La presente ordinanza è applicabile:
- 3 agli ufficiali federali di tiro (UFT);
- alle commissioni cantonali di tiro.
512.313
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 30, 32 capoverso 2, 40 capoverso 1 lettera b e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 1 sul tiro, 2
ordina:
La presente ordinanza è applicabile:
I circondari di tiro federali sono stabiliti nell’allegato.
La durata del mandato degli UFT è di quattro anni. 6
Gli UFT possono esercitare la loro attività fino alla fine dell’anno in cui compiono 70 anni.
L’UFT è introdotto nelle sue attività e istruito dall’Aggruppamento Difesa e dal perito federale degli impianti di tiro.
L’UFT risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che rientrano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’Aggruppamento Difesa, al perito federale degli impianti di tiro o all’autorità militare cantonale, l’UFT trasmette le domande a chi di dovere con il suo preavviso.
L’Aggruppamento Difesa può affidare agli UFT compiti speciali.
A richiesta, l’UFT rappresenta gli interessi della Confederazione per quanto attiene al tiro fuori del servizio, segnatamente negli organi specializzati seguenti:
Per le attività di cui al capoverso 1 sono corrisposte annualmente indennità per dieci mezze giornate al massimo.
Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, l’UFT organizza un rapporto d’istruzione con i presidenti delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In tale occasione, egli stabilisce segnatamente le priorità annuali per quanto attiene ai controlli.
L’UFT può organizzare periodicamente un rapporto d’istruzione con tutti i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro a lui subordinati. In questo caso non sono tenuti i rapporti di cui al capoverso 1 e all’articolo 16 capoverso 1. 11
L’UFT istruisce i nuovi presidenti delle commissioni cantonali di tiro prima dei rapporti d’istruzione e consegna loro gli atti.
Può partecipare ai rapporti d’istruzione dei suoi presidenti in qualità di consulente.
I compiti dell’UFT concernenti i corsi di tiro fuori del servizio sono disciplinati nell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 2003 12 sui corsi di tiro.
Fondandosi sui rapporti di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT dispone, in caso di necessità, che i tiri di una determinata società vengano sottoposti a controlli supplementari. Questi controlli supplementari sono eseguiti dal presidente competente della commissione cantonale di tiro o dallo stesso UFT.
Nel suo circondario l’UFT può controllare, in collaborazione con la FST e le autorità militari cantonali, anche i tiri in campagna.
L’UFT sorveglia, conformemente all’ordinanza del 27 marzo 1991 13 sugli impianti per il tiro fuori del servizio, gli impianti di tiro dei Comuni e delle società di tiro riconosciute del suo circondario. Egli provvede affinché le pertinenti prescrizioni siano osservate.
Assiste i Cantoni, i Comuni e le società di tiro in tutte le questioni riguardanti nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni di impianti di tiro.
Fondandosi sul rapporto di controllo delle commissioni cantonali di tiro, l’UFT esamina le carenze riscontrate e dispone i miglioramenti necessari.
Ogni anno l’UFT presenta all’Aggruppamento Difesa un rapporto annuale sull’attività della commissione nel suo circondario.
Sui corsi di tiro devono essere allestiti rapporti particolari.
L’Aggruppamento Difesa stabilisce i temi dei rapporti e le scadenze.
Una volta all’anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, gli UFT sono convocati alla conferenza federale di tiro. Il capo Comando Istruzione nomina il presidente. Le deliberazioni sono registrate in un verbale. Il verbale è trasmesso in forma elettronica agli UFT e alle commissioni cantonali di tiro. 16
Se necessario, alla conferenza federale di tiro possono essere convocati specialisti militari o civili e rappresentanti di servizi ufficiali, della FST e dell’USS Assicurazioni; essi hanno voto consultivo. 17
Dopo la fine degli esercizi di tiro, l’Aggruppamento Difesa può convocare una volta all’anno gli UFT a una conferenza su questioni tecniche inerenti al tiro fuori del servizio. Essa è preparata e organizzata dal perito federale degli impianti di tiro.
Le commissioni cantonali di tiro sono tecnicamente subordinate all’UFT del rispettivo circondario di tiro.
Esse sorvegliano e assistono i circondari di tiro cantonali loro assegnati. Ciascuna commissione consta di un presidente e di un determinato numero di membri che dipende dal numero delle società di tiro subordinate.
