La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).
L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.
Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.
510.620 — OGI
del 21 maggio 2008 (Stato 1° agosto 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4
della legge federale del 5 ottobre 2007 1 sulla geoinformazione (LGI), 2
ordina:
La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).
L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.
Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Se le raccolte di geodati di base secondo l’allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all’obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.
Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:
L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.
Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.
L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.
Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.
Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.
Il metodo di storicizzazione è documentato.
Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998 6 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.
L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.
Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 1998 7 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:
Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.
I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato 1.
È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.
In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.
L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:
L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.
Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.
L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.
Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.
In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.
All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 8 sul diritto d’autore.
Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.
Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.
In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.
Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.
Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.
In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.
Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:
Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.
Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.
I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.
In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:
Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.
Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.
Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:
Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.
Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.
Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.
Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.
L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:
Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.
Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.
La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41. 13
Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 15 sugli emolumenti.
Non sono riscossi emolumenti per:
In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
Sono riscossi emolumenti per:
Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28 a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.
Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.
Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.
Sono riscossi emolumenti forfettari per:
Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto. 24
… 25
Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.
Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:
Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 28 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.
A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.
Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.
È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.
Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 2009 29 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. 30
Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
(art. 1 cpv. 2)
Denominazione |
Base giuridica |
Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] |
Geodati di riferimento |
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà |
Livello di autorizzazione all’accesso |
Servizio di telecaricamento |
Identificatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti naturali) |
RS 0.451.41 |
UFAM |
A |
X |
1 |
||
Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar) |
RS 0.451.45 |
UFAM |
A |
X |
2 |
||
Convenzione delle Alpi |
RS 0.700.1 |
ARE |
A |
X |
3 |
||
Carte secondo il diritto aeronautico (Carte aeronautiche) |
RS 0.748.0 art. 37 RS 510.626.1 art. 10 |
swisstopo [UFAC] |
A |
4 |
|||
