 11 .

Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo. 12

Art. 10 Fondo

Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell’aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.

Il fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.

Il fondo è gestito dalla Commissione.

Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all’articolo 1. 13

Art. 10a14 Gestione degli attivi

L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell’ambito della sua tesoreria centrale.

Art. 11 Referendum e entrata in vigore

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011. 15

La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2021. 16

La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031. 17