L’UFT competente può proporre all’autorità militare cantonale la revoca del presidente o di membri di una commissione cantonale di tiro a causa di carenze a livello tecnico, organizzativo o della comunicazione. L’Aggruppamento Difesa deve esserne informato senza indugio.
Per quanto riguarda la durata del mandato, la durata d’esercizio della funzione e il limite d’età dei presidenti e dei membri delle commissioni cantonali di tiro si applicano le regolamentazioni cantonali.
Possono essere nominati membri di una commissione cantonale di tiro gli Svizzeri membri di una società di tiro riconosciuta.
Il presidente della commissione cantonale di tiro coordina e sorveglia l’attività dei membri della commissione ed è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni nel circondario di tiro cantonale.
Egli risponde direttamente a tutte le domande che gli sono indirizzate e che rientrano nel suo ambito di competenza. Nel caso in cui la competenza spetta all’UFT o all’autorità militare cantonale, trasmette le domande a chi di dovere con il suo preavviso.
D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare ai presidenti delle commissioni cantonali di tiro compiti speciali.
Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il presidente della commissione cantonale di tiro organizza, con i membri della sua commissione, un rapporto d’istruzione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 della presente ordinanza.
Prima del rapporto d’istruzione, egli introduce i nuovi membri della commissione nei loro compiti e consegna loro gli atti.
Egli può partecipare a rapporti d’istruzione dei membri delle sua commissione in qualità di consulente.
Alla fine degli esercizi di tiro, può invitare i membri della sua commissione a un rapporto annuale finale.
Se sono constatate carenze riguardanti i tiri, il presidente della commissione cantonale di tiro trasmette senza indugio il rapporto di controllo all’UFT allo scopo di stabilire l’ulteriore modo di procedere.
L’organizzazione e il controllo dei tiri di allenamento per il tiro in campagna e dei tiri di gara dei giovani tiratori sono esclusivamente di competenza della FST.
Il presidente della commissione cantonale di tiro può essere incaricato dall’UFT di preparare e dirigere corsi di tiro.
Il presidente della commissione cantonale di tiro verifica i rapporti di tiro vidimati dai membri della sua commissione nel sistema d’informazione Tiro e attività fuori del servizio (SAT-Admin) e, se necessario, richiede i fogli di stand per un controllo supplementare.
I rapporti di tiro, le ordinazioni di munizioni e gli elenchi dei tiratori «rimasti» sono vidimati dal presidente della commissione nel sistema SAT-Admin all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa e delle autorità militari cantonali competenti.
Ogni anno, il presidente della commissione cantonale di tiro presenta all’UFT competente un rapporto annuale sull’attività della sua commissione.
Il presidente della commissione cantonale di tiro può assistere, una volta l’anno, a un’assemblea dei delegati dell’associazione distrettuale, regionale o cantonale dei tiratori, tenuta nel suo circondario di tiro, per rappresentarvelo.
Il membro della commissione cantonale di tiro vigila sull’amministrazione, sull’andamento dei tiri e sugli impianti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli sorveglia segnatamente l’attività edilizia nei dintorni degli impianti di tiro e presenta, per la via di servizio, un rapporto se l’uso di detti impianti è pregiudicato.
Egli esamina tutte le domande che gli sono indirizzate e le trasmette senza indugio, munite del suo preavviso, al presidente della sua commissione.
D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, l’UFT può affidare a un membro di una commissione cantonale di tiro compiti speciali.
Ogni anno, prima dell’inizio degli esercizi di tiro, il membro della commissione cantonale di tiro organizza, con le società di tiro poste sotto il suo controllo, un rapporto d’istruzione.
In tale occasione, occorre introdurre segnatamente i rappresentanti delle società di nuova nomina nei loro compiti. Il membro della commissione cantonale di tiro assiste ogni società di tiro anche durante l’anno. 21
Alla fine degli esercizi di tiro, egli può convocare i rappresentanti delle società incaricati dell’allestimento dei rapporti di tiro a un rapporto d’istruzione speciale. Per questa attività, egli può conteggiare una mezza indennità giornaliera al massimo. 22
Il membro della commissione cantonale di tiro può essere chiamato, in rappresentanza del presidente della commissione, a fungere da comandante di corso, istruttore di tiro, aiuto istruttore o segretario nell’ambito dei corsi di tiro.
