La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi. 3
Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo. 4
Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie. 5
Non è applicabile:
- all’uso della forza militare contro i militari nemici o le formazioni di truppe nemiche;
- alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
- 6 alle istruzioni della truppa in caso di impieghi di polizia;
- 7 ai militari messi a disposizione delle autorità civili a lungo termine a fini di coordinamento.8