Dati della navigazione aerea |
RS 0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15 |
UFAC |
A |
5 |
|||
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto |
RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 cpv. 2 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a, 27 |
Cantoni [UFG] |
A |
7 |
|||
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM |
RS 210 art. 949a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg. |
Cantoni [UFG] |
B |
8 |
|||
Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni |
RS 431.01art. 10 RS 431.841art. 1 segg. |
UST |
A |
X |
9 |
||
Registro delle imprese e degli stabilimenti |
RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 segg. |
UST |
B |
X |
10 |
||
Censimenti delle aziende e statistica strutturale delle imprese |
RS 431.012.1 allegato |
UST |
B |
X |
11 |
||
Statistica della superficie della Svizzera |
RS 431.012.1 allegato |
UST |
A |
X |
12 |
||
Censimento della circolazione stradale sulla rete superiore |
RS 431.012.1 allegato |
USTRA |
A |
X |
13 |
||
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale |
RS 431.012.1 allegato |
Cantoni [USTRA] |
A |
X |
14 |
||
Censimenti federali della popolazione |
RS 431.112 art. 1 segg. |
UST |
B |
X |
15 |
||
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche |
RS 451art. 5 RS 451.1art. 23 cpv. 1 lett. c RS 451.13 |
USTRA |
A |
X |
16 |
||
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) |
RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a |
Cantoni [USTRA] |
A |
X |
17 |
||
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) |
RS 451 art. 5 RS 451.11art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
18 |
||
Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale |
RS 451 art. 18a RS 451.31art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
19 |
||
Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale |
RS 451 art. 18a RS 451.32art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
20 |
||
Inventario federale delle paludi di importanza nazionale |
RS 451 art. 18a RS 451.33 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
21 |
||
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale |
RS 451 art. 18a RS 451.34 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
22 |
||
Altri biotopi d’importanza regionale e locale |
RS 451 art. 18b |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
23 |
||
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale |
RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
24 |
||
Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale ISOS |
RS 451.12 art. 1 segg. |
UFC |
A |
25 |
|||
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale |
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.31 art. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
26 |
||
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale |
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.32 art. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
27 |
||
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale |
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.33 art. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
28 |
||
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale |
RS 451 art. 18a, 18b RS 451.34 art. 5 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
29 |
||
Parco Nazionale Svizzero |
RS 454 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
31 |
||
Piano settoriale militare |
RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 segg. |
DDPS [ARE] |
A |
X |
32 |
||
Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg. |
swisstopo |
X |
A |
X |
33 |
|
Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg. |
swisstopo |
X |
A |
X |
34 |
|
Ortofoto (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 |
swisstopo |
X |
A |
X |
35 |
|
Foto aeree (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 |
swisstopo |
X |
A |
36 |
||
Foto satellitari (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 |
swisstopo |
X |
A |
37 |
||
Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 |
swisstopo |
X |
A |
X |
38 |
|
Confini giurisdizionali (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7, 13 segg. |
swisstopo |
X |
A |
X |
39 |
|
Nomi geografici (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 |
swisstopo |
X |
A |
X |
40 |
|
Dati altimetrici (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58b cpv. 3 |
swisstopo |
X |
A |
X |
41 |
|
Carte nazionali |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 8 |
swisstopo |
X |
A |
X |
42 |
|
Atlante della Svizzera |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 |
Politecnico federale di Zurigo |
A |
43 |
|||
Atlante idrologico |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 |
UFAM |
A |
44 |
|||
Carte geologiche |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 |
swisstopo |
A |
X |
46 |
||
Carte geofisiche |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 |
