La presente ordinanza disciplina le tariffe degli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale di topografia.
510.620.2
Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo)
del 3 aprile 2020 (Stato 1° aprile 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 46 a dell’ordinanza del 21 maggio 2008 1 sulla geoinformazione (OGI),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Calcolo dell’emolumento
Le aliquote per il calcolo degli emolumenti sono stabilite nell’allegato.
Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
L’Ufficio federale di topografia può rinunciare in generale o per un determinato periodo di tempo alla riscossione degli emolumenti per determinate prestazioni ufficiali o per determinate modalità di prestazioni ufficiali. Ciò è applicabile in particolare alle prestazioni ufficiali per:
- scopi promozionali dell’Ufficio federale di topografia;
- scopi di test;
- progetti comuni dell’Ufficio federale di topografia con terzi.
Per determinate prestazioni ufficiali l’Ufficio federale di topografia può inoltre rinunciare nel singolo caso alla riscossione degli emolumenti se le prestazioni sono impiegate per l’elaborazione o la pubblicazione di lavori puramente scientifici, segnatamente di rapporti di ricerca e di lavori qualificati (lavori di diploma, tesi di master, dottorati e simili).
Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 20 novembre 2009 2 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia è abrogata.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
Allegato3
(art. 2)
Aliquote per il calcolo degli emolumenti
1 Emolumento per l’utilizzazione eccessiva
1 L’emolumento per l’utilizzazione eccessiva secondo l’articolo 44 capoverso 2 OGI ammonta a:
- 1–20 franchi per ogni milione di interrogazioni (request);
- 0,01–1 franchi per ogni gigabyte (GB) di volume dati.
2 L’emolumento può essere calcolato sulla base di una combinazione di tariffe secondo il capoverso 1.
2 Emolumento in funzione del tempo impiegato
L’emolumento in funzione del tempo impiegato equivale a 160 franchi l’ora.
2 Se per i prodotti analogici (n. 3) e i servizi e le prestazioni particolari (n. 4) non è riscosso un emolumento forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
3 Emolumenti forfettari per prodotto analogici
3.1 Carte e atlanti analogici
Prestazione | Emolumento / tariffa Aliquota per esemplare / franchi |
|---|---|
Carte nazionali analogiche | |
Da 1:10 000 a 1:1 000 000 | da 8 a 20 |
Composizioni | da 8 a 35 |
Carte speciali | |
Carta OACI della Svizzera 1:500 000 | da 10 a 26 |
Carta del volo a vela della Svizzera 1:300 000 | da 10 a 26 |
Altre carte speciali ufficiali | da 10 a 30 |
Atlanti nazionali e carte geologiche | |
Atlante climatico della Svizzera, singoli fogli | da 40 a 60 |
Atlante climatico della Svizzera, opera completa | da 250 a 370 |
Atlante idrologico della Svizzera, singoli fogli | da 50 a 90 |
Atlante idrologico della Svizzera, opera completa | da 400 a 600 |
Carte geologiche, carte geofisiche e carte geotecniche | da 10 a 90 |
3.2 Altri prodotti editoriali
L’emolumento per altri prodotti editoriali analogici (ad es. rapporti) ammonta a 5–60 franchi al pezzo.
3.3 Sconti per prodotti analogici
Per quanto riguarda i prodotti analogici, sugli emolumenti secondo i numeri 3.1 e 3.2 sono concessi i seguenti sconti:
- in caso di acquisizione per la rivendita: 20–60 per cento;
- sconto di quantità per clienti finali: 20–30 per cento.
4 Emolumenti forfetari per servizi e prestazioni particolari
4.1 Swiss positioning service (swipos)
1 L’emolumento annuo per il servizio di posizionamento Swiss Positioning Service secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del DDPS del 5 giugno 20084 sulla misurazione nazionale ammonta a:
- 0,5 franchi al minuto per consultazioni singole (pay per use); o
- 1500 franchi per una licenza;
- in caso di acquisizione di più licenze presso lo stesso venditore, che si tratti dell’Ufficio federale di topografia o di un rivenditore: 600 franchi per la seconda e terza licenza e 200 franchi per ogni licenza supplementare;
- per gli istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato: 150 franchi per ogni licenza.
2 In caso di acquisizione per la rivendita, sull’emolumento annuo è concesso uno sconto del 20–80 per cento.
4.2 Altri servizi
1 In applicazione per analogia dell’articolo 44 capoverso 2 OGI l’emolumento per altri servizi ammonta a:
- 1–20 franchi per ogni milione di interrogazioni (request);
- 0,01–1 franchi per ogni gigabyte (GB) di volume dati.
2 L’emolumento può essere calcolato sulla base di una combinazione di tariffe secondo il capoverso 1.
4.3 Software
L’emolumento per lo scaricamento e l’utilizzazione di software (programmi e biblioteche) è di regola definito contrattualmente.
2 In considerazione dei costi di sviluppo, della complessità e dell’utilità economica, l’emolumento ammonta a 0–6000 franchi.
5 Decisioni
Agli emolumenti per le decisioni si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 5 sugli emolumenti.