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510.32 OPPE

Ordinanza concernente i poteri di polizia dell’esercito (OPPE)

del 26 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 92 capoverso 4 lettera a della legge militare del 3 febbraio 1995 1 , 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi. 3

Essa è applicabile nel servizio d’istruzione e, sempreché non venga ordinato altrimenti, anche in servizio d’appoggio e in servizio attivo. 4

Essa è applicabile anche per la chiamata in servizio di truppe cantonali in vista di un servizio d’ordine; il Cantone può emanare disposizioni derogatorie. 5

Non è applicabile:

  1. all’uso della forza militare contro i militari nemici o le formazioni di truppe nemiche;
  2. alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;
  3. 6 alle istruzioni della truppa in caso di impieghi di polizia;
  4. 7 ai militari messi a disposizione delle autorità civili a lungo termine a fini di coordinamento.8

Art. 29

Art. 310 Scopo

La truppa in servizio può applicare misure coercitive di polizia per:

  1. difendere da pericoli la sicurezza dell’esercito;
  2. eliminare perturbazioni dell’ordine militare;
  3. prendere, fino all’arrivo degli organi competenti in materia di azione penale, le misure improrogabili in caso di perseguimento di reati contro l’esercito o membri di quest’ultimo.

Art. 411 Misure coercitive di polizia

Sono misure coercitive di polizia:

  1. l’allontanamento e la tenuta a distanza;
  2. il fermo e l’accertamento dell’identità;
  3. l’interrogatorio;
  4. la perquisizione di persone;
  5. il controllo di cose;
  6. il sequestro;
  7. l’arresto provvisorio;
  8. l’uso della costrizione fisica;
  9. l’uso delle armi.

È ammesso l’uso delle armi seguenti:

  1. armi da fuoco;
  2. sostanze irritanti;
  3. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).

In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:

  1. proiettili camiciati;
  2. munizioni ausiliarie;
  3. proiettili a espansione controllata.

Armi e munizioni possono essere utilizzati soltanto da militari specialmente istruiti. 12

Art. 5 Proporzionalità

Ogni misura coercitiva di polizia deve essere adeguata a salvaguardare o a ristabilire lo stato legale.

Essa non deve oltrepassare quanto è necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.

Essa non deve portare a un pregiudizio sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

Art. 613

Sezione 2 Presupposti per le singole misure coercitive di polizia

Art. 714 Principio

Le misure coercitive di polizia possono essere applicate nell’ambito degli scopi secondo l’articolo 3, nella misura in cui:

  1. il militare ha ricevuto un compito corrispondente;
  2. ciò risulta necessario per l’adempimento del compito; e
  3. il militare è stato istruito all’applicazione di misure coercitive di polizia.

Art. 8 Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza da determinati luoghi se:

  1. altrimenti sarebbero seriamente e direttamente minacciate;
  2. ciò è necessario per la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate, per la protezione di informazioni importanti o il mantenimento dell’ordine militare;
  3. esse impediscono interventi ordinati dalle competenti autorità per mantenere o ristabilire la sicurezza e l’ordine pubblici oppure per l’attuazione di disposizioni esecutive.

Art. 9 Fermo e accertamento dell’identità

È possibile fermare le persone sospette e procedere al controllo della loro identità. La polizia civile può essere consultata per accertare se tali persone o le cose che portano con sé sono ricercate.

Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere fermate e si può procedere all’accertamento della loro identità anche se non vi siano sospetti nei loro confronti.

A richiesta, le persone fermate devono fornire le loro generalità e presentare i documenti d’identità che portano con sé.

Se l’identità non può essere accertata con sicurezza sul posto, o può esserlo solo con considerevoli difficoltà, oppure se sussistono dubbi rilevanti in merito all’esattezza dei dati, all’autenticità dei documenti d’identità o al legittimo possesso di cose, le persone fermate possono essere condotte a un organo di comando o di servizio militare oppure consegnate agli organi di polizia o inquirenti competenti.

Se dopo l’accertamento dell’identità non sussistono i presupposti per altre misure coercitive, le persone fermate devono essere rilasciate senza indugio.

Art. 10 Interrogatorio

Le persone possono essere interrogate in merito a fatti la cui conoscenza è importante per l’adempimento del compito.

Le persone interrogate devono essere informate sul diritto di rifiutare la deposizione.

Art. 11 Perquisizione di persone

Le persone possono essere perquisite se esse:

  1. sono fortemente sospettate di un crimine o di un delitto;
  2. portano su di sé armi o altri oggetti pericolosi e sono sospettate di farne illecito uso;
  3. sono state arrestate provvisoriamente o sono state arrestate;
  4. sono prive di sensi o si trovano in stato di abbandono e la perquisizione è necessaria per accertare le generalità.

Le persone che chiedono di accedere a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisite senza che esista un presupposto secondo il capoverso 1.

Le donne possono essere perquisite soltanto da donne, salvo che si tratti di perquisizione alla ricerca di armi. In servizio attivo, questa disposizione è applicabile nella misura in cui è disponibile personale femminile.

Art. 12 Controllo di cose

Le persone fermate possono essere obbligate a presentare le cose portate con sé e a aprire i contenitori e i veicoli.

I contenitori e i veicoli possono essere perquisiti se sussiste il sospetto che in essi si trovino oggetti sottoposti a sequestro.