swisstopo |
A |
47 |
|||
Carte geotecniche |
RS 510.62 art. 22 segg., 27 seg. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10 |
swisstopo |
A |
48 |
|||
Carte storiche |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626.1 art. 10 |
swisstopo |
X |
A |
49 |
||
Geologia nazionale (dati di base) |
RS 510.62 art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a |
swisstopo |
A |
50 |
|||
Piano per il registro fondiario |
RS 510.62
RS 211.432.2
|
Cantoni [UFRF e D+M] |
X |
A |
X |
51 |
|
Punti fissi PFP 1, PFA1 (misurazione nazionale) |
RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 |
swisstopo |
X |
A |
X |
53 |
|
Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d’importanza nazionale |
RS 520.31 art. 2 |
UFPP |
A |
65 |
|||
Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria |
RS 531.32 RS 814.20art. 58 cpv. 233 |
Cantoni [UFAM] |
B |
66 |
|||
Rete delle piste ciclabili |
RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a |
Cantoni [USTRA] |
A |
X |
67 |
||
Superfici per l’avvicendamento delle colture |
RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a RS 700.1 art. 26 segg. RS 700.1 art. 28 cpv. 2 |
Cantoni [ARE] |
A |
X |
68 |
||
Piani direttori cantonali |
RS 700 art. 6 segg. RS 700.1 art. 4 segg. |
Cantoni [ARE] |
A |
69 |
|||
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria |
RS 742.101 art. 18 cpv. 5 RS 742.104art. 8bis RS 700.1 art. 14 segg. |
UFT [ARE] |
A |
X |
71 |
||
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Strade |
RS 700.1 art. 14 segg. |
USTRA [ARE] |
A |
X |
72 |
||
Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) |
RS 700 art. 14, 26 |
Cantoni [ARE] |
X |
A |
X |
73 |
|
Stato dell’urbanizzazione |
RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 seg. |
Cantoni [ARE] |
A |
X |
74 |
||
Zone di pianificazione |
RS 700 art. 27 |
Cantoni [ARE] |
X |
A |
X |
76 |
|
Agricoltura (dati di base) |
RS 700.1art. 14 |
UFAG |
A |
X |
77 |
||
Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi |
RS 732.11art. 5 RS 700.1art. 14 segg. |
UFE [ARE] |
A |
X |
78 |
||
Reti di percorsi pedonali e sentieri |
RS 704 art. 4, 16 |
Cantoni [USTRA] |
A |
X |
79 |
||
Protezione da catastrofi naturali (rilevamenti di interesse nazionale) |
RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 4 RS 921.01 art. 16 cpv. 1 |
UFAM |
A |
X |
80 |
||
Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) |
RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 5 RS 921.01 art. 16 cpv. 2 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
81 |
||
Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA) |
RS 721.80art. 29a |
UFE |
A |
X |
82 |
||
Zone tutelate dall’OIFI |
RS 721.821 art. 5 |
UFE |
A |
X |
85 |
||
Strade nazionali |
RS 725.11 art. 11 FF 2017 6695 |
USTRA |
X |
A |
X |
86 |
|
Zone riservate per le strade nazionali |
RS 725.11 art. 14 |
USTRA |
X |
A |
X |
87 |
|
Allineamenti per le strade nazionali |
RS 725.11 art. 22 |
USTRA |
X |
A |
X |
88 |
|
Rete delle strade principali |
RS 725.116.21 art. 16, allegato 2 |
USTRA |
X |
A |
90 |
||
Centrali nucleari |
RS 732.1 art. 1 segg. |
UFE |
A |
X |
91 |
||
Piani d’opera delle linee elettriche in cavo |
RS 734.0 art. 3 RS 734.31 art. 62 |
Gestori degli impianti [UFE] |
B |
92 |
|||
Piano settoriale degli elettrodotti |
RS 734.0 art. 16 cpv. 5 RS 700.1 art. 14 segg. |
UFE [ARE] |
A |
X |
94 |
||
Ubicazioni degli incidenti stradali |
RS 741.57 |
USTRA |
B |
95 |
|||
Zone riservate per gli impianti ferroviari |
RS 742.101 art. 18n |
UFT |
X |
A |
X |
96 |
|
Allineamenti per gli impianti ferroviari |
RS 742.101 art. 18q |
UFT |
X |
A |
X |
97 |
|
Rete ferroviaria e stazioni per i trasporti pubblici |
RS 510.625 art. 28 RS 742.12034 art.4 RS 745.1 art. 13 cpv. 2 |
UFT |
A |
X |
98 |
||
Impianti di trasporto a fune soggetti a concessione federale |
RS 743.011 art. 10 |
UFT |
A |
X |
99 |
||
Limitazioni per la navigazione interna |
RS 747.201 art. 3 |
Cantoni [UFT] |
A |
X |
100 |
||
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Navigazione |
RS 747.219.1 art. 5 RS 700.1art. 14 segg. |
UFT [ARE] |
A |
X |
101 |
||
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Aviazione (Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica) |
RS 748.131.1 art. 3a RS 700.1 art. 14 segg. |
UFAC [ARE] |
A |
X |
102 |
||
Zone riservate per gli impianti aeroportuali |
RS 748.0 art. 37n–37p |
UFAC |
X |
A |
X |
103 |
|
Allineamenti per gli impianti aeroportuali |
RS 748.0 art. 37q–37s |
UFAC |
X |
A |
X |
104 |
|
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli degli aeroporti civili |
RS 748.131.1 art. 62 |
UFAC |
A |
106 |
|||
Piano delle zone di sicurezza |
RS 748.0 art. 42 RS 748.131.1 art. 72 |
UFAC |
X |
A |
X |
108 |
|
Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive |
RS 784.10 art. 13, 24 seg. |
UFCOM |
A |
109 |
|||
Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio) |
RS 784.10 art. 13a RS 784.102.1 art. 13, 17 |
UFCOM |
B |
110 |
|||
Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile |
RS 784.10 art. 24 seg. |
UFCOM |
A |
111 |
|||
Raccolta di dati nazionale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
UFAM |
B |
112 |
|||
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13, 16, 17 |
Cantoni [UFAM] |
B |
113 |
|||
Impianti per i rifiuti |
RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 4, 6 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
114 |
||
Catasto dei siti inquinati |
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
116 |
|
Catasto dei siti inquinati nel settore militare |
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 |
DDPS [UFAM] |
X |
A |
X |
117 |
|
Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili |
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 |
UFAC [UFAM] |
X |
A |
X |
118 |
|
Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici |
RS 814.01 art. 32c RS 814.680 art. 5 |
UFT [UFAM] |
X |
A |
X |
119 |
|
Carte dell’inquinamento fonico – panoramica nazionale |
RS 814.41 art. 45a RS 814.01 art. 44 |
UFAM |
A |
120 |
|||
Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) |
RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1art. 39 |
UFAM |
A |
X |
121 |
||
Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) |
RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
122 |
||
Carte nazionali dell’inquinamento atmosferico |
RS 814.01 art. 44 |
UFAM |
A |
123 |
|||
Risultati dell’osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO) |
RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 3 |
UFAM |
A |
124 |
|||
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo |
RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4 |
Cantoni [UFAM] |
A |
125 |
|||
Catasto dei rumori – impianti ferroviari |
RS 814.01 art. 44 RS 814.41 art. 37, 45 |
UFT [UFAM] |
A |
126 |
|||
Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico |
RS 814.01 art. 46 cpv. 2 RS 814.017 art. 8 |
UFAM |
A |
X |
127 |
||
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS |
RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
128 |
||
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS |
RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
129 |
||
Settori di protezione delle acque |
RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
130 |
||
Zone di protezione delle acque sotterranee |
RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
131 |
|
Aree di protezione delle acque sotterranee |
RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
132 |
|
Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale) |
RS 814.20 art. 57 |
UFAM |
A |
X |
133 |
||
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) |
RS 814.20 art. 58 |
Cantoni [UFAM] |
B |
134 |
|||
Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale) |
RS 814.20 art. 57 RS 721.100 art. 13 |
UFAM |
A |
X |
135 |
||
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) |
RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14 |
Cantoni [UFAM] |
A |
136 |
|||
Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamenti di interesse nazionale) |
RS 814.20 art. 57 |
UFAM |
A |
X |
137 |
||
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) |
RS 814.20 art. 58 |
Cantoni [UFAM] |
B |
138 |
|||
Falde freatiche |
RS 814.20 art. 58 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
139 |
||
Inventario dei prelievi d’acqua esistenti |
RS 721.80 art. 29a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36, 40 |
Cantoni [UFAM] |
A |
140 |
|||
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica |
RS 814.20art. 58 RS 814.201 art. 30 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
141 |
||
Catasto dei rumori – strade nazionali |
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 |
USTRA [UFAM] |
A |
142 |
|||
Catasto dei rumori –aerodromi militari |
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 |
DDPS [UFAM] |
A |
143 |
|||
Catasto dei rumori – strade principali e altre strade |
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 |
Cantoni [UFAM] |
A |
144 |
|||
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) |
RS 814.41art. 43 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
145 |
|
Elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate |
RS 814.911 art. 56 cpv. 1 |
UFAM |
A |
147 |
|||
Catasto della produzione agricola |
RS 910.1 art. 4 e 178 cpv. 5 RS 912.1 art. 1 e 5 |
UFAG |
A |
X |
149 |
||
Registro delle denominazioni d’origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) |
RS 910.1 art. 16 RS 910.12 art. 13 |
UFAG |
A |
X |
150 |
||
Catasto viticolo |
RS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5; RS 916.140 art. 4 |
Cantoni [UFAG] |
A |
X |
151 |
||
Zone declive |
RS 910.1 art. 178 cpv. 5 RS 910.13 art. 43 e 45 |
UFAG |
A |
X |
152 |
||
Superfici agricole |
RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4; RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24 |
Cantoni [UFAG] |
A |
X |
153 |
||