Quando non sono disponibili membri delle commissioni cantonali di tiro a sufficienza per l’esecuzione dei corsi di tiro, è possibile ricorrere a segretari o aiuto istruttori provenienti dalle società di tiro.
Presso le società di tiro poste sotto la sua vigilanza, il membro della commissione cantonale di tiro controlla una volta l’anno:
Il controllo comprende l’andamento completo dei tiri e le condizioni all’interno e nelle vicinanze degli impianti di tiro interessati. Al riguardo, sono determinanti segnatamente i criteri di controllo stabiliti ogni anno dall’Aggruppamento Difesa.
Per ogni esercizio di tiro controllato, occorre allestire un rapporto di controllo standardizzato. L’Aggruppamento Difesa mette a disposizione l’apposito modulo.
Il membro della commissione cantonale di tiro verifica e corregge i fogli di stand e i rapporti di tiro delle società poste sotto il suo controllo. Egli provvede a vidimare i rapporti di tiro nel sistema SAT-Admin all’attenzione del presidente della commissione cantonale di tiro.
Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono accettare la nomina in seno a un organo di un’associazione per il tiro fuori del servizio soltanto previo consenso dell’Aggruppamento Difesa.
I termini che devono essere rispettati dagli UFT e dalle commissioni cantonali di tiro sono stabiliti dall’Aggruppamento Difesa prima di ogni stagione di tiro in un apposito scadenzario ufficiale.
L’Aggruppamento Difesa provvede affinché gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possano beneficiare di un’istruzione e di un perfezionamento conformi alla loro funzione.
Gli UFT e i membri delle commissioni cantonali di tiro possono pubblicare atti e rapporti concernenti la loro attività soltanto con l’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa.
Le indennità per gli UFT e le commissioni cantonali di tiro sono stabilite nell’allegato 2. Per ottenere dette indennità è necessario allestire un rendiconto delle spese nel sistema SAT-Admin.
I giustificativi contabili e le ricevute devono essere indirizzati elettronicamente mediante il sistema SAT-Admin, per la via di servizio, all’Aggruppamento Difesa.
L’obbligo di pagare le quote all’AVS e di dichiarare il guadagno per le imposte si fonda sulle pertinenti disposizioni legislative. L’Aggruppamento Difesa è tenuto a informare l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Cassa federale di compensazione riguardo agli importi versati ai singoli interessati.
Contemporaneamente al versamento delle indennità, a tutti gli interessati sono spediti estratti con il relativo saldo.
Gli UFT, i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro di nuova nomina devono annunciarsi senza indugio all’Aggruppamento Difesa per l’apertura del conto individuale delle quote presso la Cassa federale di compensazione.
La Confederazione mette gratuitamente a disposizione degli UFT e dei membri delle commissioni cantonali di tiro la documentazione e il materiale necessari per l’istruzione.
Le spese per gli invii postali sono rimborsate agli UFT dall’Aggruppamento Difesa su presentazione della ricevuta. Al riguardo, i membri delle commissioni cantonali di tiro si rivolgono alle autorità militari cantonali competenti.
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del DMF del 2 dicembre 1974 31 concernente le attribuzioni e le indennità delle commissioni di tiro è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
(art. 2)
Circondario | Cantoni | Regioni, distretti |
|---|---|---|
1 | GE, VD | VD: Nyon, Morges, Ouest Lausannois |
2 | VD | Lausanne, Aigle, Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Jura-Nord vaudois, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut |
3 | VS | Bas-Valais |
4 | VS | Oberwallis |
5 | FR | |
6 | BE | Berner Jura |
7 | BE | Bern-Mittelland e Seeland |
8 | BE | Emmental e Oberaargau |
9 | BE | Oberland |
10 | BS, BL | |
11 | SO | |
12 | LU | |
13 | AG | |
14 | ZH | Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster e Dietikon |
15 | SH, ZH | ZH: Pfäffikon, Winterthur, Andelfingen, Bülach e Dielsdorf |
16 | UR, SZ, OW, NW, ZG | |
17 | TI, GR | GR: Moesa |
18 | TG, SG | SG: Alttoggenburg, Gossau, Untertoggenburg, Wil, Rorschach, St. Gallen, Unter- e Ober-Rheintal |
19 | GL, AR, AI, SG | SG: Gaster, See, Sargans, Werdenberg, Neutoggenburg e Obertoggenburg |
20 | GR | senza Moesa |
21 | NE | |
22 | JU |
(art. 32)