Lexipedia

510.518

Legge federale
concernente la protezione delle opere militari

del 23 giugno 1950 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 20 e 85 numero 6 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1950,

decreta:

Art. 1

Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell’interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.

Il Consiglio federale designa le opere militari alle quali si applica la presente legge.

Art. 2

I Comuni e i Cantoni sono tenuti a notificare al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)2:

  1. prima dell’esecuzione: le costruzioni o i provvedimenti d’economia forestale che potrebbero pregiudicare l’efficacia delle opere militari o comprometterne l’uso;
  2. i progetti di trasformazione o di costruzione d’aerodromi e di manufatti stradali o ferroviari d’interesse militare.

Art. 3

Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l’autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.

Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.

Art. 4

È vietato di eseguire fotografie, cinematografie, disegni, misurazioni o altri rilievi di opere militari e l’accesso alle stesse senza autorizzazione.

Sono riservate le autorizzazioni espressamente concesse.

Art. 5

È vietato, nella Svizzera e fuori della Svizzera, di pubblicare o di mettere in commercio, senza autorizzazione:

  1. fotografie, pellicole, disegni o altre riproduzioni che si riferiscono ad opere militari;
  2. descrizioni e rapporti sulle opere militari;
  3. descrizioni e rapporti sulle esercitazioni o altre attività che si svolgono nelle opere militari.

Art. 6

Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per assicurare la vigilanza delle opere militari e l’applicazione delle presenti prescrizioni.

Nell’esercizio delle loro funzioni, gli organi preposti alla vigilanza dispongono del potere militare di polizia.

Se gli organi preposti alla vigilanza non sono sottoposti da altre disposizioni al diritto penale militare, il Consiglio federale può prescrivere che questo diritto sia loro applicabile.

Art. 7

Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibile un’opera militare, chiunque trasgredisce le disposizioni degli articoli 2–6, le disposizioni emanate o i provvedimenti presi in applicazione della presente legge dal Consiglio federale, dal DDPS, da un altro ufficio competente o da un comandante militare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I casi poco gravi sono puniti disciplinarmente. 3

Chiunque agisce per negligenza è punibile.

È riservato il perseguimento secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 1927 4 .

Art. 8

Le disposizioni generali del Codice penale militare del 13 giugno 1927 5 e le disposizioni di detto Codice concernenti le mancanze di disciplina sono applicabili.

Art. 9

Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare.

Art. 10

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 1937 6 concernente le zone fortificate.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1951 7