Margini statici della foresta |
RS 921.0art. 10 cpv. 2, 13 RS 921.01 art. 12a |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
157 |
|
Linee di distanza dalla foresta |
RS 921.0 art. 17 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
159 |
|
Riserve forestali |
RS 921.0 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 41 |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
160 |
|
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) |
RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 cpv. 2 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
161 |
||
Inventario forestale nazionale svizzero (basi) |
RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a |
FNP [UFAM] |
B |
163 |
|||
Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo) |
RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37a |
FNP [UFAM] |
A |
164 |
|||
Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario Sanasilva |
RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01art. 37a |
FNP [UFAM] |
B |
165 |
|||
Zone di pericolo |
RS 721.100.1 art. 5 cpv. 2 RS 921.01 art. 16 cpv. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
166 |
||
Catasto degli eventi – Pericoli naturali |
RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. b e d RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. a e c |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
167 |
||
Bandite di caccia (cantonali) |
RS 922.0 art. 3, 11 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
168 |
||
Colonie di stambecchi |
RS 922.0 art. 7 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2 |
UFAM |
A |
X |
169 |
||
Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi) |
RS 922.0 art. 11 RS 922.31art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
170 |
||
Inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori |
RS 922.0 art. 11 RS 922.32 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
171 |
||
Riserve d’uccelli (cantonali) |
RS 922.0 art. 11 cpv. 4 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
172 |
||
Zone di protezione ittica |
RS 923 art. 4 cpv. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
174 |
||
Catasto dei rumori – aerodromi civili |
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 |
UFAC [UFAM] |
A |
176 |
|||
Catasto dei rumori – piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari |
RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 |
DDPS [UFAM] |
A |
177 |
|||
Piani delle zone per la pianificazione delle misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleari |
RS 732.33
|
IFSN |
A |
X |
178 |
||
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti culturali) |
RS 0.451.41 |
UFC |
A |
X |
179 |
||
Atlante statistico della Svizzera |
RS 510.62art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 |
UST |
A |
180 |
|||
Elenco ufficiale delle località con il numero postale d’avviamento e il perimetro |
RS 510.625 art. 24 |
swisstopo |
A |
X |
181 |
||
Banca dati sul radon |
RS 814.501 art. 16235 |
Cantoni [UFSP] |
B |
182 |
|||
Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete |
RS 734.7 art. 5 cpv. 1 |
Cantoni [ElCom] |
A |
X |
183 |
||
Itinerari cantonali dei trasporti speciali |
RS 741.11 art. 78 segg. |
Cantoni [USTRA] |
A |
X |
184 |
||
Dissodamenti e rimboschimento compensativo |
RS 921.0 art. 5, 7 RS 921.01 art. 7, 8 |
Cantoni [UFAM] |
A |
185 |
|||
Inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale |
RS 451art. 18a RS 451.37 art. 1 segg. |
UFAM |
A |
X |
186 |
||
Parchi d’importanza nazionale |
RS 451
|
Cantoni [UFAM] |
A |
187 |
|||
Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale |
RS 520.31 art. 2 |
Cantoni [UFPP] |
A |
188 |
|||
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale |
RS 451art. 18a, 18b RS 451.37 art. 4 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
189 |
||
Spazio riservato alle acque |
RS 814.20 art. 36a RS 814.201 art. 41a, 41b |
Cantoni [UFAM] |
X |
A |
X |
190 |
|
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque |
RS 814.20 art. 38a RS 814.201 art. 41d |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
191 |
||
Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti |
RS 814.20 art. 83b RS 814.201 art. 41f, 42b RS 923.01art. 9b |
Cantoni [UFAM] |
A |
192 |
|||
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale |
RS 721.101 art. 2, 3 al. 2, 22, 24 RS 721.101.1 art. 2936 |
UFE |
A |
X |
193 |
||
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale |
RS 721.101art. 2, 23, 2437 |
Cantoni [UFE] |
A |
X |
194 |
||
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) |
RS 922.01 art. 4ter |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
195 |
||
Elenco ufficiale delle vie |
RS 510.625 art. 26a |
swisstopo |
X |
A |
X |
196 |
|
Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici |
RS 510.625 art. 26c |
swisstopo |
X |
A |
X |
197 |
|
Piano settoriale Asilo |
RS 142.31art. 95a segg. RS 700.1 art. 14 segg. |
SEM [ARE] |
A |
X |