I contenitori e i veicoli delle persone che chiedono l’accesso a stazionamenti della truppa, a opere militari o sorvegliate militarmente, possono essere perquisiti senza che esista il presupposto di cui al capoverso 2.

Art. 13 Sequestro

Possono essere sequestrati oggetti se:

  1. rappresentano un pericolo rilevante;
  2. su di essi o con essi è stata commessa un’azione punibile;
  3. sono o erano destinati a commettere un’azione punibile;
  4. sono stati prodotti o conseguiti mediante un’azione punibile;
  5. possono essere importanti come mezzi di prova.

Per ogni sequestro dev’essere steso un verbale, nel quale figurano almeno la designazione degli oggetti sequestrati, le generalità di eventuali informatori, nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone cui gli oggetti sono stati sequestrati. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.

Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alle competenti autorità di polizia o inquirenti.

Art. 14 Arresto provvisorio

Possono essere arrestate provvisoriamente persone se:

  1. mettono in pericolo la sicurezza dell’esercito, dei militari, del materiale dell’esercito, delle opere dell’esercito o di quelle da esso sorvegliate oppure di informazioni importanti nonché se perturbano l’ordine militare, sempreché l’allontanamento e la tenuta a distanza non siano sufficienti;
  2. 15 hanno perpetrato o tentato un reato contro l’esercito o i militari e sono perseguite direttamente da questi;
  3. mettono seriamente in pericolo se stesse o terzi;
  4. a causa del loro stato o del loro comportamento suscitano pubblico scandalo o perturbano la sicurezza e l’ordine pubblici;
  5. sono ricercate.

Per ogni arresto dev’essere immediatamente steso un verbale, nel quale figurano almeno le generalità delle persone arrestate e di eventuali informatori nonché il motivo, il luogo e la data della misura. Il verbale dev’essere firmato dalle persone arrestate. Il rifiuto di firmare dev’essere menzionato nel verbale.

Dopo la stesura del verbale, le persone arrestate devono essere consegnate senza indugio agli organi di polizia o inquirenti competenti. I militari possono essere consegnati anche ai loro comandanti di truppa.

Le persone arrestate possono essere ammanettate se oppongono resistenza o se esiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano.

Art. 15 Uso della costrizione fisica

La costrizione fisica può essere utilizzata soltanto quando è direttamente necessaria e mezzi meno gravi non sono adeguati.

Art. 16 Uso delle armi

Il ricorso alle armi deve rappresentare l’ultimo mezzo possibile. Ogni uso delle armi dev’essere adeguato alle circostanze.

Quando altri mezzi disponibili non bastano, occorre far uso dell’arma da fuoco, in modo adeguato alle circostanze, se:

  1. 16 militari o altre persone subiscono un’aggressione illegittima o sono minacciati da un’aggressione imminente;
  2. 17 ...
  3. i compiti di servizio non possono essere eseguiti in altro modo se non mediante l’uso delle armi, segnatamente:1.quando persone che hanno commesso un crimine o un delitto grave oppure ne sono fortemente sospettate, cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga,2.18quando i militari, sulla base di informazioni ricevute o di accertamenti personali, possono o devono concludere che persone rappresentano, per altri, un pericolo imminente per la vita e l’integrità personale e che esse cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga,3.per liberare ostaggi,4.per impedire un crimine o un delitto grave imminente a installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un pericolo particolare per la collettività a causa della loro vulnerabilità,5.quando dev’essere impedita la sottrazione illecita di materiale che può rappresentare un grave pericolo per la collettività,6.19quando un impianto militare, importante per l’adempimento dei compiti dell’esercito o di sue parti essenziali, subisce un attacco illegittimo o è minacciato da un attacco imminente,7.quando dev’essere impedita una grave violazione del segreto militare.

La facoltà di far uso delle armi da fuoco può essere limitata a singoli casi menzionati al capoverso 2 oppure il suo campo d’applicazione può essere ristretto e precisato. Tali direttive tengono segnatamente conto, oltre che della situazione e del compito, del livello d’istruzione dei militari interessati. 20

In servizio attivo, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il generale può estendere la facoltà di far uso delle armi.

Art. 17 Principi generali concernenti l’uso delle armi

Ogni militare è personalmente responsabile dell’uso della sua arma. 21

L’uso delle armi da fuoco dev’essere preceduto da una chiara intimazione, se necessario rafforzata da un chiaro segno, sempreché lo scopo e le circostanze lo consentano. Può essere sparato un colpo d’avvertimento soltanto se le circostanze annullano l’effetto di un’intimazione.

Un colpo mirato è soltanto un mezzo per ottenere l’incapacità di aggredire o di fuggire.

Nel caso di una sproporzionata messa in pericolo di terzi non implicati occorre rinunciare all’uso delle armi.

La persona ferita in seguito all’uso delle armi dev’essere soccorsa.

Il militare che ha fatto uso dell’arma dev’essere assistito. 22

Ogni caso di uso delle armi dev’essere annunciato senza indugio al superiore.

Per assicurare le prove e per la ricerca di persone fuggite si deve far capo senza indugio alla polizia civile o alla polizia militare. Le armi impiegate devono essere messe al sicuro per l’inchiesta.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 Modificazione del diritto vigente23

...

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.