Lexipedia

510.620.3

Contratto
tra la Confederazione e i Cantoni concernente
l’indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità

Concluso il 17 settembre 2015

Approvato dal Consiglio federale il 6 aprile 2016

Entrato in vigore il 1° ottobre 2016

(Stato 13 novembre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 5 ottobre 2007 1 sulla geoinformazione (LGI);
visto l’articolo 42 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 2 sulla geoinformazione
(OGI),

e gli organi competenti dei Cantoni,

viste le norme di delega previste dalla legislazione cantonale,

decretano:

Sezione 1 Indennizzo per lo scambio di dati tra autorità

Art. 1 Oggetto

(art. 14 cpv. 3 LGI)

Il presente contratto disciplina l’indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra le autorità della Confederazione e i Cantoni ai sensi dell’articolo 14 LGI e dell’articolo 37 e seguenti OGI.

Art. 2 Autorità aventi diritto all’utilizzazione

(art. 14 cpv. 1 LGI)

Hanno diritto all’utilizzazione le autorità della Confederazione e dei Cantoni.

Sono considerate autorità:

  1. gli organi e l’amministrazione della Confederazione e dei Cantoni;
  2. le autorità dei Comuni, di altri enti pubblici territoriali e strutture regionali cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone in virtù del diritto cantonale;
  3. gli istituti di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone;
  4. le persone fisiche e giuridiche di diritto privato (privati) cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone.

Il diritto all’utilizzazione dei dati di altre autorità sussiste unicamente per l’adempimento di compiti pubblici nell’ambito del mandato legale, inclusi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Ha diritto all’acquisizione e all’utilizzazione dei dati unicamente chi dispone di una base legale per l’elaborazione dei dati o ha bisogno di tali dati per l’adempimento dei compiti pubblici.

Art. 3 Prestazioni commerciali

(art. 41 OGI)

Se un’autorità adempie compiti pubblici e offre nel contempo prestazioni commerciali senza essere in grado di dimostrare che tali ambiti sono chiaramente distinti tra loro sul piano dei processi operativi e del rendiconto, tale autorità sottostà integralmente alla sezione 8 della OGI.

Art. 4 Entità dello scambio di dati

I geodati di base di diritto federale devono essere offerti unitamente al modello di dati, ai metadati e, se disponibile, a un modello di rappresentazione.

I geodati di base devono corrispondere in maniera verificabile al modello di geodati minimo.

I dati che sono disponibili soltanto in forma stampata e possono essere scambiati sono forniti in un esemplare stampato o in una copia.

Oltre alle disposizioni di cui ai capoversi 1–3 non sussiste alcun obbligo di offrire per lo scambio o di scambiare su richiesta i dati in altra forma sempre che il diritto federale non preveda disposizioni derogatorie.

Art. 5 Pubblicazione e comunicazione a terzi

I geodati di base di diritto federale possono essere pubblicati nel modo seguente nell’ambito dell’utilizzazione:

  1. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A possono essere pubblicati dall’autorità utente nel proprio servizio di rappresentazione, nonché secondo ulteriori modalità qualora vi sia un obbligo di pubblicazione supplementare previsto dalla legge;
  2. i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C non possono essere pubblicati dall’autorità utente.

La fonte e la data dello stato devono essere indicati in modo appropriato.

La comunicazione a terzi è retta dall’articolo 40 OGI.

Art. 6 Costi

(art. 14 cpv. 3 OGI)

Lo scambio di dati tra autorità secondo il presente contratto, incluse l’utilizzazione e la pubblicazione, l’utilizzazione di geoservizi, nonché gli oneri connessi allo scambio di dati sono gratuiti.

Le prestazioni tra autorità della Confederazione e dei Cantoni che si estendono oltre il presente contratto (per es. messa a disposizione dei dati particolare, formato particolare, sistema di riferimento particolare, valutazioni, utilizzazione eccessiva) sono rimunerate secondo le tariffe del servizio offerente.

Sezione 2 Modalità del contratto

Art. 7 Adesione

L’adesione di un partner contraente ha luogo dopo che l’approvazione del contratto da parte dell’organo competente è passata in giudicato, mediante la comunicazione all’Ufficio federale di topografia.

Art. 8 Durata del contratto

Il presente contratto è giuridicamente valido dalla data in cui la Confederazione e almeno otto Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. L’Ufficio federale di topografia mette in vigore il presente contratto entro tre mesi, per l’inizio del pertinente mese.

Per tutti i Cantoni che vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, il presente contratto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione.

Il contratto resta in vigore fino a quando:

  1. non è sciolto mediante decisione concordante di tutte le parti contraenti;
  2. la condizione di cui al capoverso 1 è adempiuta.

Art. 9 Modifica del contratto

La modifica del presente contratto deve essere approvata da tutte le parti contraenti.

Essa entra in vigore per tutte le parti contraenti alla data specificata nella decisione di modifica.

Art. 10 Disdetta

Il Consiglio federale e ciascun governo cantonale possono disdire il contratto con un termine di preavviso di due anni.

La disdetta deve essere inviata all’Ufficio federale di topografia. Quest’ultimo comunica la disdetta alle altre parti contraenti.

Il presente contratto non si applica più al Cantone che lo ha disdetto dalla data dell’uscita. L’acquisizione e l’utilizzazione di dati da parte del Cantone uscito sono rimunerate dallo stesso secondo le tariffe del servizio offerente.

(Seguono le firme)

Elenco delle adesioni dei Cantoni (art. 7)3

Cantone

Adesione

Entrata in vigore

Zurigo

17 gennaio 2018

1° aprile 2018

Berna

15 settembre 2016

1° ottobre 2016

Uri

17 maggio 2016;

1° ottobre 2016

Svitto

15 giugno 2016

1° ottobre 2016

Obvaldo

4 luglio 2016

1° ottobre 2016

Nidvaldo,

2 settembre 2016

1° ottobre 2016

Glarona

29 aprile 2016

1° ottobre 2016

Zugo

24 agosto 2016

1° ottobre 2016

Soletta

3 giugno 2016

1° ottobre 2016

Basilea Città

15 settembre 2016

1° ottobre 2016

Basilea Campagna

30 settembre 2016

1° ottobre 2016

Sciaffusa

9 agosto 2016

1° ottobre 2016

Appenzello Esterno

24 gennaio 2018

1° aprile 2018

Appenzello Interno

10 novembre 2016

1° febbraio 2017

San Gallo

22 giugno 2016

1° ottobre 2016

Grigioni

25 maggio 2016

1° ottobre 2016

Argovia

18 ottobre 2017

1° gennaio 2018

Turgovia

20 giugno 2016

1° ottobre 2016

Vaud

30 novembre 2016

1° febbraio 2017

Vallese

28 novembre 2016

1° febbraio 2017

Neuchâtel

30 novembre 2017

1° febbraio 2018

Ginevra

25 agosto 2016

1° ottobre 2016

Giura

18 ottobre 2018

1° gennaio 2019