198 |
||
Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati |
RS 814.01 art. 34 cpv. 2 RS 814.12 art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
199 |
||
Carte nazionali per attività sulla neve |
RS 922.01 art. 4ter cpv. 4 |
swisstopo [UFAM] |
A |
X |
200 |
||
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli aerodromi militari |
RS 510.10 art. 126 |
DDPS |
A |
201 |
|||
Inventario delle abitazioni e quota di abitazioni secondarie |
RS 702.1 art. 2 cpv. 4 |
ARE |
A |
X |
202 |
||
Collegamento in ponte radio |
RS 784.10 art. 24f, art. 25 cpv. 1 |
UFCOM |
A |
203 |
|||
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
USTRA [UFAM] |
B |
204 |
|||
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
UFT [UFAM] |
B |
205 |
|||
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
UFE [UFAM] |
B |
206 |
|||
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
DDPS [UFAM] |
B |
207 |
|||
Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari |
RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
DDPS [UFAM] |
C |
208 |
|||
Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 |
UFAC [UFAM] |
B |
209 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni) |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13 |
Cantoni [UFAM] |
A |
210 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionali |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20 |
USTRA [UFAM] |
A |
211 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviari |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20 |
UFT [UFAM] |
A |
212 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20 |
UFE [UFAM] |
A |
213 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari |
RS 814.01art. 10 RS 814.012 art. 20 |
DDPS [UFAM] |
A |
214 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari |
RS 510.518 art. 1 RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20 |
DDPS [UFAM] |
C |
215 |
|||
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civili |
RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 20 |
UFAC [UFAM] |
A |
216 |
|||
Zone riservate per |
RS 734.0 art. 18 |
UFE |
X |
A |
X |
217 |
|
Allineamenti per impianti a corrente forte |
RS 734.0 art. 18b |
UFE |
X |
A |
X |
218 |
|
Impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV |
RS 734.0 art. 26a |
Gestori degli impianti |
A |
X |
219 |
||
Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale |
RS 721.101
RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a |
Gestori degli impianti [UFE] |
B |
220 |
|||
Impianti di produzione dell’elettricità |
RS 730.0art. 56 cpv. 1 lett. h RS 730.01 art. 69a |
UFE |
A |
X |
221 |
||
Impianti di trasporto in condotta |
RS 746.12 art. 45 |
Esercente [UFE] |
A |
X |
222 |
||
Impianti di trasporto in condotta: perimetri di protezione |
RS 746.12 art. 44 |
Esercente [UFE] |
A |
X |
223 |
||
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militari |
RS 746.12 art. 44, 45 |
DDPS [UFE] |
B |
224 |
|||
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militari |
RS 510.518art. 1 RS 746.12 art. 44, 45 |
DDPS [UFE] |
C |
225 |
|||
Piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneo |
RS 749.1 art. 7 RS 700.1 art. 14 segg. |
UFT [ARE] |
A |
X |
226 |
||
Infrastrutture agricole |
RS 913.1art. 59 |
Cantoni |
A |
X |
227 |
||
Misurazione ufficiale |
RS 211.432.2
|
Cantoni [D+M] |
X |
A |
X |
228 |
|
Progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne |
RS 730.01 art. 9h |
UFE |
A |
X |
229 |
||
Progetti di impianti eolici di cui all’articolo 71c LEne |
RS 730.01 art. 9k |
UFE |
A |
X |
230 |
||
Impianti di produzione di combustibili e carburanti rinnovabili nonché idrogeno |
RS 730.01
RS 730.010.2 art. 4 |
UFE |
A |
X |
231 |
||
Catasto delle opere di protezione |
RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. c e d RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. b e c |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
232 |
||
Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali |
RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. e |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
233 |
||
Dispositivi di allarme – Pericoli naturali |
RS 721.100.1 art. 7 cpv. 1 lett. c RS 921.01 art. 17a cpv. 1 lett. c |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
234 |
||
Aree di ritenzione che danno diritto a indennità |
RS 721.100.1 art. 8 cpv. 4 RS 921.01 art. 17b cpv. 3 |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
235 |
||
Misurazione di corsi d’acqua |
RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. b |
UFAM |
A |
X |
236 |
||
Misurazione cantonale di corsi d’acqua |
RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. a |
Cantoni [UFAM] |
A |
X |
237 |
||
Panoramiche nazionali dei rischi |
RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 1 lett. d |
UFAM |
A |
X |
238 |
(art. 52)
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
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